AS 2002 2058
Ordinanza del DFI sulla valutazione delle funzioni speciali nel DFI
Ordinanza del DFI sulla valutazione delle funzioni speciali nel DFI (Ordinanza del DFI sulla valutazione delle funzioni)
del 28 marzo 2002
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 52 capoverso 5 e 53 lettera c dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
Art. 1 Disposizioni generali La presente ordinanza definisce i presupposti per l’attribuzione delle singole funzio- ni speciali a una classe di stipendio (CS) in base all’articolo 36 OPers.
Art. 2 Basi di valutazione 1 I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l’entità dei compiti e delle esigenze, le sollecitazioni e le responsabilità inerenti alla funzione. Inoltre sono prese in considerazione l’ampiezza, la diversità e la comples- sità dei compiti e le esigenze poste per quanto concerne la conduzione. 2 I compiti stabiliti nella descrizione del posto fungono da base per la valutazione della funzione. Se una funzione comporta attività diversificate, la valutazione si ef- fettua in primo luogo in base ai compiti il cui espletamento richiede la maggior parte del tempo di lavoro. Gli altri compiti vanno presi in debita considerazione. 3 Funzioni con requisiti e compiti analoghi devono essere valutati in modo uguale. Per valutare funzioni poco diffuse in un’unità amministrativa si deve procedere a un confronto con altre unità amministrative.
4 L’espletamento permanente e a pieno titolo di compiti di supplenza può essere
compensato con una classe supplementare. 5 Se per un posto è richiesta una formazione specifica, il requisito è considerato soddisfatto al momento in cui è stato superato il relativo esame finale. 6 Nel quadro della presente ordinanza si possono impiegare strumenti di valutazione più sofisticati per l’attribuzione delle singole funzioni a una classe di stipendio.
Art. 3 Elenco delle funzioni Le valutazioni delle funzioni sono riportate nell’allegato.
RS 172.220.111.343.2 1 RS 172.220.111.3
2058 2002-1436
Ordinanza del DFI sulla valutazione delle funzioni RU 2002
Art. 4 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 12 maggio 19892 sulle condizioni di nomina e di promozione negli uffici del DFI è abrogata.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o aprile 2002.
28 marzo 2002 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss
2 Non pubblicata nella RU.
Ordinanza del DFI sulla valutazione delle funzioni RU 2002
Allegato (art. 3)
Funzioni speciali nel DFI
Ufficio federale di meteorologia e climatologia Collaboratori meteorologi
Cifra Funzione CS
1 Collaboratori che hanno portato a termine la formazione 12
professionale e superato l’esame professionale e che svolgono il loro lavoro in modo autonomo in un determinato campo di specializzazione.
2 Collaboratori secondo la cifra 1 che svolgono compiti più esigenti 14
o che sono impiegati come meteorologi dell’aeronautica.
3 Collaboratori impiegati come consulenti meteorologi o che 15
svolgono attività equivalenti.
4 Collaboratori impiegati in modo polivalente come consulenti 16
meteorologi dell’aviazione nonché collaboratori meteorologi attivi in un settore affine e che adempiono inoltre compiti qualificati o altre attività equivalenti.
5 Collaboratori secondo la cifra 4 a cui sono state affidate maggiori 17
responsabilità e/o che adempiono compiti di conduzione qualificati.
6 Capiservizio che dirigono un servizio che implica esigenze 18
particolarmente elevate per quanto concerne la conduzione e le responsabilità.
7 Capiservizio secondo la cifra 6 che adempiono inoltre compiti di 19
conduzione particolari.
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Co-meteorologi
Cifra Funzione CS
8 Co-meteorologi con un diploma conseguito presso una scuola 18
universitaria professionale o diploma equivalente che, dopo aver seguito un’apposita formazione e sostenuto un esame teorico e pratico, effettuano in modo autonomo analisi e previsioni meteorologiche.
9 Meteorologi secondo la cifra 8 che hanno seguito una formazione 23
supplementare e ultimato con successo il lavoro d’esame e che assolvono compiti per i quali sono richieste ottime conoscenze professionali e una buona esperienza di lavoro e che comportano determinate responsabilità.
Ufficio federale dell’assicurazione militare Clinica federale di riabilitazione di Novaggio, personale sanitario
Cifra Funzione CS
10 Assistenti infermieri che svolgono sotto la guida di personale 06
sanitario diplomato attività apprese di cura e assistenza dei pazienti.
11 Assistenti infermieri secondo la cifra 10 che svolgono compiti più 07
esigenti.
12 Infermieri con diploma conseguito presso una scuola di infermeria 14
riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera o con formazione equivalente riconosciuta che si occupano dei pazienti di un’unità di cura e istruiscono assistenti infermieri.
13 Capireparto con diploma conseguito presso una scuola di 16
infermeria riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera o con formazione equivalente riconosciuta a cui è stata affidata la gestione di un reparto. Per la classificazione in questa funzione è richiesta una relativa formazione per quadri.
14 Capo servizio cure con diploma conseguito presso una scuola 19
di infermeria riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera o che ha seguito una formazione equivalente di infermiere presso un istituto riconosciuto e a cui è stata affidata la conduzione del servizio cure della clinica federale di riabilitazione. Per la classificazione in questa funzione è richiesta una relativa formazione per quadri.
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Clinica federale di riabilitazione di Novaggio, fisioterapia
Cifra Funzione CS
15 Fisioterapisti con formazione professionale completa che curano 14
pazienti su prescrizione medica.
16 Capo del servizio di fisioterapia con formazione professionale 19
completa. Per la classificazione in questa funzione è richiesta una relativa formazione per quadri.