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AS 2002 2063

Ordinanza che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole

Ordinanza che promuove l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole

del 29 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 4 e 5 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 20011 che promuove l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole (legge), ordina:

Sezione 1: Formazione e perfezionamento dei docenti

Art. 1 Domanda 1 Uno o più Cantoni insieme possono presentare all’Ufficio federale della formazio- ne professionale e della tecnologia (Ufficio federale) una domanda di sussidio per un progetto di cui all’articolo 2 della legge. 2 L’Ufficio federale esamina la domanda in base alle condizioni per il versamento di sussidi di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge.

Art. 2 Importo e calcolo dei sussidi

1 I sussidi ammontano al massimo all’80 per cento dei costi di un progetto.

2 Gli indicatori dell’adempimento dei criteri di valutazione di cui all’articolo 3 ca- poverso 3 della legge sono: a. per l’orientamento al fabbisogno: la percentuale di docenti per i quali una formazione e un perfezionamento nell’impiego delle tecnologie dell’infor- mazione e della comunicazione (TIC) sono ritenuti necessari, rispetto al nu- mero totale di docenti del Cantone o dei Cantoni; b. per lo sviluppo delle competenze individuali e di una rete di competenze: la direzione e l’organizzazione di centri di competenza, il contenuto delle loro offerte e le qualificazioni dei loro membri; c. per la portata del progetto: la percentuale di docenti effettivamente interes- sati dal progetto e degli allievi indirettamente coinvolti, rispetto al numero totale di docenti e rispettivamente di allievi del Cantone o dei Cantoni; d. per la rilevanza del progetto nell’insieme del programma di sviluppo a favo- re del promovimento delle TIC nell’insegnamento: l’armonizzazione del

RS 411.41 1 RS 411.4; RU 2002 1898

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Impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole RU 2002

progetto con le altre misure, la sua importanza nel programma e i suoi effetti sul programma; e. per la collaborazione intercantonale: l’entità delle prestazioni fornite collet- tivamente e delle sinergie sfruttate; f. per l’effetto a lungo termine del progetto: indicazioni concernenti i mezzi e le vie per continuare il progetto nell’ambito dell’ordinaria attività di forma- zione e perfezionamento, in particolare nella formazione di base dei docenti. 3 In caso di adempimento dei criteri di valutazione sono assegnati i seguenti punti percentuali massimi: a. per l’orientamento al fabbisogno: 20 per cento; b. per lo sviluppo di competenze individuali e di una rete di competenze: 10 per cento; c. per la portata del progetto: 20 per cento; d. per la rilevanza del progetto nell’insieme del programma di sviluppo: 15 per cento; e. per la collaborazione intercantonale: 15 per cento; f. per l’effetto a lungo termine del progetto: 20 per cento.

4 Per poter fruire di sussidi un progetto deve ottenere un punteggio in almeno

tre criteri di valutazione e in ogni caso in quello dell’effetto a lungo termine (cpv. 3 lett. f). 5 La somma delle percentuali ottenuta equivale alla proporzione dei costi assunta rispetto al massimo di cui al capoverso 1.

Art. 3 Valutazione dei progetti da parte di un gruppo di esperti 1 Al fine di valutare i progetti per i quali è stata presentata una domanda di sussidio l’Ufficio federale istituisce un gruppo di esperti indipendente composto di rappre- sentanti del settore dell’educazione, delle associazioni professionali interessate e della scienza. 2 Il gruppo di esperti esamina i progetti in base ai criteri di valutazione e formula le sue raccomandazioni all’attenzione dell’Ufficio federale. Le raccomandazioni ser- vono all’Ufficio federale quale base decisionale.

Art. 4 Rapporto 1 I Cantoni presentano annualmente all’Ufficio federale un rapporto in merito alla situazione e allo sviluppo dei progetti sussidiati dalla Confederazione. 2 Dopo la conclusione di un progetto, i Cantoni interessati presentano all’Ufficio federale un rapporto finale.

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Sezione 2: Sistema elettronico d’informazione e di documentazione

Art. 5 Server svizzero per l’educazione 1 Il sistema elettronico d’informazione e di documentazione di cui all’articolo 6 della legge è il Server svizzero per l’educazione sostenuto congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. 2 Il sussidio della Confederazione al Server svizzero per l’educazione ammonta al massimo al 50 per cento delle spese di impianto e d’esercizio.

3 La Confederazione esamina ogni anno l’adempimento dei compiti.

Art. 6 Rapporto 1 I gestori del Server presentano annualmente all’Ufficio federale un rapporto in me- rito alla situazione come pure alle prestazioni e allo sviluppo del Server. 2 Il rapporto comprende in particolare le statistiche sull’utilizzazione e sull’accesso del Server, apprestate nel rispetto della protezione dei dati.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 7 Esecuzione

1 L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 Emana direttive concernenti la presentazione delle domande, i rapporti e i paga- menti.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002.

29 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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