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AS 2002 207

Ordinanza sull'imposizione delle persone fisiche che svolgono all'estero un'attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico

Ordinanza sull’imposizione delle persone fisiche che svolgono all’estero un’attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico

Modifica del 30 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 ottobre 19931 sull’imposizione delle persone fisiche che svolgo- no all’estero un’attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o sta- bilimenti svizzeri di diritto pubblico svizzeri è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1-4 1 Se, nel corso del periodo fiscale, una persona è assoggettata all’imposta secondo l’articolo 1, in seguito al trasferimento del suo domicilio all’estero, il Cantone del suo Comune d’origine è competente in materia di tassazione per l’intero periodo fiscale. 2 Se, nel corso del periodo fiscale, l’assoggettamento all’imposta secondo l’articolo 1 finisce in seguito al trasferimento del domicilio in Svizzera, il Cantone in cui l’assoggettato ha il domicilio alla fine del periodo fiscale è competente in materia di tassazione per l’intero periodo fiscale. 3 Il Cantone che l’assoggettato ha lasciato secondo l’articolo 1 resta tuttavia compe- tente in materia di tassazione fino alla fine del periodo fiscale in corso se applica le basi temporali d’imposizione previste nell’articolo 40 LIFD. In caso di trasferimento di domicilio in Svizzera ai sensi del capoverso 2, il Cantone del Comune d’origine dell’assoggettato resta competente fino alla fine del periodo fiscale in corso se appli- ca le basi temporali d’imposizione previste nell’articolo 40 LIFD. 4 Gli articoli da 11 a 13a dell’ordinanza del 16 settembre 19922 concernente le basi temporali dell’imposta federale diretta delle persone fisiche sono inoltre applicabili per analogia.

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