AS 2002 2084
Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali
Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)
Modifica del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali del 20 novembre 19961 (OIOm) è modificata come segue:
Art. 22 rubrica e cpv. 2 Procedura 2 Il Dipartimento può esigere l’imposizione all’aliquota più elevata e concedere la restituzione dell’imposta se è comprovato l’impiego fruente dell’agevolazione fiscale.
Art. 23 rubrica e cpv. 1bis Obbligo di rilevamento e onere della prova 1bis Se l’uso o la fornitura non sono comprovati con una fattura, un bollettino di con- segna, una contabilità-merci o un rilevamento concernente il consumo (controlli del consumo) si applicherà l’aliquota più elevata.
Art. 33 cpv. 5 5 Il Dipartimento decide in merito alla procedura da applicare per l’esenzione dal- l’imposta.
Art. 46 rubrica e cpv. 2 Obbligo di custodia e onere della prova 2 La restituzione non è concessa se il beneficiario dell’agevolazione non può com- provare nel modo prescritto quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell’agevolazione.
1 RS 641.611
2084 2002-1145
Imposizione degli oli minerali RU 2002
Art. 66 cpv. 1 1 Chiunque utilizza merci, per le quali il Dipartimento prevede la restituzione del- l’imposta a tenore dell’articolo 18 capoverso 3 della legge o dell’articolo 22 capo- verso 2 della presente ordinanza, deve comprovare le quantità che sono state utiliz- zate per scopi fruenti di agevolazioni fiscali; a tal fine egli deve effettuare dei rile- vamenti (controlli del consumo) su le entrate, le uscite, il consumo e le scorte in deposito.
Art. 90 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 1 Per 1000 litri a 15°C l’olio da riscaldamento extra leggero deve contenere, ben amalgamato, almeno: b. 6,0 g N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina.
2 Abrogato
Art. 91 cpv. 3 e 4 3 Se nelle condotte, nelle armature e nel tubo di travaso o in una di tali parti si trova dell’olio da riscaldamento extra leggero, bisognerà risciacquare le relative parti. 4 Se per la risciacquatura viene utilizzato carburante già assoggettato all’imposta, quest’ultima può essere restituita; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota d’imposta per i carburanti e quella per i prodotti utilizzati ad altri scopi nonché secondo la quantità comprovatamente utilizzata. La procedura si fonda sull’articolo 66 capoversi 2 e 3.
II
Disposizione transitoria della modifica del 3 luglio 2002 1 La modifica dell’articolo 90 capoverso 1 lettera b non è applicabile all’olio da riscaldamento extra leggero già immagazzinato in un deposito autorizzato il 1o ago- sto 2002.
2 Le sostanze per la colorazione e la marcatura già immagazzinate in un deposito
autorizzato il 1o agosto 2002 possono essere utilizzate ulteriormente per la colora- zione e la marcatura.
III La presente modifica entra in vigore il 1o agosto 2002.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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