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AS 2002 2121

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Modifica del 14 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

Ingresso, primo comma visti gli articoli 22 capoverso 3, 24 capoverso 2, 26 capoverso 2, 62 e 64 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC),

Art. 2 lett. a Nella presente ordinanza si intende per: a. impianto di radiocomunicazione: uno o più trasmettitori o ricevitori, oppure un insieme di trasmettitori e ricevitori, compresi gli equipaggiamenti ausilia- ri, o un componente pertinente (modulo) necessari per trasmettere o ricevere informazioni su onde hertziane o per applicazioni di radioastronomia in un determinato luogo;

Art. 8 cpv. 2 2 L’Ufficio determina le frequenze collettive conformemente al capoverso 1 lettera a e le frequenze esclusive conformemente al capoverso 1 lettere c, d ed e.

II La presente modifica entra in vigore il 1o luglio 2002.

14 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz