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AS 2002 2128

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del 14 giugno 2002

L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 6, rubrica Esame per l’ottenimento del certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate)

Art. 7 cpv. 2 lett. c

2 Le tasse per l’esame complementare ammontano a:

c. materia teorica «Procedura GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 35 franchi.

Art. 8 Esame per l’ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna La tassa di base ammonta a 30 franchi e la tassa per l’esame teorico a 40 franchi.

Art. 9a Radioboa di emergenza È riscossa una tassa di registrazione unica di 50 franchi quando una radioboa di emergenza (EPIRB) è utilizzata come unico equipaggiamento di radiocomunicazio- ne a bordo di un panfilo.

II La presente modifica entra in vigore il 1o luglio 2002.

14 giugno 2002 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer

1 RS 784.106.11

2128 2002-1023