Lexipedia

AS 2002 2134

Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)

Modifica del 22 marzo 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 20021, decreta:

I La legge del 23 giugno 20002 sugli avvocati è modificata come segue:

Aggiunta di un’espressione Nei seguenti articoli e titoli, dopo l’espressione «Stato membro dell’UE» o «Stati membri dell’UE» va aggiunto «o dell’AELS»: Articolo 2 capoverso 3, articolo 10 capoverso 1 lettera b, titolo della sezione 4, arti- colo 21 capoverso 1, titolo della sezione 5, articolo 27 capoverso 1, articolo 28 capoverso 1, articolo 29 capoverso 1, titolo della sezione 6, articolo 30 capoverso 1, articolo 31 capoverso 1 frase introduttiva e lettera b.

Art. 2 cpv. 2 2 Determina le modalità secondo cui gli avvocati cittadini degli Stati membri del- l’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) pos- sono esercitare la rappresentanza in giudizio.

Art. 37 cpv. 3 3 Per i cittadini di Stati membri dell’AELS, l’articolo 2 capoversi 2 e 3 e l’artico-

lo 10 capoverso 1 lettera b cosí come le sezioni 4, 5 e 6 entrano in vigore unica- mente in caso di entrata in vigore della legge federale del 14 dicembre 20013 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).