AS 2002 2136
Ordinanza sugli strumenti per pesare
Ordinanza sugli strumenti per pesare
Modifica del 17 maggio 2002
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ordina:
I L’ordinanza del 15 agosto 19861 sugli strumenti per pesare è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare
Ingresso visto l’articolo 9, capoverso 2, della legge federale del 9 giugno 19772 sulla metrologia (legge sulla metrologia); visti gli articoli 5, 7–11, 14, 16, capoverso 3, 27, 31 capoverso 2, e 32 dell’ordinanza del 17 dicembre 19843 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni); in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio e dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,
Art. 7 cpv. 1bis e 6 secondo periodo 1bis Sono esenti dall’ammissione di modello gli strumenti per pesare a funziona- mento non automatico per i quali esiste un attestato di ammissione CE giusta l’alle- gato II numero 1.4 o un attestato sulla verificazione individuale CE giusta l’allegato II numero 4.2 della direttiva 90/384/CEE6 del Consiglio del 20 giugno 1990 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Per questi strumenti la documentazione
6 Direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, GU n. L 189 del 20 febbraio 1990, p. 1, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 27 luglio 1993, GU n. L 220 del 30 agosto 1993, p. 1.
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Ordinanza sugli strumenti per pesare RU 2002
tecnica relativa al tipo prevista nell’allegato III della direttiva 90/384/CEE è tenuta a disposizione su domanda dell’Ufficio.
6 ... Sono esenti da quest’obbligo gli strumenti per pesare a funzionamento non
automatico per i quali è stato allestito un attestato per l’ammissione di modello giu- sta il capoverso 1bis.
Art. 12 cpv. 4 4 Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico giusta l’articolo 7 capoverso 1bis l’obbligo della verificazione iniziale è rispettato se è possibile esibire una dichiarazione di conformità del fabbricante stabilita conformemente all’alle- gato II numeri 2.1, 3.2 o 4.1 della direttiva 90/384/CEE7 e se gli strumenti per pesa- re sono stati provvisti del marchio di conformità e delle iscrizioni previste nell’al- legato IV della direttiva 90/384/CEE.
II La presente modifica entra in vigore il 1o giugno 2002.
17 maggio 2002 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Ruth Metzler-Arnold
7 Direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, GU n. L 189 del 20 febbraio 1990, p. 1, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 27 luglio 1993, GU n. L 220 del 30 agosto 1993, p. 1.
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