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AS 2002 2140

Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione

Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD)

Modifica del 29 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione è modifi- cata come segue:

Ingresso visti gli articoli 8, 10, 15 e 16 della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC); in esecuzione dell’Accordo del 3 dicembre 19983 sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità tra la Confederazione Svizzera e il Canada; in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19606 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato I,

Art. 25 cpv. 3 e 4 3 Se l’accordo non contiene una regolamentazione sulle condizioni della designazio- ne, il richiedente deve soddisfare le condizioni dell’allegato 5.

4 Non sussiste il diritto alla designazione.

5 RU 2002 ... (FF 2001 4499) 6 RS 0.632.31

2140 2002-0923

Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2002

Art. 39 Accordi internazionali sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità 1 Il Seco designa e conduce la delegazione svizzera negli organi degli accordi se- guenti: a. Accordo del 3 dicembre 19987 sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità tra la Confederazione Svizzera e il Canada; b. Accordo del 21 giugno 19998 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità; c. Allegato I dell’Accordo del 21 giugno 20019 di emendamento della Conven- zione del 4 gennaio 196010 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). 2 D’intesa con le autorità interessate il Seco può consentire alle decisioni prese dagli organi menzionati nel capoverso 1 su: a. l’organizzazione e la procedura di questi organi; b. le modifiche degli allegati degli accordi; c. le modifiche di portata limitata di questi accordi. 3 In caso di mancata intesa tra le autorità interessate, il Consiglio federale decide.

Art. 40 Modifica degli allegati D’intesa con gli altri dipartimenti interessati, gli allegati 1–4 vengono adattati all’evoluzione internazionale dal DFGP, rispettivamente l’allegato 5 dal DFE.

II

1 Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 3 è abrogato.

3 All’ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 5 conformemente alla versione qui an- nessa.

7 RS 0.946.523.21 8 RS 0.946.526.81; RU 2002 1803 9 RU 2002 ... (FF 2001 4499) 10 RS 0.632.31

Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2002

III La presente modifica entra in vigore il 1º giugno 2002.

29 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2002

Allegato 1 (art. 5 cpv. 2)

Criteri internazionali applicabili al Servizio d’accreditamento svizzero11

a. Sistema di accreditamento dei laboratori di prova e di taratura – prescrizioni generali per la gestione e il riconoscimento: EN 45 003; b. Requisiti generali per la valutazione e l’accreditamento degli organismi di certificazione: EN 45 010, rispettivamente ISO/IEC Guide 61; c. Requisiti generali degli organismi di accreditamento di organismi di ispe- zione: ISO/IEC TR 17 01012.

11 Le norme menzionate possono essere richieste all’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

12 Questa norma non è tradotta in italiano ed esiste solo in tedesco e francese.

Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2002

Allegato 2 (art. 7 cpv. 1)

Criteri internazionali applicabili ai laboratori di prova e agli organismi di valutazione della conformità13

a. Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura: ISO/IEC 17 025; b. Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione: EN 45 004, rispettivamente ISO/IEC 17020; c. Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certifica- zione di prodotti: EN 45 011, rispettivamente ISO/IEC Guide 65; d. Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità: EN 45 012, rispettivamente ISO/IEC Guide 62; e. Criteri generali per gli organismi di certificazione del personale: EN 45 013.

13 Le norme menzionate possono essere richieste all’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2002

Allegato 5 (art. 25 cpv. 3)

Condizioni per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

1.1 L’organismo designato, il suo direttore ed il personale incaricato della valu- tazione e della verifica non possono: – essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore dei prodotti, componenti o sottosistemi da controllare, né il mandatario di una di queste persone; e – intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione e sviluppo, fabbricazione, costruzione, commercializzazione, istallazio- ne, funzionamento o manutenzione di tali prodotti, componenti o sotto- sistemi. 1.2 La cifra 1.1 non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecni- che fra il costruttore e l’organismo di controllo.

2.1 L’organismo designato e il suo personale devono svolgere le operazioni di

valutazione e di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza richiesta, non devono essere sottoposti a nessun genere di pres- sione o incentivo, in particolare di tipo economico, che possa influire sul lo- ro giudizio o sui risultati del loro controllo, in particolare a pressioni o in- centivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

2.2 Se un organismo designato subappalta determinati lavori specifici che ri-

guardano la verifica e la constatazione dei fatti, esso deve accertarsi prelimi- narmente che il subappaltatore rispetti tutte le disposizioni della legislazione settoriale relativa ai prodotti. L’organismo designato deve tenere a disposi- zione dell’organo di controllo competente i documenti relativi alla valuta- zione della competenza del subappaltatore e dei lavori svolti da quest’ul- timo.

3 L’organismo designato deve:

– garantire lo svolgimento di tutti i compiti assegnatigli dalla legislazione settoriale e per i quali esso è stato designato, indipendentemente dal fatto che i suddetti compiti siano eseguiti dall’organismo stesso o sotto la sua responsabilità; – disporre in particolare del personale e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l’ese- cuzione delle operazioni di valutazione e di verifica; ciò implica la pre- senza in organico, in quantità sufficiente, di personale scientifico dotato dell’esperienza e delle competenze adeguate per valutare la funzionalità

Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2002

e le prestazioni dei dispositivi per i quali l’organismo è stato designato, in considerazione della legislazione settoriale; e – inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche richieste, in particolare per le verifiche eccezionali.

4 Il personale incaricato delle operazioni di controllo deve possedere:

– una buona formazione professionale per tutte le operazioni di valuta- zione e di verifica per le quali l’organismo è stato designato; – una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una pratica sufficiente di tali controlli; e – le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che dimostrano l’avvenuto svolgimento dei controlli.

5 Deve essere garantita l’indipendenza del personale incaricato del controllo.

La retribuzione di ciascun membro del personale non deve dipendere né dal numero dei controlli svolti, né dai risultati di tali controlli.

6 L’organismo deve stipulare un’assicurazione di responsabilità civile, a meno

che detta responsabilità non sia coperta da un’autorità statale o che i con- trolli non siano svolti direttamente da un’autorità statale.

7 Il personale dell’organismo designato incaricato dei controlli è vincolato dal

segreto professionale per tutte le notizie delle quali esso venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni (tranne che nei confronti degli organi di controllo competenti) nell’ambito delle attività come organismo designato.

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