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AS 2002 215

Ordinanza sui servizi di trasporto aereo della Confederazione

Ordinanza sui servizi di trasporto aereo della Confederazione

del 19 dicembre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo

19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e le competenze dei servizi di tra- sporto aereo della Confederazione, designa le persone e gli organi autorizzati a uti- lizzarli e fissa la procedura applicabile alle domande di trasporto.

Art. 2 Persone e organi autorizzati 1 Sono autorizzati a utilizzare i servizi di trasporto aereo della Confederazione :

a. i consiglieri federali; b. il cancelliere della Confederazione e i vice-cancellieri; c. i segretari di Stato; d. il segretario generale dell’Assemblea federale; e. i direttori degli uffici (unicamente per voli all’estero); f. i presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati; g. le commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati; h. i giudici federali (unicamente per voli in Svizzera). 2 Le persone e gli organi di cui al capoverso 1 designano i rispettivi accompagnatori.

3 Il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può autorizzare il trasporto di persone non menzionate nel ca- poverso 1, segnatamente di delegazioni militari estere, mediante il Servizio di tra- sporto aereo delle Forze aeree (STA/FA). 4 Il capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può autorizzare il trasporto di persone non menzionate nel capoverso 1, segnatamente di membri di gruppi di lavoro del suo dipartimento per svolgere sopralluoghi o ispezioni, mediante il Servizio dei trasporti aerei della Con- federazione (STAC).

RS 172.010.331 1 RS 172.010

2001-1608 215

Servizio dei trasporti aerei della Confederazione RU 2002

Art. 3 Autorizzazione preliminare 1 Le persone che desiderano utilizzare i servizi di trasporto aereo della Confedera- zione devono procurarsi previamente l’autorizzazione del capo del dipartimento, del cancelliere della Confederazione, dell’Assemblea federale o del presidente del Tri- bunale federale.

2 Sono esonerate dall’autorizzazione:

a. i consiglieri federali, il cancelliere della Confederazione, il segretario gene- rale dell’Assemblea federale e il presidente del Tribunale federale; b. il comandante delle FA e il direttore dell’Ufficio federale dell’aviazione ci- vile (UFAC) quando utilizzano il proprio servizio di trasporto aereo sia in Svizzera sia all’estero.

Art. 4 Procedura

1 Le domande di trasporto emesse dal DDPS devono essere trasmesse tempestiva-

mente alla direzione dell’impiego dello STA/FA per il tramite del segretariato gene- rale. 2 Le domande di trasporto emesse dagli altri dipartimenti o dagli organi autorizzati devono essere trasmesse tempestivamente alla direzione dell’impiego dello STAC per il tramite dei rispettivi segretariati generali. 3 In casi urgenti, le domande di trasporto possono essere indirizzate in via eccezio- nale direttamente alla direzione competente dell’impiego.

Art. 5 Direzioni dell’impiego

1 Le direzioni dell’impiego dello STA/FA e dello STAC sono responsabili

dell’organizzazione dei trasporti aerei. 2 Esse s’informano reciprocamente dei voli pianificati e assicurano un impiego otti- male degli aeromobili. Possono anche ricorrere a piloti o aeromobili di un altro ser- vizio di trasporto aereo d’intesa con quest’ultimo. 3 Esse stabiliscono i mezzi da impiegare. A tale scopo, prendono in considerazione l’ordine delle priorità fissato, i criteri operativi, la disponibilità degli aeromobili, come pure aspetti inerenti alla sicurezza e criteri di ordine economico e razionale.

4 I responsabili dello STA/FA e dello STAC discutono periodicamente delle que-

stioni legate all’esercizio dei voli, all’impiego dei mezzi e alla loro collaborazione.

Art. 6 Esecuzione 1 Lo STA/FA effettua i trasporti aerei predisposti dal DDPS, come pure i voli legati alle attività della Svizzera nell’ambito del mantenimento della pace (ONU, OSCE, ecc.). 2 Lo STAC, subordinato all’UFAC, effettua i trasporti aerei predisposti dagli altri dipartimenti e dagli organi autorizzati.

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3 Qualora una domanda non possa essere soddisfatta né dallo STA/FA né dallo

STAC o qualora ragioni economiche lo giustifichino, la direzione dell’impiego competente incarica una compagnia di trasporto aereo privata.

Art. 7 Equipaggio Le Forze aeree e l’UFAC mettono a disposizione i necessari equipaggi di volo.

Art. 8 Costi Lo STA/FA e lo STAC assumono integralmente i costi legati ai trasporti aerei.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

19 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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