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AS 2002 218

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati tramite il patrimonio di PUBLICA (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF)

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF)

del 10 dicembre 2001

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 116 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione La presente ordinanza disciplina: a. la concessione di mutui ipotecari agevolati tramite il patrimonio della Cassa federale di assicurazione (CFA) e la loro amministrazione; b. l’amministrazione di mutui concessi in virtù del decreto federale del 7 otto- bre 19472 inteso a promuovere la costruzione di alloggi per il personale fe- derale.

Art. 2 Proprietà di un’abitazione 1 Per proprietà di un’abitazione ai sensi della presente ordinanza si intende la casa monofamiliare, l’appartamento o quote in altri edifici del mutuatario o del coniuge. Essa deve essere occupata dal mutuatario durante tutto l’anno (uso proprio) e trovar- si in Svizzera.

2 Le residenze secondarie non sono considerate proprietà di un’abitazione.

3 In casi particolari è possibile prescindere dall’esigenza dell’occupazione durante tutto l’anno, segnatamente quando il mutuatario viene temporaneamente trasferito, per ragioni di servizio, in Svizzera o all’estero.

Art. 3 Tipi di mutuo Possono essere concessi: a. mutui per il finanziamento del nuovo acquisto di un’abitazione; b. mutui per il riscatto di ipoteche esistenti;

RS 172.220.111.310.3 1 RS 172.220.111.3 2 CS 10 945; RU 1958 97

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Ordinanza sui mutui ipotecari DFF RU 2002

c. mutui supplementari, oltre a quelli concessi secondo le lettere a e b, per in- vestimenti in proprietà di un’abitazione che superano considerevolmente i costi di manutenzione ordinaria.

Art. 4 Mezzi disponibili L’ammontare massimo degli investimenti in mutui ipotecari tramite il patrimonio della CFA viene determinato in base alla relativa strategia d’investimento della CFA.

Art. 5 Ordine di priorità 1 Qualora i mezzi finanziari disponibili fossero insufficienti per soddisfare tutte le richieste, i mutui supplementari hanno priorità assoluta, i mutui per il finanziamento del nuovo acquisto di un’abitazione seconda priorità e i mutui per il riscatto di ipo- teche esistenti terza priorità. 2 Nel quadro dei diversi tipi di mutuo, le priorità vengono stabilite secondo i criteri seguenti: a. per i mutui supplementari è determinante il momento in cui è pervenuta la richiesta nonché l’urgenza degli investimenti; b. per i mutui per nuovi acquisti di proprietà di abitazioni è determinante il momento del trasferimento degli utili e dei rischi, con priorità per l’acquisto precedente; c. per i mutui per il riscatto di ipoteche esistenti è determinante la data dell’acquisto della relativa proprietà di un’abitazione, con priorità per l’ac- quisto più recente. 3 Per ragioni di carattere sociale in singoli casi è possibile scostarsi dall’ordine di priorità di cui al capoverso 2.

Sezione 2: Condizioni e oneri per la concessione di mutui

Art. 6 Beneficiari di mutui 1 I mutui possono essere concessi a persone che rientrano nella categoria di perso- nale secondo l’articolo 1 capoversi 1 e 2 lettera c dell’OPers e il cui datore di lavoro è un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 lettere a – c della legge federale del 23 giugno 20003 sulla Cassa pensioni della Confederazione ed è membro di questa Cassa pensioni. 2 I mutui supplementari per investimenti volti esclusivamente al mantenimento del valore possono essere concessi anche a persone che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, ma che hanno già ottenuto un mutuo agevolato tramite il patri- monio della CFA e ricevono una pensione da questa Cassa.

3 RS 172.222.0

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3 I mutui concessi a persone che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, ma che hanno già ottenuto un mutuo agevolato tramite il patrimonio della CFA e ri- cevono una pensione da questa Cassa, possono essere riportati su un nuovo oggetto al massimo sino a concorrenza dell’ammontare attuale.

Art. 7 Richiesta e obbligo di collaborare 1 La richiesta di concessione di un mutuo dev’essere inoltrata per scritto all’Ammi- nistrazione federale delle finanze (AFF). L’AFF stabilisce quali documenti debbano essere allegati alla richiesta. 2 I mutuatari devono fornire all’AFF tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. Essi devono inoltre permetterle di consultare i documenti e di acce- dere ai luoghi. 3 L’AFF può far capo, per perizie, a servizi federali competenti o a esperti esterni. Le spese che ne derivano sono a carico del richiedente.

Art. 8 Ammontare del mutuo 1 I mutui, compresi i mutui supplementari, possono essere concessi sino a concor-

renza dell’80 per cento al massimo del costo della costruzione o del prezzo di acqui- sto, eccettuate le spese di mutazione. Se è inferiore, il valore venale costituisce la base di calcolo. 2 Qualora i costi della costruzione non possano essere stabiliti, segnatamente perché la proprietà dell’abitazione è stata ricevuta in donazione o in eredità, o se in ragione di coefficienti fondati sull’esperienza sussistano dubbi sui costi di costruzione di- chiarati, questi costi devono essere stabiliti attraverso una stima del valore venale secondo le direttive dell’AFF e a carico del mutuatario.

3 Per le costruzioni che per dimensioni o sistemazione superano la norma usuale,

vengono concessi mutui solo per il finanziamento del normale standard.

Art. 9 Fondi propri e oneri ammessi 1 I mutuatari devono finanziare con fondi propri almeno il 20 per cento del costo della costruzione o del prezzo di acquisto. 2 Gli oneri per interessi e ammortamenti annui di fondi di terzi non possono superare il 30 per cento del reddito annuo lordo che i mutuatari realizzano da sé o in comune con il coniuge o con il convivente solidalmente responsabile.

Art. 10 Esame del rapporto di mutuo 1 Qualora durante la decorrenza del mutuo si presuma che le condizioni e gli oneri per la concessione del mutuo non siano più adempiuti, l’AFF può procedere a un esame del rapporto di mutuo.

2 Nel caso di un esame da parte dell’AFF i mutuatari soggiacciono all’obbligo di

collaborare secondo l’articolo 7 capoverso 2.

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3 Qualora nel quadro di tale esame si rendesse necessaria una stima del valore venale dell’immobile, questa deve essere richiesta dai mutuatari a proprie spese secondo le direttive dell’AFF e messa a disposizione dell’AFF.

Sezione 3: Garanzia, interessi e ammortamento

Art. 11 Garanzia e grado 1 I mutui devono essere garantiti da un diritto di pegno immobiliare libero da prece- denze gravante la proprietà di un’abitazione ai sensi dell’articolo 2. L’AFF può ac- cettare, in relazione a diritti di superficie, precedenze nei casi in cui i diritti di su- perficie da garantire siano di un importo irrilevante. 2 Due terzi del costo della costruzione o del valore venale, se questo è determinante (art. 8 cpv. 1), possono essere concessi a titolo di mutuo di primo grado e l’importo residuo come mutuo di secondo grado. 3 Se gli oneri per interessi e ammortamenti annui di fondi di terzi ammontano al 25 per cento o più del reddito annuo lordo (art. 9 cpv. 2), oppure in caso di prelievo anticipato nell’ambito del secondo pilastro, l’AFF può esigere la costituzione in pe- gno di crediti nei confronti di istituti di previdenza e di assicurazioni sulla vita o al- tre garanzie supplementari.

Art. 12 Interessi

1 I mutui devono essere rimunerati.

2 Il tasso d’interesse di riferimento è costituito dal tasso d’interesse più basso della fascia dei tassi d’interesse che la Banca cantonale bernese fissa per le ipoteche va- riabili di primo grado già concesse. 3 Se il tasso d’interesse di riferimento è inferiore al 5,75 per cento, il tasso del mutuo di primo grado si situa a 0,5 punti percentuali al di sotto di tale tasso d’interesse e quello di secondo grado a 0,25 punti percentuali al di sotto del medesimo. Se il tasso d’interesse di riferimento è pari o superiore al 5,75 per cento, il tasso del mutuo di primo grado si situa a 0,75 punti percentuali al di sotto di tale tasso d’interesse e quello di secondo grado a 0,5 punti percentuali al di sotto del medesimo. 4 Le modificazioni dei tassi d’interesse vengono notificate dall’AFF per scritto con due mesi d’anticipo.

Art. 13 Ammortamento 1 I mutui di secondo grado devono essere rimborsati nel termine di 25 anni al mas- simo. 2 In caso di scarsità di mezzi per la concessione di nuovi mutui (art. 4) l’AFF può esigere, dopo l’ammortamento del mutuo di secondo grado, il rimborso del mutuo di primo grado fino all’80 per cento al massimo. Essa deve concedere un termine mi- nimo di 40 anni a decorrere dalla notificazione della rispettiva decisione.

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3 Qualora a seguito dell’esame del rapporto di mutuo di cui all’articolo 10 venga ac- certato che il limite di aggravio ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 sia superato o che gli oneri per interessi e ammortamenti superino il 30 per cento del reddito annuo lordo (art. 9 cpv. 2), l’AFF può esigere ammortamenti eccezionali.

Art. 14 Pagamento di interessi e ammortamenti 1 Gli interessi e ammortamenti sono calcolati in annualità fisse e dedotti mensil- mente dal salario o dalla pensione. Tali deduzioni non fruttano interessi.

2 È possibile consentire altre modalità di pagamento, sempre che il rimborso del

mutuo sia garantito nei termini convenuti. 3 Per i mutuatari che non rientrano nella contabilità dei salari della Confederazione, l’AFF fissa le modalità di pagamento in maniera corrispondente.

Sezione 4: Fine e trasferimento del rapporto di mutuo

Art. 15 Disdetta da parte dei mutuatari 1 I mutuatari possono disdire il mutuo per la fine di un mese con un preavviso di tre mesi. 2 In caso di vendita dell’immobile, di divorzio, decesso e nei casi di rigore dal pro- filo sociale, l’AFF può, su richiesta motivata, stabilire un termine di disdetta più breve.

Art. 16 Disdetta da parte del mutuante 1 Il mutuante può disdire il mutuo per la fine di un mese con un preavviso di sei me- si.

2 Qualora i mutuatari siano da oltre 90 giorni in mora di pagamento oppure siano

state avviate nei loro confronti misure di esecuzione forzata che pregiudicano il rim- borso o il pagamento degli interessi del mutuo, il mutuante può disdire il mutuo sen- za preavviso. Il mutuo e gli interessi maturati sono esigibili immediatamente. 3 Nei casi di rigore dal profilo sociale l’AFF può, su richiesta motivata, differire la scadenza a partire dalla quale la disdetta ha efficacia.

Art. 17 Rimborso in caso di disdetta

1 Il rimborso del mutuo è esigibile dal momento in cui la disdetta ha efficacia.

2 Qualora il mutuo non venga rimborsato entro la sua esigibilità, a partire da tale momento ai mutui di primo grado è applicabile il tasso d’interesse più basso della fascia dei tassi d’interesse della Banca cantonale bernese previsti per le ipoteche va- riabili di primo grado già concesse. Ai mutui di secondo grado è applicabile il tasso d’interesse della Banca cantonale bernese per le ipoteche di secondo grado.

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Art. 18 Fine e rimborso in caso di scioglimento del rapporto di lavoro

1 Il rapporto di mutuo termina senza disdetta al momento dello scioglimento del

rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1. Il pensionamento non è con- siderato scioglimento del rapporto di lavoro.

2 I mutuatari devono informare immediatamente l’AFF dell’avvenuto scioglimento

del rapporto di lavoro. 3 Il rimborso del mutuo è esigibile dopo tre mesi dalla fine del rapporto di lavoro. Qualora il mutuo non venga rimborsato entro la sua esigibilità, a partire da tale mo- mento ai mutui di primo grado è applicabile il tasso d’interesse più basso della fa- scia dei tassi della Banca cantonale bernese previsti per le ipoteche variabili di pri- mo grado già concesse. Ai mutui di secondo grado è applicabile il tasso d’interesse della Banca cantonale bernese per le ipoteche di secondo grado. 4 Nei casi di rigore dal profilo sociale l’AFF può, su richiesta motivata, prorogare in via eccezionale il termine per il rimborso del mutuo.

Art. 19 Decesso del mutuatario In caso di decesso del mutuatario, il rapporto di mutuo può essere trasferito, su ri- chiesta, ai superstiti che occupano l’abitazione ipotecata e che hanno diritto a una prestazione per superstiti della CFA.

Sezione 5: Esecuzione e procedura

Art. 20

1 L’AFF stipula con la CFA una convenzione sull’amministrazione dei mezzi messi

a disposizione dalla CFA per la concessione di mutui agevolati e li amministra entro i limiti di tale convenzione. 2 L’AFF è competente per la concessione e l’amministrazione dei mutui. Essa emana le pertinenti direttive d’intesa con la CFA ed esegue la presente ordinanza. 3 Le decisioni dell’AFF sono rette dalle disposizioni generali della procedura fede- rale.

Sezione 6: Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 Mutui ai sensi dell’ordinanza sui mutui ipotecari della Cassa federale di assicurazione 1 I mutui concessi in virtù dell’ordinanza del 28 giugno 19894 concernente i mutui ipotecari della Cassa federale di assicurazione (Ordinanza sui mutui ipotecari della

4 RU 1989 1484, 1990 1486, 1994 2366

Ordinanza sui mutui ipotecari DFF RU 2002

CFA) vengono assunti secondo la ripartizione dei gradi esistente e sottostanno alle disposizioni della presente ordinanza con le seguenti eccezioni: a. durante un termine di tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza il mutuante può disdire il mutuo esclusivamente alle seguenti condizioni:

1. il mutuatario è uscito dalla CFA senza avere diritto alle prestazioni as-

sicurative (prestazioni di vecchiaia, superstiti o invalidità),

2. l’uso proprio è venuto a mancare, oppure

3. il mutuatario ha violato gli obblighi legati alla concessione di mutui;

b. durante un termine di tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza il mutuante può disdire il mutuo nei confronti dei superstiti dei mutuatari esclusivamente alle seguenti condizioni:

1. il diritto alle prestazioni dei superstiti nei confronti della CFA è defini-

tivamente estinto,

2. i superstiti hanno alienato l’abitazione,

3. l’abitazione non è più occupata dai superstiti, oppure

4. il mutuatario o i suoi superstiti hanno violato gli obblighi legati alla

concessione di mutui. 2 I mutui esistenti concessi alle cooperative di costruzione di alloggi del personale della Confederazione possono essere mantenuti, secondo le disposizioni ad esse fi- nora applicabili, per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente ordi- nanza. Allo spirare del termine transitorio tali mutui vengono mantenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza. Essi sono remunerati con il tasso d’interesse più basso della fascia dei tassi d’interesse della Banca cantonale bernese previsti per le ipoteche variabili di primo grado gia concesse. Non può essere concesso nessun nuovo mutuo. 3 I mutui esistenti concessi a persone assicurate volontariamente e al personale delle organizzazioni affiliate possono essere mantenuti secondo le disposizioni della pre- sente ordinanza per un periodo massimo di tre anni dalla sua entrata in vigore, sem- pre che non vengano assunti dai datori di lavoro o dalle loro casse pensioni. Il rap- porto di mutuo cessa senza disdetta allo spirare di questo termine. Per il rimborso sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 18 capoversi 3 e 4.

Art. 22 Mutui ai sensi del decreto federale del 7 ottobre 1947 inteso a promuovere la costruzione di alloggi per il personale della Confederazione 1 Ai mutui concessi in virtù del decreto federale del 7 ottobre 19475 inteso a pro- muovere la costruzione di alloggi per il personale della Confederazione sono appli- cabili le direttive del 1° ottobre 1977 del Dipartimento federale delle finanze. 2 L’AFF amministra questi mutui fino al loro totale rimborso in applicazione di que- ste direttive e delle vigenti regolamentazioni contrattuali.

3 È esclusa una proroga della durata di questi mutui.

5 CS 10 945; RU 1958 97

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Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

10 dicembre 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

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