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AS 2002 227

Ordinanza del DATEC concernente il calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato

Ordinanza del DATEC concernente il calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato

Modifica del 21 dicembre 2001

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del 16 febbraio 20001 concernente il calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato è modificata come segue:

Art. 2 lett. a La riduzione dei prezzi dei tracciati assunta dalla Confederazione è calcolata som- mando i seguenti elementi: a. 0.0015 fr. per tonnellata-chilometro lorda;

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

21 dicembre 2001 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

1 RS 742.149.4

2001-2842 227