Lexipedia

AS 2002 243

Ordinanza concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l'assicurazione dello stipendio (Ordinanza sulla conversione del sistema salariale, OCSS)

Ordinanza concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l’assicurazione dello stipendio (Ordinanza sulla conversione del sistema salariale, OCSS) del 30 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19271 (OF); visto l’articolo 23 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 24 agosto 19942 concer- nente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC), ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina:

a. la conversione di elementi del sistema di retribuzione fondato sull’ordina- mento dei funzionari nel nuovo sistema salariale secondo l’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale (OPers) e la loro nuova denomina- zione; b. l’assicurazione dello stipendio e dei supplementi di stipendio.

2 Si applica agli impiegati:

a. dell’Amministrazione federale conformemente all’articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione (LOGA) e delle unità amministrative decentrate conforme- mente all’articolo 2 capoverso 3 LOGA, se rientrano nel campo d’ap- plicazione dell’OPers; b. dei servizi del Parlamento conformemente all’articolo 8novies della legge del 23 marzo 19625 sui rapporti fra i Consigli; c. delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato conformemente agli arti- coli 71a-71c della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa; d. della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo conformemente all’articolo 104 capoverso 1 della legge sull’asilo del 26 giugno 19987 e

RS 172.221.110

2001-1625 243

Ordinanza sulla conversione del sistema salariale RU 2002

all’ordinanza dell’11 agosto 19998 concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo; e. del Tribunale federale conformemente alla legge federale del 16 dicembre

19439 sull’organizzazione giudiziaria.

Art. 2 Conversione del sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento dei funzionari 1 Gli elementi del sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento dei funzionari elencati nell’allegato 1 sono trasposti con nuove denominazioni nel sistema salariale secondo l’OPers. 2 Gli elementi del sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento dei funzionari che non sono elencati nell’allegato 1 sono soppressi il 1° gennaio 2002, sempreché il nuovo diritto non disponga altrimenti.

Art. 3 Stipendi e supplementi di stipendio assicurati Sono assicurati: a. gli stipendi e i supplementi di stipendio definiti nell’allegato 2; b. gli stipendi e le indennità ricorrenti assicurati prima del 1° gennaio 2002; c. le componenti dello stipendio e i supplementi di stipendio che sono stati di- chiarati assicurati dai dipartimenti in virtù degli articoli 114-116 OPers o di altre basi legali; d. le indennità speciali versate dopo il 1° gennaio 2002 in virtù dell’articolo 48 OPers che i dipartimenti, d’intesa con il DFF, hanno dichiarato assicurate.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 RS 142.317 9 RS 173.110

Ordinanza sulla conversione del sistema salariale RU 2002

Allegato 1 (Art. 2)

Tavola di concordanza

Sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento Nuovo sistema salariale fondato sull’OPers dei funzionari

a. Stipendio Stipendio (art. 36)10 (art. 36) b. Aumenti eccezionali per assumere Indennità speciali o mantenere funzionari (art. 48) di qualità Indennità in funzione del mercato (art. 36 cpv. 3) del lavoro (art. 50) c. Indennità di residenza Indennità di residenza (art. 37) (art. 43) d. Aumento ordinario di stipendio Evoluzione dello stipendio (art. 40) (art. 39) e. Aumento straordinario di stipendio Evoluzione dello stipendio (art. 41) (art. 39) f. Assegni familiari e assegni per figli Assegni di custodia g. Indennità per il servizio domenicale Indennità per il lavoro domenicale e o notturno (art. 44 cpv. 1 lett. d) notturno e per il servizio di picchetto e il servizio di picchetto (art. 45) (art. 5 dell’ordinanza del 4 novembre

199111 concernente il servizio

di picchetto nell’Amministrazione ge- nerale della Confederazione) h. Indennità ricorrente per prestazioni Indennità speciali straordinarie (art. 48) (art. 44 cpv. 1 lett. f) Indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50) i. Indennità ricorrente per la supplenza Indennità di funzione in una funzione assegnata a una (art. 46) classe superiore (art. 44 cpv. 1 lett. g)

10 Il numero dell’articolo si riferisce all’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927, sempreché non sia indicata un’altra base legale. 11 RU 1992 7

Ordinanza sulla conversione del sistema salariale RU 2002

Sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento Nuovo sistema salariale fondato sull’OPers dei funzionari

j. Ricompense per prestazioni personali Evoluzione dello stipendio di valore eccezionale (art. 39) (art. 44 cpv. 1bis) Premi per prestazioni (art. 47 cpv. 1 e 3) Premi di riconoscimento (art. 49) k. Premi spontanei Premi per prestazioni particolari Regolamento dei funzionari 112) l. Retribuzioni a fattura a cottimo Premi per prestazioni (art. 44 cpv. 2) (art. 47) m. Premi e ricompense Premio in contanti (art. 44 cpv. 2) (art. 74 cpv. 2) n. Compensazione del rincaro Compensazione del rincaro o. Garanzia dello stipendio Stipendio (art. 45 cpv. 4) (art. 36) p. Garanzia dello stipendio secondo Valutazione della funzione gli articoli 9 e 10 dell’ordinanza (art. 52 cpv. 7) del 18 ottobre 199513 sulle misure Piano sociale da adottare in favore del personale (art. 104 cpv. 5) in caso di ristrutturazione nell’Amministrazione generale della Confederazione q. Gratificazione per anzianità Premi di fedeltà di servizio (art. 73) (art. 49) r. Lavoro aggiuntivo e lavoro supple- Lavoro aggiuntivo e lavoro straordi- mentare nario Regolamento dei funzionari 114)

12 RU 1959 1137, 1962 288 1283, 1964 600, 1968 115 1619, 1971 74, 1973 135, 1974 1, 1976 2699, 1977 1413 2155, 1979 1287, 1982 938, 1984 394, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 1217, 1990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 1565 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 3867 5067, 1997 230 299, 1998 726, 1999 577, 2000 419 2953 13 RU 1995 5111, 1997 2779, 1998 1866, 1999 704 14 RU 1959 1137, 1962 288 1283, 1964 600, 1968 115 1619, 1971 74, 1973 135, 1974 1, 1976 2699, 1977 1413 2155, 1979 1287, 1982 938, 1984 394, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 1217, 1990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 1565 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 3867 5067, 1997 230 299, 1998 726, 1999 577, 2000 419 2953

Ordinanza sulla conversione del sistema salariale RU 2002

Allegato 2 (Art. 3) Stipendi e supplementi di stipendio assicurati Sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento Nuovo sistema salariale secondo l’OPers dei funzionari

a. Stipendio15 Stipendio (art. 36) (art. 36) b. Aumenti ricorrenti per assumere Indennità speciali o mantenere funzionari di qualità deci- (art. 48) si prima del 1° gennaio 2002 (art. 36 cpv. 3) c. Indennità di residenza Indennità di residenza (art. 37) (art. 43) d. Aumento ordinario di stipendio Evoluzione dello stipendio (art. 40) (art. 39) e. Aumento straordinario di stipendio Evoluzione dello stipendio (art. 41) (art. 39) f. Indennità ricorrenti assicurate Indennità speciali per prestazioni straordinarie decise (art. 48) prima del 1° gennaio 2002 (art. 44 cpv. 1 lett. f) g. Compensazione del rincaro Compensazione del rincaro h. Garanzia dello stipendio Stipendio (art. 45 cpv. 4) (art. 36) i. Garanzia dello stipendio Valutazione della funzione (art. 10 dell’ordinanza (art. 52 cpv. 7) del 18 ottobre 199516 sulle misure Piano sociale da adottare in favore del personale (art. 104 cpv. 5) in caso di ristrutturazione nell’Amministrazione generale della Confederazione)

15 Il numero dell’articolo si riferisce all’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927, sempreché non sia indicata un’altra base legale. 16 RU 1995 5111, 1997 2779, 1998 1866, 1999 704

Ordinanza concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l'assicurazione dello stipendio (Ordinanza sulla conversione del sistema salariale, OCSS) | Lexipedia | Lexipedia