AS 2002 2465
Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale
Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale
del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; dopo omologazione dei principali risultati del censimento federale della popolazione del 5 dicembre 20002, ordina:
Art. 1 Per gli anni dal 2003 al 2011, la ripartizione dei seggi all’atto del rinnovo del Con- siglio nazionale è stabilita come segue:
1. Zurigo 34 14. Sciaffusa 2
2. Berna 26 15. Appenzello Esterno 1
3. Lucerna 10 16. Appenzello Interno 1
4. Uri 1 17. San Gallo 12
5. Svitto 4 18. Grigioni 5
6. Nidvaldo 1 19. Argovia 15
7. Obvaldo 1 20. Turgovia 6
8. Glarona 1 21. Ticino 8
9. Zugo 3 22. Vaud 18
10. Friburgo 7 23. Vallese 7
11. Soletta 7 24. Neuchâtel 5
12. Basilea Città 5 25. Ginevra 11
13. Basilea Campagna 7 26. Giura 2
RS 161.12
2002-1440 2465
Ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale RU 2002
Art. 2 L’ordinanza del 19 ottobre 19943 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Con- siglio nazionale è abrogata.
Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RU 1994 2429