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AS 2002 2465

Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale

Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale

del 3 luglio 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; dopo omologazione dei principali risultati del censimento federale della popolazione del 5 dicembre 20002, ordina:

Art. 1 Per gli anni dal 2003 al 2011, la ripartizione dei seggi all’atto del rinnovo del Con- siglio nazionale è stabilita come segue:

1. Zurigo 34 14. Sciaffusa 2

2. Berna 26 15. Appenzello Esterno 1

3. Lucerna 10 16. Appenzello Interno 1

4. Uri 1 17. San Gallo 12

5. Svitto 4 18. Grigioni 5

6. Nidvaldo 1 19. Argovia 15

7. Obvaldo 1 20. Turgovia 6

8. Glarona 1 21. Ticino 8

9. Zugo 3 22. Vaud 18

10. Friburgo 7 23. Vallese 7

11. Soletta 7 24. Neuchâtel 5

12. Basilea Città 5 25. Ginevra 11

13. Basilea Campagna 7 26. Giura 2

RS 161.12

2002-1440 2465

Ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale RU 2002

Art. 2 L’ordinanza del 19 ottobre 19943 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Con- siglio nazionale è abrogata.

Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RU 1994 2429

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