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AS 2002 2469

Ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE)

Modifica del 3 luglio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 1o ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2002.

3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 211.412.411

2002-0507 2469

Acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU 2002

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 e 5)

Contingenti d’autorizzazioni 1 Il numero massimo, previsto per l’insieme del Paese, delle autorizzazioni per l’ac- quisto di abitazioni di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel è stabilito a

1400 l’anno.

2 I contingenti d’autorizzazioni cantonali annui sono stabiliti come segue:

Berna 130 Sciaffusa 20 Lucerna 50 San Gallo 45 Uri 20 Grigioni 270 Svitto 50 Ticino 180 Obvaldo 20 Vaud 160 Nidvaldo 20 Vallese 310 Glarona 20 Neuchâtel 35 Friburgo 50 Giura 20