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AS 2002 2471

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)

Modifica del 22 giugno 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 20001, decreta:

I La legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione (LFC) è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 85 n. 1, 2 e 10 della Costituzione federale3, ...

Art. 18a Crediti non utilizzati Per quanto possibile, i crediti aggiuntivi al preventivo non devono superare l’importo totale dei crediti di pagamento che non saranno probabilmente utilizzati integralmente.

Capitolo 4a: Limitazione delle spese

Art. 24a Importo massimo delle spese totali 1 L’importo massimo delle spese totali ai sensi dell’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale equivale al prodotto delle entrate stimate e di un fattore con- giunturale. 2 Per la determinazione delle entrate stimate non sono tenuti in considerazione in- troiti straordinari, come in particolare quelli da investimenti e quelli provenienti da regalie e concessioni. 3 Il fattore congiunturale equivale al quoziente del prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato secondo la tendenza a lungo termine epurata da valori estremi e del prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato per l’anno di preventivo.

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 164 cpv. 1 lett. g e 167 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Finanze della Confederazione. LF RU 2002

Art. 24b Progetti con ripercussioni finanziarie Il Consiglio federale e l’Assemblea federale prendono in considerazione l’importo massimo di cui all’articolo 24a capoverso 1 per l’esame di tutti i progetti aventi ri- percussioni finanziarie.

Art. 24c Aumento In caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione, di adeguamenti del modello contabile e di concentrazioni di pagamenti dovute al si- stema contabile, l’Assemblea federale può, al momento dell’adozione del preventivo o dei crediti aggiuntivi, aumentare l’importo massimo di cui all’articolo 126 capo- verso 2 della Costituzione federale, se il fabbisogno finanziario supplementare am- monta almeno allo 0,5 per cento di detto importo.

Art. 24d Conto di compensazione 1 Se le uscite totali iscritte nel conto di Stato superano l’importo massimo fissato ai sensi dell’articolo 24a o 24c, l’eccedenza è addebitata a un conto di compensazione distinto dal conto di Stato.

2 Dopo l’approvazione del conto di Stato, l’importo massimo per le spese totali

dell’anno precedente è rettificato sulla base delle entrate effettivamente conseguite. Se questo è superiore o inferiore all’importo stanziato, la differenza è accreditata o addebitata al conto di compensazione.

Art. 24e Disavanzi 1 I disavanzi del conto di compensazione devono essere equilibrati sull’arco di più anni per il tramite della diminuzione dell’importo massimo di cui agli articoli 24a e 24c. 2 Se il disavanzo supera il 6 per cento delle uscite totali dell’esercizio annuale pre- cedente, tale compensazione deve essere eseguita entro i tre esercizi annuali succes- sivi.

Art. 24f Misure di risparmio

1 Per realizzare le riduzioni di cui all’articolo 24e il Consiglio federale:

a. decreta risparmi supplementari nel proprio ambito di competenza; b. chiede all’Assemblea federale, tenendo conto dei diritti di partecipazione dei Cantoni secondo l’articolo 45 della Costituzione federale, le modifiche di leggi necessarie. 2 Nell’elaborazione e nell’esecuzione del preventivo il Consiglio federale fa uso delle possibilità di risparmio esistenti. Esso può a questo effetto bloccare i crediti di pagamento e d’impegno già stanziati. Sono fatte salve le pretese legali e le presta- zioni garantite con decisioni passate in giudicato. 3 Nel caso dell’articolo 24e capoverso 2, l’Assemblea federale decide in merito alle proposte del Consiglio federale in virtù del capoverso 1 lettera b durante la stessa

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sessione e pone in vigore la sua decisione conformemente all’articolo 165 della Co- stituzione federale; essa è vincolata dall’importo del risparmio fissato dal Consiglio federale.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Essa è pubblicata nel Foglio federale ai sensi dell’articolo 59 della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni il decreto federale del 22 giugno 20015 sul freno all’indebitamento.

3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001 Consiglio nazionale, 22 giugno 2001 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 30 maggio 2002.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2002.

10 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 161.1 5 RU 2002 241 6 FF 2002 1098

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