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AS 2002 248

Legge federale concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari

Legge federale concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari

del 22 giugno 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20001, decreta:

I Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 19972 sulle armi

Ingresso visto l’articolo 40bis della Costituzione federale3, ...

Art. 1 cpv. 2 lett. a 2 Essa disciplina l’acquisto, l’importazione, l’esportazione e il transito, la custodia, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di: a. armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente e accessori di armi;

Art. 2 cpv. 3 3 Sono salve le disposizioni della legge federale del 20 giugno 19864 sulla caccia.

Art. 4 cpv. 3 3 Il Consiglio federale determina quali oggetti sono considerati parti essenziali e quali sono considerati parti costruite appositamente.

3 A questa disposizione corrisponde l’articolo 107 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 4 RS 922.0

248 2000-0849

Coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, RU 2002

Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a, cpv. 3 nonché 3bis 1 Sono vietati l’acquisto, il porto e la mediazione a destinatari in Svizzera nonché l’importazione di: a. armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modifi- cate in armi da fuoco portatili semiautomatiche, nonché loro parti costruite appositamente;

3 I Cantoni possono prevedere eccezioni al:

a. divieto di acquisto, di porto e di mediazione a destinatari in Svizzera; b. divieto di tiro con armi da fuoco per il tiro a raffica. 3bis L’Ufficio centrale può autorizzare eccezioni al divieto d’importazione.

Art. 7 cpv. 2 Abrogato

Titolo prima dell’art. 22a Capitolo 5: Operazioni con l’estero

Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio L’esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all’estero e il commercio all’estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: a. legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; b. legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è con- templato anche dalla legislazione sul materiale bellico.

2 Per il transito nel traffico viaggiatori è fatto salvo l’articolo 23.

Titolo prima dell’art. 23 Abrogato

Art. 23 cpv. 1 1 Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di muni- zioni sono denunziati in occasione dell’importazione nonché del transito nel traffico viaggiatori conformemente all’articolo 6 della legge federale del 1° ottobre 19255 sulle dogane.

5 RS 631.0

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Art. 24 rubrica nonché cpv. 1, 3 e 4 Importazione a titolo professionale 1 Chiunque, a titolo professionale, intenda importare armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni necessita di un’autorizzazione 3 L’autorizzazione conferisce al titolare il diritto illimitato di importare armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni.

4 Abrogato.

Art. 25 rubrica nonché cpv. 2 e 3 Importazione a titolo non professionale

2 Abrogato

3 L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio centrale e ha durata limitata.

Art. 33 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 3 lett. a

1 È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente:

a. senza diritto aliena, procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, ac- cessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non denunzia armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, muni- zioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasio- ne dell’importazione; 3 È punito con la detenzione fino a cinque anni o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: a. aliena, procura per mediazione, importa o fabbrica armi, parti di armi essen- ziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

Art. 34 cpv. 1 lett. f

1 È punito con l’arresto o con la multa chiunque:

f. in qualità di privato non denunzia armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell’importazione o del transito nel traffico viaggiatori;

Art. 36 cpv. 2

2 L’Amministrazione delle dogane è competente per il procedimento e il giudizio

delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico viaggiato- ri e d’importazione di armi.

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Art. 41 cpv. 2

2 La legge federale del 1° ottobre 19256 sulle dogane è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 28-30 e 34ter della Costituzione federale7, …

3bis Qualora, in occasione di una visita doganale, sono scoperti armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 4 della legge del 20 giugno 19978 sulle armi), che sono presumibilmente confiscabili, questi devono essere provvisoriamente sequestrati e consegnati alle autorità preposte al persegui- mento penale (art. 36 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi). Le autorità com- petenti preposte al perseguimento penale decidono circa il mantenimento del seque- stro. Il ricorso contro provvedimenti dell’amministrazione doganale è escluso.

2. Legge federale del 13 dicembre 19969 sul materiale bellico

Ingresso visti gli articoli 41 capoversi 2 e 3 nonché 64bis della Costituzione federale10; vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri11, ...

Art. 3 Rapporto con altre leggi Sono fatte salve la legislazione doganale, le prescrizioni relative ai pagamenti e gli altri atti normativi in materia di commercio estero.

Art. 4 primo periodo Le disposizioni relative all’autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d’armamento della Confederazione. ...

6 RS 631.0 7 A queste disposizioni corrispondono gli articoli 101 e 133 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 8 RS 514.54 9 RS 514.51 10 A queste disposizioni corrispondono gli articoli 107 capoverso 2 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 11 A questa attribuzione di competenza corrisponde l’articolo 54 capoverso 1 della Costitu- zione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Art. 9 cpv. 1 lett. b e 2 1 È tenuto a munirsi di un’autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizze- ro, intenda: b. commerciare materiale bellico per conto proprio o per conto di terzi o procu- rarne a titolo di mediatore professionale a destinatari all’estero, indipenden- temente dal luogo in cui si trova il materiale bellico.

2 Non necessita di un’autorizzazione di principio chi:

a. rifornisce in qualità di sottofornitore ditte in Svizzera che dispongono di un’autorizzazione di principio; b. esegue ordinazioni della Confederazione per materiale bellico destinato all’esercito svizzero; c. fabbrica, commercia o procura a titolo di mediatore professionale a destina- tari all’estero armi da fuoco portatili secondo la legislazione sulle armi, rela- tive parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni e, a tale scopo, di- spone di una patente di commercio di armi secondo la legislazione sulle ar- mi; d. fabbrica o commercia in Svizzera esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco, che sono contemplati dalla legislazione sugli esplosivi, e, a tale sco- po, dispone di un’autorizzazione secondo la legislazione sugli esplosivi.

Art. 12 lett. a e g Per le attività sottoposte ad autorizzazione conformemente alla presente legge si di- stingue tra le seguenti autorizzazioni specifiche: a. abrogata g. patente di commercio.

Sezione 2: Autorizzazione di fabbricazione (art. 13 e 14) Abrogata

Art. 15 cpv. 3 3 Chiunque, a titolo di mediatore professionale, procura a destinatari all’estero armi da fuoco portatili secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, muni- zioni o elementi di munizioni, ottiene un’autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una corrispondente patente di commercio di armi conforme- mente alla legislazione sulle armi.

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Sezione 3a: Patente di commercio

Art. 16a Oggetto 1 Chi dal territorio svizzero commercia in materiale bellico all’estero, senza gestire in Svizzera una propria officina di produzione di materiale bellico, necessita, oltre che di un’autorizzazione di principio ai sensi dell’articolo 9, di un’autorizzazione specifica per ogni singolo caso.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati Paesi.

3 Chi dal territorio svizzero commercia all’estero in armi da fuoco portatili secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizio- ni, ottiene l’autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

Art. 16b Validità 1 La patente di commercio può essere di durata limitata come pure essere vincolata a condizioni e oneri. 2 Qualora circostanze straordinarie lo richiedano, la patente di commercio può essere

sospesa o revocata.

3bis Esso può prevedere per transiti da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l’ottenimento dell’autorizzazione o eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione. 3ter Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti stac- cate procedure d’autorizzazione agevolate. 4 Non è richiesta l’autorizzazione d’importazione conformemente alla presente legge per: a. l’importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; b. l’importazione di armi da fuoco portatili secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni; c. l’importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.

Art. 29 cpv. 2 secondo periodo e cpv. 3

2 ... Concerne solo il testo francese.

3 La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

Art. 43 cpv. 2 Abrogato

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3. Legge federale del 25 marzo 197712 sugli esplosivi

Ingresso visti gli articoli 20 capoverso 1, 31bis capoverso 2, 32 capoverso 3, 34ter, 40bis, 64bis, 69bis e 85 numero 7 della Costituzione federale13, ...

Art. 1 cpv. 3 14 3 Sono fatte salve le disposizioni federali concernenti il commercio dei veleni, in quanto la presente legge o un’ordinanza d’esecuzione non contengano prescrizioni speciali.

Art. 9 rubrica, cpv. 1, 1bis e 3 Fabbricazione nonché importazione, esportazione e transito 1 Esplosivi e polvere da fuoco possono essere fabbricati o importati in Svizzera solo con un’autorizzazione della Confederazione. Chi ottiene l’autorizzazione di fabbri- care esplosivi e polvere da fuoco, può venderli anche in Svizzera. Un’autorizzazione secondo la legislazione sulle armi per l’importazione di polvere da fuoco vale quale autorizzazione d’importazione conformemente alla presente legge. 1bis L’esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco sono disciplinati:

a. dalla legislazione sul materiale bellico, se questa contempla anche tali esplo- sivi o polvere da fuoco; b. dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se la legislazione sul materiale bellico non contempla anche tali esplosivi e polvere da fuoco.

3 Abrogato.

Art. 33 Ufficio centrale, elenco delle materie esplosive 1 Per reprimere reati commessi con esplosivi, è istituito un Ufficio centrale presso

l’unità amministrativa designata dal Consiglio federale. 2 L’Ufficio centrale allestisce un elenco degli esplosivi. L’elenco ha carattere infor-

mativo ed è comunicato periodicamente ai Cantoni e all’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni.

12 RS 941.41 13 A queste disposizioni corrispondono gli articoli 60 capoverso 1, 95 capoverso 1, 107, 110, 118, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 14 Se la legge sui prodotti chimici entra in vigore prima della presente modifica, l’articolo 1 capoverso 3 avrà il seguente tenore: 3 Sono fatte salve le disposizioni federali sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, in quanto …

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Art. 36 cpv. 1 1 Le decisioni in materia di permessi d’uso di esplosivi e altre materie possono esse- re impugnate mediante ricorso all’unità amministrativa competente designata dal Consiglio federale.

Art. 37 n. 2 2. Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa.

4. Legge federale del 13 dicembre 199615 sul controllo dei beni a duplice impiego

Ingresso vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri16; visto l’articolo 64bis della Costituzione federale17, ...

Art. 4 lett. a n. 1 In applicazione di accordi internazionali. il Consiglio federale può: a. introdurre l’obbligo dell’autorizzazione e l’obbligo della dichiarazione come pure ordinare misure di sorveglianza concernenti:

1. la ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione, il deposito, il trasferimento e

l’utilizzazione di beni.

1bis L’autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l’attività prevista è destinata a sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato.

Art. 12 Rimedi giuridici La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

Art. 15a Inosservanza di prescrizioni d’ordine 1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzio- nalmente, contravviene a:

15 RS 946.202 16 A questa attribuzione di competenza corrisponde l’articolo 54 capoverso 1 della Costitu- zione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 17 A questa disposizione corrisponde l’articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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a. una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; b. una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente arti- colo.

2 In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.

1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sotto-

stanno alla giurisdizione penale federale. 1bis Le infrazioni di cui all’articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo.

Art. 21 Servizio d’informazione Il servizio d’informazione procura, elabora e trasmette dati, per quanto siano neces- sari all’esecuzione della presente legge, alla prevenzione dei reati e al perseguimento penale.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001 Consiglio nazionale, 22 giugno 2001 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 11 ottobre 2001.19

2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2002.

21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

18 RS 313.0 19 FF 2001 2615

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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