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AS 2002 2509

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del 26 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 18 Abrogato

II L’allegato 1 è modificato conformemente alla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1o ottobre 2002.

26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.121.10

2002-1069 2509

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2002

Allegato 1 (art. 1 e 2)

Organizzazione Designazione della merce del mercato Voce di tariffa

Frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta ...

2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi

non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – succhi di mela: – – d’un valore Brix non eccedente 20: 2009.7111/7119 – – – in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.7121/7129 – – – in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.7910/7990 – – altri ...