AS 2002 2509
Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)
Modifica del 26 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:
Art. 18 Abrogato
II L’allegato 1 è modificato conformemente alla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1o ottobre 2002.
26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.121.10
2002-1069 2509
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2002
Allegato 1 (art. 1 e 2)
Organizzazione Designazione della merce del mercato Voce di tariffa
Frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta ...
2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi
non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – succhi di mela: – – d’un valore Brix non eccedente 20: 2009.7111/7119 – – – in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.7121/7129 – – – in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.7910/7990 – – altri ...