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Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Modifica del 1° aprile 2002
La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina:
I L’ordinanza del 26 gennaio 19981 sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 I compiti del vicepresidente dell’insegnamento possono essere delegati a un deca- no della scuola dottorale, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 16 e 18.
Art. 5 cpv. 1 e 2 1 Il richiedente presenta per scritto una domanda d’iscrizione presso il servizio acca- demico. 2 Il direttore del programma dottorale interessato o, se il richiedente non partecipa ad un programma, il direttore della sezione interessata (denominato nel seguito responsabile del dottorato) esamina l’incartamento e propone al vicepresidente dell’insegnamento di accettare o di respingere la domanda d’iscrizione con o senza esame. Per le persone menzionate nell’articolo 4 capoverso 1 lettera d propone un esame di ammissione preliminare all’allestimento del piano di ricerca o la dispensa dall’esame.
Art. 6 cpv. 2-4 2 Su proposta del responsabile del dottorato, il vicepresidente dell’insegnamento determina, in ogni singolo caso, il programma d’esame e designa gli esaminatori. Egli può dispensare candidati particolarmente qualificati dall’intero esame o da parte di esso. 3 Il vicepresidente dell’insegnamento fissa, in ogni singolo caso, il termine entro il quale il candidato deve presentarsi all’esame. Tale termine non può eccedere un an- no dalla data d’iscrizione. 4 Sulla base del rapporto degli esaminatori, il vicepresidente dell’insegnamento de- cide sul risultato dell’esame e lo comunica al candidato.
1 RS 414.133.2
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Art. 8 cpv. 2 2 Il vicepresidente dell’insegnamento decide sull’ammissione alla preparazione della tesi e ne dà comunicazione al candidato.
Art. 10 cpv. 1-3 1 I lavori sono seguiti e diretti da un direttore di tesi. Di regola, questi è un professo- re ordinario, un professore straordinario, un professore assistente, un professore titolare con un rapporto d’impiego o un maître d’enseignement et de recherche (MER) del PFL. Il vicepresidente dell’insegnamento può autorizzare deroghe (se- gnatamente per i liberi docenti e i collaboratori scientifici senior). 2 Il vicepresidente dell’insegnamento può autorizzare in via eccezionale che un lavo- ro di tesi sia seguito da due direttori di tesi, uno dei quali esterno al PFL. 3 Il candidato presenta ogni anno un rapporto sull’avanzamento dei lavori al diretto- re di tesi. Questi dà immediatamente il suo parere per scritto e fa rapporto al respon- sabile del dottorato.
Art. 11 cpv. 2 2 Il responsabile del dottorato può autorizzare la realizzazione del lavoro fuori del settore dei PF, a condizione che il candidato dia il proprio consenso e che il direttore di tesi abbia libero accesso alle installazioni utilizzate.
Art. 12 cpv. 1 e 2 1 Il responsabile del dottorato si sforza di appianare i disaccordi che potrebbero op- porre il candidato al direttore di tesi. Il vicepresidente dell’insegnamento decide nel caso in cui non possa essere raggiunto un accordo. 2 Il responsabile del dottorato provvede per quanto possibile a che il candidato possa continuare la tesi nel caso in cui il direttore di tesi si trovi nell’incapacità di adem- piere la propria funzione.
Art. 13 cpv. 2 2 Il vicepresidente dell’insegnamento può, su domanda scritta motivata, autorizzare il candidato a redigere la tesi in un’altra lingua.
Art. 14 lett. a La Commissione esaminatrice designata dal vicepresidente dell’insegnamento com- prende: a. il responsabile del dottorato o il suo supplente in funzione di presidente;
Art. 15 cpv. 2 e 4
2 La Commissione esaminatrice sottopone successivamente il candidato a un esame
orale vertente sulla tesi e sull’intera materia in cui rientra il soggetto della tesi. I
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candidati che, prima di iscriversi all’esame orale, hanno ottenuto almeno 12 crediti nel quadro di un programma dottorale del PFL saranno dispensati dalla parte del- l’esame orale vertente sull’intera materia in cui rientra il soggetto della tesi. 4 La menzione «superato con riserva» significa che sono necessari importanti lavori supplementari concernenti tanto il contenuto quanto la forma, la cui esecuzione non implichi un periodo superiore ai quattro mesi. Il vicepresidente dell’insegnamento decide se accettare le condizioni indicate dalla Commissione esaminatrice.
Art. 16 cpv. 1 1 Sulla base della proposta della Commissione esaminatrice, il vicepresidente del- l’insegnamento decide di rilasciare o di non rilasciare il diploma di dottore.
Art. 17 Ripetizione Se l’esame orale ha avuto esito negativo, il candidato può ripetere l’esame orale, rimaneggiare la tesi o presentarne una nuova entro il termine fissato dal vicepresi- dente dell’insegnamento su proposta della Commissione esaminatrice.
Art. 18 Diploma 1 Il diploma di dottore menziona il nome del diplomato, il titolo accademico confe- rito e la data della pubblica discussione. 2 Esso menziona inoltre, se del caso, il programma dottorale del PFL seguito e supe- rato. 3 Il diploma è conferito a nome del PFL e riporta le firme del presidente, del vice- presidente dell’insegnamento e del direttore di tesi come pure il sigillo del PFL.
Art. 23 La direzione del PFL conferisce il dottorato onorario su proposta del Collegio dei decani delle facoltà e dopo aver sentito il parere del Collegio dei docenti.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2002.
1° aprile 2002 In nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna: Il presidente, Patrick Aebischer Il vicepresidente dell’insegnamento, Marcel Jufer
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