AS 2002 2570
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile concernente il traffico aereo di linea
Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile concernente il traffico aereo di linea
Concluso il 29 luglio 1998 Entrato in vigore mediante scambio di note il 2 gennaio 2001
La Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile (di seguito dette «Parti») essendo entrambe Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni 1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che dal conte- sto non risulti diversamente: a. il termine «Accordo» indica il presente Accordo, il corrispettivo Allegato e tutti gli emendamenti all’Accordo o all’Allegato; b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio fede- rale dell’aviazione civile e, per il Brasile, il Ministro dell’aviazione o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità; c. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emen- damento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti; d. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei desi- gnata e autorizzata conformemente all’articolo 7 del presente Accordo;
RS 0.748.127.191.98
1 Dal testo originale tedesco (AS 2002 2570).
2 RS 0.748.0
2570 2001-0945
Traffico aereo di linea. Accordo con il Brasile RU 2002
e. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei per il trasporto dei passeggeri, delle merci e della posta, singolarmente o in combinazione fra loro; f. le espressioni «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «imprese» e «scali intermedi non commerciali» hanno il significato loro attribuito dal- l’articolo 96 della Convenzione; g. la locuzione «linee indicate» indica una delle linee indicate nell’Allegato al presente Accordo; h. il termine «tariffa» indica uno o più dei punti seguenti: i. il prezzo riscosso da una qualsiasi impresa per il trasporto dei passegge- ri e dei loro bagagli sui servizi aerei nonché le tasse imputate per pre- stazioni supplementari durante questi trasporti, ii. le tasse riscosse da un’impresa per il trasporto di merci (posta esclusa) sui servizi aerei, iii. le condizioni alle quali un prezzo o una tassa qualsiasi sono disponibili e applicabili, inclusi i vantaggi connessi, e iv. le aliquote di provvigione versate da un’impresa a un’emittente in me- rito ai titoli di trasporto venduti da quest’ultima o i conteggi di rotta chiusi per il trasporto sui servizi aerei; i. il termine «territorio», se riferito a uno Stato, ha il significato attribuitogli dall’articolo 2 della Convenzione; j. la locuzione «tasse d’utilizzazione» una tassa riscossa nei confronti di un’impresa per indennizzare un aeroporto, le attrezzature della navigazione aerea e le attrezzature o i servizi di sicurezza.
Art. 2 Concessione di diritti 1. Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei in- ternazionali l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di: a. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte; b. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; c. imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazio- ne di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte; d. imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nel- l’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti specificati nell’Allegato del presente Accordo sul territorio dell’altra Parte.
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3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una
Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte pas- seggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte. 4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e in- consuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segna- tamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.
Art. 3 Esercizio dei diritti 1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei ser- vizi convenuti tra i territori delle due Parti. 2. L’impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell’im- presa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti serventi la stessa linea o parte di essa. 3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corri- spondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate. 4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico interna- zionale sulle linee indicate fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale soste- nuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata: a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa; b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali; c. alle esigenze di una gestione economica dei servizi convenuti. 5. Nessuna della Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all’esercizio dell’impresa designata dell’altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal suo Allegato o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Con- venzione.
Art. 4 Flessibilità operativa 1. Ogni impresa designata può cambiare l’aeromobile su ogni singolo volo o su tutti i voli sui servizi convenuti nel territorio dell’altra Parte o in ogni punto sulle linee indicate, premesso: a. che l’aeromobile utilizzato dopo il cambiamento venga esercitato dopo l’ae- romobile in atterraggio o quello in decollo, come risulta dai casi; b. che, nel caso di un cambiamento nel territorio dell’altra Parte e se dopo il cambiamento dell’aeromobile viene esercitato più di un aeromobile, venga
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impiegato al massimo soltanto un simile aeromobile di eguali dimensioni e che nessuno sia più grande dell’aeromobile utilizzato sul segmento in 3a o 4a libertà. 2. Un’impresa designata può impiegare un proprio apparecchio o, fatte salve le leggi e le prescrizioni nazionali, un apparecchio noleggiato.
3. Un’impresa designata può essere esercitata mediante accordi commerciali, com-
presi «code-sharing» e «interlining». 4. Un’impresa designata può impiegare diversi o eguali numeri di volo per le rotte parziali sulle quali esegue voli con un aeromobile cambiato.
Art. 5 Applicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazio- ne, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella desi- gnata dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel pre- sente articolo.
Art. 6 Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accor- do. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto interna- zionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Con- venzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19704, della Convenzio- ne per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19715, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, fir- mato a Montreal il 24 febbraio 19886, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
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2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettiva- mente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una parti- colare minaccia. 5. In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa mi- naccia di incidente.
Art. 7 Designazione e autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare mediante notifica scritta per via diploma- tica all’altra Parte una o più imprese per l’esercizio dei servizi convenuti. 2. Fatte salve le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo, le autorità aero- nautiche che hanno ricevuto la notifica accordano senza indugio all’impresa desi- gnata dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio,.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata
dall’altra Parte provi di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, confor- memente alle disposizioni della Convenzione, che disciplinano l’esercizio dei servi- zi aerei internazionali. 4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condi- zionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora
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non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effet- tivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata. 5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempre che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposi- zioni dell’articolo 15 del presente Accordo. 6. Ciascuna Parte ha il diritto, mediante notifica scritta per via diplomatica, di revo- care la designazione di un’impresa e di designarne un’altra.
Art. 8 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere un’autorizzazione d’eser- cizio per l’esercizio, a opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni ch’essa reputa necessarie se: a. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha desi- gnata o a suoi cittadini, oppure se b. l’impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se c. l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo. 2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regola- menti, tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.
Art. 9 Riconoscimento di certificati e licenze 1. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra Parte durante la loro validità. 2. Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.
Art. 10 Esonero da dazi e tasse 1. In base al principio della reciprocità conformemente alla propria legislazione na- zionale, ciascuna Parte esonera le imprese designate dell’altra Parte riguardo gli ae- romobili da esse impiegati in servizio internazionale da ogni dazio e tassa su carbu- ranti, lubrificanti beni di consumo tecnici, pezzi di ricambio, motori e le normali attrezzature di bordo. Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse le provviste di bordo, ivi compresi le derrate alimentari, le bevande, gli alcolici e i tabacchi e altri prodotti destinati alla vendita, in quantità limitate, ai passeggeri durante il volo non- ché altri oggetti utilizzati esclusivamente in relazione con l’esercizio o il servizio di
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aeromobili dell’impresa designata di quest’altra Parte; sono parimenti esenti gli ap- provvigionamenti in biglietti di passaggio stampati, i titoli di trasporto aereo, qual- siasi stampato che porta i contrassegni delle imprese e che serve al trasporto dei pas- seggeri diretti e della merce nonché il materiale pubblicitario turistico distribuito gratuitamente. 2. L’esonero accordato nel presente articolo è applicato agli oggetti menzionati al numero 1 del suddetto articolo se essi: a. sono stati importati sul territorio di una Parte dalle o per le imprese desi- gnate dell’altra Parte; b. rimangono a bordo degli aeromobili delle imprese designate di un parte al momento dell’entrata nel o dell’uscita dal territorio dell’altra Parte; c. sono presi a bordo degli aeromobili delle imprese designate di una Parte sul territorio dell’altra Parte e sono destinati all’esercizio dei servizi convenuti. 3. Gli oggetti menzionati al numero 1 per i quali è stato accordato l’esonero non possono essere alienati o venduti sul territorio della precitata Parte. 4. Le normali attrezzature di volo nonché i pezzi di ricambio, i beni di consumo e gli approvvigionamenti a bordo dell’aeromobile di un’impresa designata di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di quest’altra Parte. In tal caso questi oggetti possono essere posti sotto la loro vigilanza fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, con- formemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte. 5. Le Parti convengono di permettere la locazione di attrezzature dell’aeromobile e di pezzi di ricambio fra le imprese. Simili oggetti sono esonerati dalle tasse doganali se vengono impiegati per l’esercizio dei servizi internazionali convenuti e se il con- trollo di simili oggetti si limita a formalità che garantiscono che la restituzione di detti attrezzature o pezzi di ricambio consiste nella restituzione, equivalente dal profilo qualitativo e tecnico, di tali oggetti e rappresenta una transazione non a sco- po di lucro.
Art. 11 Transito diretto I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una delle Parti, che non abbandonano la zona dell’aeroporto loro riservata a tale scopo sono sotto- posti solamente a una procedura doganale assai semplificata, salvo che misure di sicurezza connesse ad azioni violente, alla pirateria aerea nonché al contrabbando di sostanze stupefacenti esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto saranno esonerati dai dazi doganali.
Art. 12 Tasse di utilizzazione 1. Una Parte non può imporre all’impresa dell’altra Parte, o lasciare che vengano riscosse, tasse di utilizzazione più elevate di quelle che riscuote dalle proprie impre- se che esercitano gli stessi servizi di trasporto aereo. 2. Ciascuna Parte sostiene negoziati sulle tasse di utilizzazione fra le proprie autorità competenti che riscuotono le tasse e le imprese che utilizzano i servizi e le attrezza-
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ture messi a disposizione dalle autorità competenti per le tasse, per quanto possibile mediante le organizzazioni rappresentanti le imprese. Qualsivoglia proposta di mo- difica delle tasse di utilizzazione va notificata entro un termine ragionevole affinché gli utenti possano esprimere il loro parere prima che vengano fatte modifiche. Cia- scuna Parte incoraggia poi le proprie autorità competenti che riscuotono le tasse e gli utenti a scambiarsi pertinenti informazioni sulle tasse di utilizzazione.
Art. 13 Attività commerciali 1. Conformemente con le leggi e i regolamenti dell’altra Parte riguardo l’entrata, la permanenza e l’assunzione, l’impresa designata di una delle Parti può portare con sé e mantenere personale commerciale, di vendita, tecnico, operativo e altro personale specializzato, trasferito o assunto sul posto e necessario all’esercizio dei servizi con- venuti. 2. Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte intraprendono tutti i passi necessari ad accordare l’appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte. 3. In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio del- l’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto aereo e ognuno può acquistarli, in moneta di quel Paese o, fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, in valute liberamente convertibili di altri Stati.
Art. 14 Conversione e trasferimento degli introiti 1. Le imprese designate di una Parte hanno il diritto, su richiesta, di trasferire al- l’estero le eccedenze di introiti. 2. La conversione e il trasferimento di simili proventi sono consentiti in conformità della legislazione vigente e non soggiacciono a tasse amministrative o tasse sul cam- bio, fatta eccezione per quelle che le banche addebitano per eseguire simili conver- sioni e trasferimenti. 3. Le disposizioni del presente articolo non sono intese a esonerare le imprese dalla riscossione di tasse, dazi e contributi che possono venire loro imposti.
Art. 15 Tariffe 1. Le tariffe per il trasporto sui servizi convenuti fra i territori delle Parti sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, compren- denti gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le caratteri- stiche di ogni servizio e, ove ciò appaia necessario, delle tariffe di altre imprese ope- ranti nel medesimo servizio o in parte di esso. 2. Le tariffe di cui al numero 1 del presente articolo sono fissate, se possibile, me- diante intesa fra le imprese designate delle due Parti. Sempre che nell’applicazione del numero 4 del presente articolo non sia disposto altrimenti, ogni impresa desi-
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gnata è responsabile della giustificazione e della sensatezza delle tariffe così fissate solamente nei confronti delle sue autorità dell’aviazione civile. 3. Le tariffe così fissate sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista per la loro en- trata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, fatto salvo il con- senso di dette autorità. Una volta che le tariffe sono state sottoposte alle autorità ae- ronautiche, queste le esaminano entro un termine utile. Il consenso a queste tariffe può essere dato esplicitamente oppure, se nessuna delle autorità aeronautiche notifi- ca la sua non approvazione entro trenta (30) giorni dalla data di sottoposizione, le tariffe sono considerate approvate. Nessuna tariffa diviene efficace qualora le auto- rità aeronautiche di una delle due Parti non siano d’accordo con essa. Le autorità aeronautiche possono notificare alle altre autorità aeronautiche la proroga di una data proposta per l’introduzione di una tariffa. 4. Se una tariffa non può essere fissata conformemente al numero 2 del presente arti- colo o se durante il termine applicabile conformemente al numero 3 del presente articolo è notificata una non approvazione, le autorità aeronautiche delle due Parti si adoperano per fissare la tariffa di comune intesa. Le consultazioni fra le autorità ae- ronautiche si tengono conformemente all’articolo 18 del presente Accordo. 5. Se le autorità aeronautiche non sono in grado di giungere a un’intesa riguardo a una tariffa sottoposta loro secondo il numero 3 del presente articolo o riguardo la fissazione di una qualsiasi tariffa secondo il numero 4 del presente articolo, la con- troversia viene composta conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 del pre- sente Accordo. già stabilita rimane in vigore fino a quando, conformemente alle di- sposizioni del presente articolo, non è stata fissata una nuova tariffa, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle auto- rità aeronautiche di una Parte. 6. a. Fatte salve le disposizioni del numero 4 dell’articolo 19 del presente Accor- do, nessuna tariffa entra in vigore se le autorità aeronautiche delle due Parti non sono d’accordo con essa. b. Le tariffe che vengono fissate conformemente alle disposizioni del presente
articolo rimangono in vigore fino a quando le nuove tariffe vengono fissate conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 19 del presente Accordo. 7. Se le autorità aeronautiche di una Parte non sono d’accordo con una tariffa fissa- ta, devono informarne le autorità aeronautiche dell’altra Parte e le imprese designa- te, sempre che sia necessario, devono cercare di trovare un’intesa. Qualora entro un termine di novanta (90) giorni dal ricevimento di una simile comunicazione non sia possibile fissare alcuna nuova tariffa conformemente alle disposizioni dei numeri 2 e 3 del presente articolo, si applicano le procedure stabilite nei numeri 4 e 5 del pre- sente articolo
8. Le autorità aeronautiche delle due le Parti si adoperano per assicurarsi che
a. le tariffe imposte e riscosse corrispondano alle tariffe approvate dalle due autorità aeronautiche e che b. nessuna impresa conceda sconti, in qualsivoglia maniera, su tali tariffe.
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Art. 16 Approvazione degli orari 1. Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario. 2. Per i voli supplementari, fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l’im- presa designata di una Parte deve chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronauti- che dell’altra Parte. In regola generale, l’istanza è presentata almeno due giorni fe- riali prima dell’inizio del volo.
Art. 17 Statistiche Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodi- che o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.
Art. 18 Consultazioni Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alla realizza- zione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consul- tazioni, che possono farsi tra autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.
Art. 19 Composizione delle controversie
1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta
mediante negoziati diretti o per via diplomatica, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale. 2. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due ar- bitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al pre- sidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. 3. Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura. 4. Conformemente alla propria legislazione nazionale, ciascuna delle Parti s’impe- gnano a conformarsi a qualsiasi decisione o sentenza pronunciata da un tribunale arbitrale.
Art. 20 Modifiche
1. Qualsiasi modifica o emendamento del presente Accordo sul quale le due Parti
sono giunte a un’intesa entra in vigore a una data da stabilirsi mediante scambio di note appena sono state concluse tutte le procedure interne delle due Parti.
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2. L’Allegato al presente Accordo può essere modificato o emendato per convenzio- ne diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche o gli emendamenti entrano in vigore dopo essere stati confermati mediante scambio di note diplomati- che.
Art. 21 Convenzione multilaterale In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.
Art. 22 Denuncia 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizza- zione dell’aviazione civile internazionale. 2. La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, sempreché siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia re- vocata di comune intesa. 3. Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale ne ha ricevuto comunicazione.
Art. 23 Registrazione presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, saranno registrati presso l’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale.
Art. 24 Entrata in vigore Ciascuna Parte notifica all’altra per via diplomatica l’adempimento delle pertinenti formalità per l’entrata in vigore del presente Accordo. Quest’ultimo entrerà in vigore alla data della seconda notifica. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Fede- rativa del Brasile concernente i trasporti aerei regolari, conchiuso il 16 maggio 19687.
7 RU 1969 746
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In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Brasilia, il 29 luglio 1998, in triplo esemplare, nelle lingue tedesca, porto- ghese e inglese. In caso di divergenze prevale il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Federativa del Brasile: Oscar Knapp Luiz Felipe Lampreia
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Allegato
Tavole delle linee
Tavola I Linee sulle quali la/e impresa/e designata/e dalla Svizzera può/possono esercitare servizi aerei:
Punti di partenza Punti intermedi Punti in Brasile Punti oltre il Brasile
Punti in Svizzera Punti Tre punti Punti
Tavola II Linee sulle quali la/e impresa/e designata/e dal Brasile può/possono esercitare servi- zi aerei:
Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre la Svizzera
Punti in Brasile Punti Tre punti Punti
Note:
1. Le imprese designate della Svizzera sono autorizzate a servire complessiva-
mente sei (6) punti intermedi e/o punti oltre in Sudamerica.
2. Le imprese designate del Brasile sono autorizzate a servire complessiva-
mente sei (6) punti intermedi e/o punti oltre in Europa.
3. Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi o punti oltre non
menzionati nell’Allegato al presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.