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AS 2002 258

Ordinanza del DFGP sulle munizioni vietate

Ordinanza del DFGP sulle munizioni vietate

del 1° febbraio 2002

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 21 settembre 19981 sulle armi, ordina:

Art. 1 1 Le munizioni con proiettili deformanti sottostanno al divieto giusta l’articolo 17 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, nella misura in cui non siano destinate alla caccia. 2 Per proiettili deformanti s’intendono i proiettili che sono costruiti in modo da di- latarsi fortemente, schiacciarsi o frammentarsi una volta raggiunto un corpo umano (ad es. proiettili a mezzo mantello, a punta cava, a frammentazione).

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002.

1° febbraio 2002 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Ruth Metzler-Arnold

RS 514.541.1 1 RS 514.541

258 2001-2789

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