AS 2002 258
Ordinanza del DFGP sulle munizioni vietate
Ordinanza del DFGP sulle munizioni vietate
del 1° febbraio 2002
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 21 settembre 19981 sulle armi, ordina:
Art. 1 1 Le munizioni con proiettili deformanti sottostanno al divieto giusta l’articolo 17 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, nella misura in cui non siano destinate alla caccia. 2 Per proiettili deformanti s’intendono i proiettili che sono costruiti in modo da di- latarsi fortemente, schiacciarsi o frammentarsi una volta raggiunto un corpo umano (ad es. proiettili a mezzo mantello, a punta cava, a frammentazione).
Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002.
1° febbraio 2002 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Ruth Metzler-Arnold
RS 514.541.1 1 RS 514.541
258 2001-2789