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AS 2002 2606

Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

Traduzione1

Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

Conclusa a New York il 9 dicembre 1948 Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 20002 Ratificata con strumenti depositati il 7 settembre 2000 Entrata in vigore per la Svizzera il 6 dicembre 2000

Le Alte Parti Contraenti, considerando che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell’11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile; riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all’umanità; convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l’umanità da un flagello così odioso, convengono quanto segue:

Art. I Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto interna- zionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Art. II Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

RS 0.311.11

1 Dal testo originale francese (RO 2002 2606).

2 RU 2002 2605

2606 1999-4549

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio. Convenzione RU 2002

Art. III Saranno puniti i seguenti atti: a) il genocidio; b) l’intesa mirante a commettere genocidio; c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio; d) il tentativo di genocidio; e) la complicità nel genocidio.

Art. IV Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente respon- sabili3 o che siano funzionari pubblici o individui privati.

Art. V Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Co- stituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III.

Art. VI Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

Art. VII Il genocidio e gli altri atti elencati nell’articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell’estradizione. Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l’estradizione in confor- mità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.

Art. VIII Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a pren- dere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appro- priata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all’articolo III.

3 L’espressione «costituzionalmente responsabili» è ripresa dal testo inglese, ma non è in- vece contenuta nei testi francese e spagnolo, i quali, ai sensi dell’art. X della Convenzio- ne, fanno egualmente fede insieme con il testo cinese, inglese e russo.

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Prevenzione e repressione del delitto di genocidio. Convenzione RU 2002

Art. IX Le controversie tra le Parti contraenti, relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsa- bilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell’articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.

Art. X La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.

Art. XI La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l’Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Dal 1° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l’invito sopra menzionato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Na- zioni Unite.

Art. XII Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indiriz- zata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l’applicazione della pre- sente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l’estero.

Art. XIII Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depo- sitati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell’articolo XI. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest’ultima data avrà ef- fetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

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Prevenzione e repressione del delitto di genocidio. Convenzione RU 2002

Art. XIV La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore. In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l’avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine. La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XV Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione di- verrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l’ultima di tali denunce avrà efficacia.

Art. XVI Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indi- rizzata al Segretario generale. L’Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.

Art. XVII Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell’articolo XI: a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell’articolo XI; b) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XII; c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell’articolo XIII; d) le denunce ricevute in applicazione dell’articolo XIV; e) l’abrogazione della Convenzione, in applicazione dell’articolo XV; f) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XVI.

Art. XVIII L’originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite. Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell’articolo XI.

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Art. XIX La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

Seguono le firme

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Prevenzione e repressione del delitto di genocidio. Convenzione RU 2002

Campo di applicazione della Convenzione il 2 aprile 2002 Stati parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Successione (S)

Afganistan 22 marzo 1956 A 20 giugno 1956 Africa del Sud 10 dicembre 1998 A 10 marzo 1999 Albania* 12 maggio 1955 A 10 agosto 1955 Algeria* 31 ottobre 1963 A 29 gennaio 1964 Germania** 24 novembre 1954 A 22 febbraio 1955 Antigua e Barbuda 25 ottobre 1988 S 1° novembre 1981 Arabia Saudita 13 luglio 1950 A 12 gennaio 1951 Argentina* 5 giugno 1956 A 3 settembre 1956 Armenia 23 giugno 1993 A 19 settembre 1993 Australia 8 luglio 1949 12 gennaio 1951 Austria 19 marzo 1958 A 17 giugno 1958 Azerbaigian 16 agosto 1996 A 14 novembre 1996 Bahamas 5 agosto 1975 S 10 luglio 1973 Bahreïn* 27 marzo 1990 A 25 giugno 1990 Bangladesh* 5 ottobre 1998 A 3 gennaio 1999 Barbados 14 gennaio 1980 A 13 aprile 1980 Bielorussia* 11 agosto 1954 9 novembre 1954 Belgio 5 settembre 1951 4 dicembre 1951 Belize 10 marzo 1998 A 8 giugno 1998 Brasile 15 aprile 1952 14 luglio 1952 Bulgaria* 21 luglio 1950 A 12 gennaio 1951 Burkina Faso 14 settembre 1965 A 13 dicembre 1965 Burundi 6 gennaio 1997 A 6 aprile 1997 Cambogia 14 ottobre 1950 A 12 gennaio 1951 Canada 3 settembre 1952 2 dicembre 1952 Cile 3 giugno 1953 1° settembre 1963 Cina* 18 aprile 1983 17 luglio 1983 Cina (Taiwan) 19 luglio 1951 17 ottobre 1951 Hong Kong4 6 giugno 1997 1° luglio 1997 Macao5 17 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Cipro** 29 marzo 1982 A 27 giugno 1982 Colombia 27 ottobre 1959 25 gennaio 1960 Congo (Kinshasa) 31 maggio 1962 S 30 giugno 1960 * Con le riserve e dichiarazioni dappresso. ** Con le obiezioni dappresso.

4 In virtù della dichiarazione della Repubblica popolare di Cina del 6 giugno 1997, la Convenzione si applica alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong a partir dal 1° luglio 1997. 5 In virtù della dichiarazione della Repubblica popolare di Cina del 17 dicembre 1999, la Convenzione si applica alla Regione amministrativa speciale di Macao a partire dal 20 dicembre 1999.

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Stati parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Successione (S)

Corea (Nord) 31 gennaio 1989 A 1° maggio 1989 Corea (Sud) 14 ottobre 1950 A 12 gennaio 1951 Costa Rica 14 ottobre 1950 A 12 gennaio 1951 Costa d’Avorio 18 dicembre 1995 A 17 marzo 1996 Croazia** 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991 Cuba 4 marzo 1953 2 giugno 1953 Danimarca** 15 giugno 1951 13 settembre 1951 Egitto 8 febbraio 1952 8 maggio 1952 El Salvador 28 settembre 1950 12 gennaio 1951 Ecuador 21 dicembre 1949 12 gennaio 1951 Spagna* ** 13 settembre 1968 A 12 dicembre 1968 Estonia* 21 ottobre 1991 A 19 gennaio 1992 Stati Uniti* 25 novembre 1988 23 febbraio 1989 Etiopia 1° luglio 1949 12 gennaio 1951 Figi 11 gennaio 1973 S 10 ottobre 1970 Finlandia* ** 18 dicembre 1959 A 17 marzo 1959 Francia 14 ottobre 1950 12 gennaio 1951 Gabon 21 janvier 1983 A 21 avril 1983 Gambia 29 dicembre 1978 A 29 marzo 1979 Georgia 11 ottobre 1993 A 9 gennaio 1994 Ghana 24 dicembre 1958 A 24 marzo 1959 Grecia** 8 dicembre 1954 8 marzo 1955 Guatemala 13 janvier 1950 12 janvier 1951 Guinea 7 settembre 2000 A 6 dicembre 2000 Haiti 14 ottobre 1950 12 gennaio 1951 Honduras 5 marzo 1952 3 giugno 1952 Ungheria* 7 gennaio 1952 A 6 aprile 1952 India* 27 agosto 1959 25 novembre 1959 Iran 14 agosto 1956 12 novembre 1956 Iraq 20 gennaio 1959 A 20 aprile 1959 Irlanda** 22 giugno 1976 A 20 settembre 1976 Islanda 29 agosto 1949 12 gennaio 1951 Israele 9 marzo 1950 12 gennaio 1951 Italia** 4 giugno 1952 A 2 settembre 1952 Jugoslavia* 12 marzo 2001 A 10 giugno 2001 Giamaica* 23 settembre 1968 A 22 dicembre 1968 Giordania 3 aprile 1950 A 12 gennaio 1951 Kazakistan 26 agosto 1998 A 24 novembre 1998 Kirghizistan 5 settembre 1997 A 4 dicembre 1997 Kuwait 7 marzo 1995 A 5 giugno 1995 Laos 8 dicembre 1950 A 8 marzo 1951 Lesotho 29 novembre 1974 A 27 febbraio 1975 Lettonia 14 aprile 1992 A 13 luglio 1992 Libano 17 dicembre 1953 7 marzo 1954 Liberia 9 giugno 1950 12 gennaio 1951

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Stati parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Successione (S)

Libia 16 maggio 1989 A 14 agosto 1989 Liechtenstein 24 marzo 1994 A 22 giugno 1994 Lituania 1° febbraio 1996 A 1° maggio 1996 Lussemburgo 7 ottobre 1981 A 5 gennaio 1982 Macedonia 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1991 Malaysia* 20 dicembre 1994 A 20 marzo 1995 Maldive 24 aprile 1984 A 23 luglio 1984 Mali 16 luglio 1974 A 14 ottobre 1974 Marocco* 24 gennaio 1958 A 24 aprile 1958 Messico** 22 luglio 1952 20 ottobre 1952 Moldavia 26 gennaio 1993 A 26 aprile 1993 Monaco 30 marzo 1950 A 12 gennaio 1951 Mongolia* 5 gennaio 1967 A 5 aprile 1967 Mozambico 18 aprile 1983 A 17 luglio 1983 Myanmar* 14 marzo 1956 12 giugno 1956 Namibia 28 novembre 1994 A 26 febbraio 1995 Nepal 17 gennaio 1969 A 17 aprile 1969 Nicaragua 29 gennaio 1952 A 28 aprile 1952 Norvegia** 22 luglio 1949 12 gennaio 1951 Nuova Zelanda 28 dicembre 1978 28 marzo 1979 Uganda 14 novembre 1995 A 12 febbraio 1996 Uzbekistan 9 settembre 1999 A 8 dicembre 1999 Pakistan 12 ottobre 1957 10 gennaio 1958 Panama 11 gennaio 1950 12 gennaio 1951 Papuasia Nuova Guinea 27 gennaio 1982 A 27 aprile 1982 Paraguay 3 ottobre 2001 1° gennaio 2002 Paesi Bassi* ** 20 giugno 1966 A 18 settembre 1966 Perù 24 febbraio 1960 14 maggio 1960 Filippine* 7 luglio 1950 12 gennaio 1951 Polonia* 14 novembre 1950 A 12 febbraio 1951 Portogallo* ** 9 febbraio 1999 A 10 maggio 1999 Repubblica Ceca* 22 febbraio 1993 S 1°febbraio 1993 Romania* 2 novembre 1950 A 31 gennaio 1951 Regno Unito* ** 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970 Russia* 3 maggio 1954 1° agosto 1954 Rwanda* 16 aprile 1975 A 15 luglio 1975 Saint-Vincent e Grenadines 9 novembre 1981 A 7 febbraio 1982 Senegal 4 agosto 1983 A 2 novembre 1983 Seychelles 5 maggio 1992 A 3 agosto 1992 Singapore* 18 agosto 1995 A 16 novembre 1995 Slovacchia* 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 6 luglio 1992 S 25 gennaio 1991 Sri Lanka** 12 ottobre 1950 A 12 gennaio 1951 Svezia* ** 27 maggio 1952 25 agosto 1952 Svizzera 7 settembre 2000 A 6 dicembre 2000

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Stati parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Successione (S)

Siria 25 giugno 1955 A 23 settembre 1955 Tanzania 5 aprile 1984 A 4 luglio 1984 Togo 24 maggio 1984 A 22 agosto 1984 Tonga 16 febbraio 1972 A 16 maggio 1972 Tunisia 29 novembre 1956 A 27 febbraio 1957 Turchia 31 luglio 1950 A 12 gennaio 1951 Ucraina* 15 novembre 1954 13 febbraio 1955 Uruguay 11 luglio 1967 9 ottobre 1967 Venezuela* 12 luglio 1960 A 10 ottobre 1960 Vietnam* 9 giugno 1981 A 7 settembre 1981 Yemen* 9 febbraio 1987 A 10 maggio 1987 Zimbabwe 13 maggio 1991 A 11 agosto 1991

Riserve e dichiarazioni Albania6 La Repubblica popolare d’Albania dichiara di non accettare le disposizioni dell’arti- colo XII della Convenzione e ritiene che tutte le clausole di detta Convenzione do- vrebbero applicarsi ai territori non autonomi, inclusi i Territori sotto tutela.

Algeria La Repubblica democratica popolare algerina non si considera vincolata dall’arti- colo IX della Convenzione che prevede di sottoporre alla Corte internazionale di Giustizia tutte le controversie relative a detta Convenzione. L’Algeria dichiara che nessuna disposizione dell’articolo VI sarà intepretata come volta a sottrarre alla competenza delle proprie giursidizioni le cause di genocidio o altri atti elencati nell’articolo III commessi sul suo territorio o a conferire tale com- petenza a tribunali esteri. La competenza delle giurisdizioni internazionali potrà essere eccezionalmente rico- nosciuta nei casi in cui il Governo algerino avrà dato espressamente il proprio ac- cordo. Art. XII La stessa dichiarazione dell’Albania.

6 Il 19 luglio 1999 il Governo albanese ha ritirato la riserva all’art. IX formulata al mo- mento dell’adesione alla Convenzione.

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Prevenzione e repressione del delitto di genocidio. Convenzione RU 2002

Argentina Art. IX Il Governo argentino si riserva il diritto di non seguire la procedura prevista nel pre- sente articolo qualora si trattasse di controversie concernenti direttamente o indiret- tamente i territori menzionati nella riserva formulata all’articolo XII. Art. XII Qualora una Parte contraente dovesse estendere l’applicazione della Convenzione ai territori sotto la sovranità della Repubblica Argentina, tale misura non pregiudicherà i diritti della Repubblica Argentina.

Bahrein7 Art. IX Affinché una controversia di cui al detto articolo possa essere sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia, sarà necessario il consenso espresso di tutte le Parti alla controversia, in ogni singolo caso. Inoltre, l’adesione dello Stato del Bahrein alla Convenzione non implica in nessun modo un riconoscimento di Israele o un valido motivo per l’istituzione di una qual- siasi relazione con Israele.

Bangladesh Per quanto concerne l’articolo IX della Convenzione, il Governo del Bangladesh dichiara che le controversie di cui al presente articolo potranno essere sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia soltanto con il consenso espresso di tutte le Parti alla controversia.

Bielorussia8 La stessa dichiarazione dell’Albania.

Bulgaria9 La stessa dichiarazione dell’Albania.

7 In merito il Governo israeliano ha formulato il 25 giugno 1990 la seguente obiezione: il Governo dello Stato d’Israele ritiene che tale dichiarazione, a carattere espressamente politico, contrasta con la finalità e il contenuto della Convenzione e non può in nessun modo pregiudicare gli obblighi che incombono al Governo del Bahrein in virtù del diritto internazionale generale o di convenzioni particolari. Pertanto il Governo dello Stato di Israele adotterà nei confronti del Governo del Bahrein un atteggiamento di totale recipro- cità. 8 Mediante comunicato rispettivamente dell’8 marzo, 19 e 20 aprile 1989, i Governi dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia e della Repubblica socialista sovietica d’Ucraina hanno notificato al Se- gretario Generale la decisione di ritirare la riserva all’art. IX. 9 Il 24 giugno 1992 il Governo bulgaro ha ritirato la riserva all’art. IX formulata al mo- mento dell’adesione alla Convenzione.

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Cina La ratifica della Convenzione, il 19 luglio 1951, da parte delle autorità locali di Taiwan a nome della Repubblica popolare di Cina è illegale e priva di qualsiasi ef- fetto. La Repubblica popolare di Cina, inclusa la Regione amministrativa speciale di Ma- cao, non si considera vincolata dall’articolo IX della Convenzione.

Filippine Art. IV Il Governo delle Filippine non può sanzionare un regime il cui capo di Stato, che non è un governante, si trovasse sottoposto a un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri capi di Stato che siano o meno governanti costituzional- mente responsabili. Di conseguenza, il Governo delle Filippine non ritiene che detto articolo abolisca le immunità in materia di perseguimento penale che la costituzione delle Filippine attribuisce attualmente a taluni funzionari. Art. VII Il Governo delle Filippine si impegna a rendere effettivo questo articolo non appena il Congresso delle Filippine avrà adottato la legislazione per definire e punire il de- litto di genocidio, dato che tale legislazione non può entrare in vigore retroattiva- mente ai sensi della Costituzione delle Filippine. Art. VI et IX Il Governo delle Filippine ribadisce che nessuna disposizione di questi articoli sarà interpretata come volta a sottrarre alla competenza dei Tribunali delle Filippine gli atti di genocidio commessi sul territorio delle Filippine, ad eccezione unicamente dei casi in cui il Governo delle Filippine darà il proprio assenso affinché la sentenza resa dai tribunali delle Filippine sia esaminata da una delle giurisdizioni internazio- nali menzionate nei citati articoli. Per quanto concerne più esattamente l’articolo IX della Convenzione, il Governo delle Filippine non ritiene che detto articolo conferi- sca alla nozione di responsabilità statale un’estensione più ampia di quella attribui- tale dai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuto.

Finlandia10 India La stessa dichiarazione del Bangladesh.

Jugoslavia La stessa dichiarazione dello Yemen.

10 Il 5 gennaio 1998 il Governo finlandese ha notificato la decisione di ritirare la riserva formulata al momento dell’adesione alla Convenzione.

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Malesia11 Art. IX Nessuna controversia alla quale la Malesia è Parte potrà essere sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia in virtù di detto articolo, senza l’accordo esplicito della Malesia, in ogni singolo caso. Dichiarazione interpretativa: L’obbligo di accordare l’estradizione in conformità alle leggi nazionali e ai Trattati in vigore di cui all’articolo VII, concerne unicamente gli atti penali ai sensi della legislazione della Parte richiedente e di quella richiesta.

Marocco Art. VI Il Governo di Sua Maestà il Re del Marocco è del parere che soltanto le giurisdizio- ni o i tribunali marocchini sono competenti nei confronti degli atti di genocidio commessi sul territorio del Regno del Marocco. La competenza delle giurisdizioni internazionali potrà essere ammessa eccezional- mente nei casi in cui il Governo marocchino abbia dato espressamente il proprio assenso. Art. IX La stessa dichiarazione del Bangladesh.

Mongolia12 Art. XII La stessa dichiarazione dell’Albania. Il Governo della Repubblica popolare di Mongolia ritiene opportuno sottolineare il carattere discriminatorio dell’articolo XI secondo cui un certo numero di Stati sono nell’impossibilità di aderire alla Convenzione, e dichiara che la Convenzione ri- guarda questioni attinenti agli interessi di tutti gli Stati e deve quindi essere aperta all’adesione di ciascuno di loro.

Myanmar Art. VI Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata come volta a sottrarre alla competenza delle giurisdizioni e Tribunali dell’Unione le cause di genocidio o altri

11 In merito, il 14 ottobre 1996 il Governo norvegese ha dichiarato che le riserve all’art. IX sono, a suo avviso, incompatibili con la finalità e il contenuto della Convenzione. Per- tanto il Governo del Regno di Norvegia non accetta le riserve formulate dai Governi di Singapore e della Malesia all’art. IX della Convenzione. 12 Il 19 luglio 1990 il Governo mongolo ha ritirato la riserva all’art. IX formulata al mo- mento dell’adesione.

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atti elencati nell’articolo III commessi sul territorio dell’Unione o a conferire tale competenza a giurisdizioni o Tribunali esteri. Art. VIII Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili all’Unione birmana.

Polonia13 La stessa dichiarazione dell’Albania.

Portogallo La Repubblica portoghese dichiara che interpreterà l’articolo VII della Convenzione in modo da ricondurre l’obbligo d’estradizione ivi previsto ai casi in cui la costitu- zione della Repubblica portoghese e la legislazione nazionale non lo vietino.

Repubblica Ceca14 Romania15 La stessa dichiarazione dell’Albania.

Russia16 La stessa dichiarazione dell’Albania.

Rwanda La Repubblica rwandese non si considera vincolata dall’articolo IX della Conven- zione.

Singapore17 Art. IX Nessuna controversia alla quale la Repubblica di Singapore è Parte potrà essere sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia in virtù di detto articolo, senza l’accordo esplicito della Repubblica di Singapore, in ogni singolo caso.

13 Il 16 ottobre 1997 il Governo polacco ha notificato la propria decisione di ritirare la ri- serva all’art. IX formulata al momento dell’adesione alla Convenzione. 14 La Cecoslovacchia ha firmato e ratificato il 28 dicembre 1949 e 21 dicembre 1950 la Convenzione con riserve. Mediante comunicato in data 26 aprile 1991, il Governo ceco- slovacco ha notificato al Segretario generale la decisione di ritirare la riserva all’art. IX formulata al momento della firma. 15 Il 2 aprile 1997 il Governo romeno ha notificato la decisione di ritirare la riserva all’art. IX della Convenzione. 16 Mediante comunicati, rispettivamente dell’8 marzo, 19 e 20 aprile 1989, i Governi dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia e della Repubblica socialista sovietica d’Ucraina hanno notificato al Se- gretario generale la decisione di ritirare la riserva all’art. IX. 17 In merito, il 14 ottobre 1996 il Governo norvegese ha dichiarato che a suo parere le riser- ve formulate all’art. IX sono incompatibili con la finalità e il contenuto della Convenzio- ne. Di conseguenza il Governo del Regno di Norvegia non accetta le riserve formulate all’art. IX dai Governi di Singapore e della Malesia.

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Slovacchia18

Spagna Con una riserva all’articolo IX (competenza della Corte internazionale di Giustizia).

Stati Uniti d’America19