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AS 2002 2630

Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

Traduzione1

Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

Conclusa a Strasburgo il 1° febbraio 1995 Approvata dall’Assemblea federale il 21 settembre 19982 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 ottobre 1998 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione-quadro, considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i prin- cipi che costituiscono il loro comune patrimonio; considerando che uno dei mezzi di realizzare tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; desiderando dar seguito alla Dichiarazione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993; risoluti a proteggere l’esistenza delle minoranze nazionali sui loro rispettivi territori; considerando che gli sconvolgimenti della storia europea hanno mostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla sicurezza demo- cratica ed alla pace del continente; considerando che una società pluralistica e veramente democratica deve non solo rispettare l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona apparte- nente ad una minoranza nazionale, ma anche creare delle condizioni adatte a per- mettere di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità; considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessaria per permettere alla diversità culturale di essere una fonte, oltre che un fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società; considerando che lo sviluppo di una Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati ma si fonda anche su di una cooperazione transfrontalie- ra tra collettività locali e regionali rispettose della costituzione e dell’integrità terri- toriale di ogni Stato; tenendo in considerazione la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali3 ed i suoi Protocolli4; tenendo in considerazione gli impegni relativi alla protezione delle minoranze na- zionali contenuti nelle convenzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite nonché nei

RS 0.441.1

1 Dal testo originale francese (RO 2002 2630)

2 RU 2002 2629 3 RS 0.101 4 RS 0.101.06/.07/.09

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Protezione delle minoranze nazionali. Convenzione-quadro RU 2002

documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, special- mente quello di Copenaghen del 29 giugno 1990; risoluti a definire i principi da rispettare e le obbligazioni che ne derivano per assi- curare, in seno agli Stati membri e agli altri Stati che diverranno Parti del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e delle li- bertà delle persone appartenenti a queste ultime nel rispetto del primato del diritto, dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale; essendo decisi a realizzare i principi enunciati nella presente Convenzione-quadro a mezzo di legislazioni nazionali e di politiche governative appropriate, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Art. 1 La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone ap- partenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell’uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione interna- zionale.

Art. 2 Le disposizioni della presente Convenzione-quadro saranno applicate secondo buo- na fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza e nel rispetto dei principi di buon vicinato, di amichevoli relazioni e di cooperazione tra gli Stati.

Art. 3 1 Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o di non essere trattata come tale e nessun svantaggio deve risultare da questa scelta o dall’esercizio dei diritti che ad essa sono legati.

2 Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono individualmente o in co-

mune con altri esercitare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

Titolo II

Art. 4 1 Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all’eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione della legge. A questo riguardo, ogni discriminazione basata sull’appartenenza ad una minoranza nazionale è vietata.

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2 Le Parti si impegnano a adottare, se del caso, misure adeguate in vista di promuo- vere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una egua- glianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. Esse tengono debitamente conto, a questo proposito, delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a minoranze nazio- nali.

3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 non sono considerate come un

atto di discriminazione.

Art. 5 1 Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, non- ché di preservare gli elementi essenziali della loro identità, cioè la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni ed il loro patrimonio culturale. 2 Senza pregiudizio delle misure prese nel quadro della loro politica generale d’inte- grazione, le Parti si astengono da ogni politica o pratica tendente ad una assimila- zione contro la loro volontà delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali e proteggono queste persone contro ogni azione diretta ad una tale assimilazione.

Art. 6 1 Le Parti si preoccuperanno di promuovere lo spirito di tolleranza ed il dialogo in- terculturale, e di adottare delle misure efficaci per favorire il rispetto e la compren- sione reciproci e la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, quale che sia la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, specialmente nei settori dell’educazione, della cultura e dei mezzi di comunicazione di massa. 2 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate per proteggere le per- sone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

Art. 7 Le Parti si preoccuperanno di assicurare ad ogni persona appartenente ad una mino- ranza nazionale il rispetto dei diritti alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Art. 8 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni, non- ché il diritto di creare delle istituzioni religiose, organizzazioni e associazioni.

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Art. 9 1 Le Parti si impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria, senza ingerenza delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere. Nell’accesso ai mezzi di comunicazione di massa, le Parti si preoccuperanno, nel quadro del loro sistema legislativo, affinché le persone appartenenti ad una mino- ranza nazionale non siano discriminate. 2 Il primo paragrafo non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autoriz- zazione, non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le imprese di radio sonora, televisione o cinema. 3 Le Parti non ostacoleranno la creazione e l’utilizzazione di mezzi di comunicazio- ne di massa scritti da persone appartenenti a minoranze nazionali. Nel quadro legale della radio sonora e della televisione, esse si preoccuperanno, per quanto possibile e tenuto conto delle disposizioni del primo paragrafo, di accordare alle persone ap- partenenti a minoranze nazionali la possibilità di creare ed utilizzare i loro propri mezzi di comunicazione di massa. 4 Nel quadro del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno delle misure adeguate per facilitare l’accesso delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali ai mezzi di comunicazione di massa, per promuovere la tolleranza e permettere il plu- ralismo culturale.

Art. 10 1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoran- za nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza ostacoli la propria lingua mi- noritaria in privato come in pubblico, oralmente e per iscritto. 2 Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone ap- partenenti a minoranze nazionali, allorché queste persone ne fanno richiesta e quest’ultima risponde ad un reale bisogno, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile, delle condizioni che permettano di utilizzare la lingua minoritaria nei rapporti tra queste persone e le autorità amministrative. 3 Le Parti si impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una mi- noranza nazionale di essere informata, nel più breve termine, e in una lingua che ella comprende, delle ragioni del suo arresto, della natura e della causa dell’accusa por- tata contro di lei, nonché di difendersi in quest’ultima lingua, se necessario con l’assistenza gratuita di un interprete.

Art. 11 1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoran- za nazionale il diritto di utilizzare il suo cognome (il suo patronimico) ed i suoi no- mi nella lingua minoritaria oltre che il diritto al loro riconoscimento ufficiale, se- condo le modalità previste dal loro sistema giuridico.

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2 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoran- za nazionale il diritto di presentare nella propria lingua minoritaria delle insegne, iscrizioni ed altre informazioni di carattere privato esposte alla vista del pubblico. 3 Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero rilevante di persone apparte- nenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nel quadro del loro sistema legislativo, non esclusi, se del caso, accordi con altri Stati, si sforzeranno, tenendo conto delle loro condizioni specifiche, di presentare le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade ed altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, anche nella lin- gua minoritaria, allorché vi sia una sufficiente domanda per tali indicazioni.

Art. 12 1 Le Parti prenderanno, se necessario, misure nel settore dell’educazione e della ri- cerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali così come della maggioranza. 2 In questo contesto, le Parti offriranno specialmente delle possibilità di formazione per gli insegnanti e di accesso ai manuali scolastici, e faciliteranno i contatti tra alunni ed insegnanti di comunità differenti. 3 Le Parti si impegnano a promuovere l’uguaglianza delle opportunità nell’accesso all’educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti a minoranze nazionali.

Art. 13 1 Nel quadro del loro sistema educativo, le Parti riconoscono alle persone apparte- nenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e gestire i loro propri stabili- menti privati di insegnamento e di formazione. 2 L’esercizio di questo diritto non implica alcuna obbligazione finanziaria per le Parti.

Art. 14 1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoran- za nazionale il diritto di apprendere la sua lingua minoritaria. 2 Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone ap- partenenti a minoranze nazionali, se esiste una sufficiente domanda, le Parti si sfor- zeranno di assicurare, in quanto possibile e nel quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a queste minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua. 3 Il paragrafo 2 del presente articolo sarà messo in opera senza pregiudizio dell’ap- prendimento della lingua ufficiale o dell’insegnamento in questa lingua.

Art. 15 Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che le riguardano.

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Art. 16 Le Parti si astengono dal prendere misure che, modificando le proporzioni della po- polazione in un’area geografica ove risiedono persone appartenenti a minoranze na- zionali, hanno per scopo di attentare ai diritti ed alle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

Art. 17 1 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a mino- ranze nazionali di stabilire e mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con delle persone che si trovano regolarmente in altri Stati, spe- cialmente quelle con le quali esse hanno in comune una identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale. 2 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a mino- ranze nazionali di partecipare ai lavori delle organizzazioni non governative tanto sul piano nazionale quanto su quello internazionale.

Art. 18 1 Le Parti si sforzeranno di concludere, se necessario, accordi bilaterali e multilate- rali con altri Stati, specialmente gli Stati vicini, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate. 2 Se del caso, le Parti prenderanno delle misure adatte ad incoraggiare la coopera- zione transfrontaliera.

Art. 19 Le Parti si impegnano a rispettare ed a mettere in opera i principi contenuti nella presente Convenzione-quadro apportandovi, se necessario, le sole limitazioni, restri- zioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali, specialmente nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli in quanto esse sono pertinenti per i diritti e libertà derivanti dai detti principi.

Titolo III

Art. 20 Nell’esercizio dei diritti e delle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro, le persone appartenenti a minoranze nazionali rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli delle persone apparte- nenti alla maggioranza o alle altre minoranze nazionali.

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Art. 21 Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come implicante per un individuo un qualunque diritto di darsi ad una attività o di realiz- zare un atto contrario ai principi del diritto internazionale e specialmente alla sovra- na eguaglianza, all’integrità territoriale ed alla indipendenza politica degli Stati.

Art. 22 Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come limitatrice o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che potrebbero essere riconosciuti conformemente alle leggi di ogni Parte o di ogni altra Conven- zione alla quale questa Parte contraente è parte.

Art. 23 I diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione- quadro, nella misura in cui essi hanno corrispondenza nella Convenzione di salva- guardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed i suoi Protocolli, saran- no intesi conformemente a questi ultimi.

Titolo IV

Art. 24 1 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è incaricato di vigilare sulla ese- cuzione della presente Convenzione-quadro dalle Parti contraenti.

2 Le Parti che non sono membri del Consiglio d’Europa parteciperanno al meccani-

smo di messa in opera secondo modalità da determinarsi.

Art. 25 1 Nel termine di un anno decorrente dall’entrata in vigore della presente Convenzio- ne-quadro nei confronti di una Parte contraente, quest’ultima trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle informazioni complete sulle misure legislati- ve e di altro genere che essa avrà preso per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro. 2 In seguito, ogni Parte trasmetterà al Segretario Generale, periodicamente ed ogni volta che il Comitato dei Ministri lo richiede, ogni altra informazione concernente la messa in opera della presente Convenzione-quadro. 3 Il Segretario Generale trasmette al Comitato dei Ministri ogni informazione comu- nicata conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Art. 26 1 Allorché esso valuta l’adeguatezza delle misure prese da una Parte per dare effetto ai principi enunciati dalla presente Convenzione-quadro, il Comitato dei Ministri si

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fa assistere da un comitato consultivo i cui membri possiedono una riconosciuta competenza nel settore della protezione delle minoranze nazionali. 2 La composizione di questo comitato consultivo e le sue procedure sono fissate dal Comitato dei Ministri nel termine di un anno decorrente dall’entrata in vigore della presente Convenzione-quadro.

Titolo V

Art. 27 La presente Convenzione-quadro è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Fino alla data della sua entrata in vigore, essa è anche aperta alla firma di ogni altro Stato invitato a firmarla dal Comitato dei Ministri. Essa sarà sottoposta a ra- tifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazio- ne saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 28

1 La presente Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese suc-

cessivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere legati dalla Convenzione-quadro conformemente alle disposizioni dell’articolo 27. 2 Per ogni Stato membro che esprimerà in seguito il suo consenso ad essere legato dalla Convenzione-quadro, quest’ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 29 1 Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione-quadro e dopo consultazione degli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ad aderire alla presente Convenzione-quadro, con una decisione presa alla maggio- ranza prevista all’articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa, ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa che, invitato a firmarla conformemente alle disposi- zioni dell’articolo 27, non l’avrà ancora fatto, e ogni altro Stato non membro. 2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data del de- posito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Eu- ropa.

Art. 30

1 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo stru-

mento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territo- rio o i territori per i quali esso assicura le relazioni internazionali ai quali si appli- cherà la presente Convenzione-quadro.

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2 Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indiriz- zata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione-quadro ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione-quadro entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto attiene a ciascun territorio designato in questa dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 31 1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione-quadro indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2 La denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di sei mesi seguente alla data di ricezione della notifica da parte del Segreta- rio Generale.

Art. 32 Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Con- siglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Con- venzione-quadro: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, di approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione-quadro conforme- mente ai suoi articoli 28, 29 e 30; d) ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Conven- zione-quadro.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato la presente Convenzione-quadro.

Fatto a Strasburgo, il 1o febbraio 1995, in francese ed in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consi- glio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato a firmare o ad aderire alla presente Convenzione-quadro.

Seguono le firme

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Campo di applicazione il 16 gennaio 2002 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania 28 settembre 1999 1o gennaio 2000 Armenia 20 luglio 1998 1o novembre 1998 Austria* 31 marzo 1998 1o luglio 1998 Azerbaigian* 26 giugno 2000 A 1o ottobre 2000 Bosnia e Erzegovina 24 febbraio 2000 A 1o giugno 2000 Bulgaria* 7 maggio 1999 1o settembre 1999 Cipro 4 giugno 1996 1o febbraio 1998 Croazia 11 ottobre 1997 1o febbraio 1998 Danimarca* 22 settembre 1997 1o febbraio 1998 Estonia* 6 gennaio 1997 1o febbraio 1998 Finlandia 3 ottobre 1997 1o febbraio 1998 Germania* 10 settembre 1997 1o febbraio 1998 Irlanda 7 maggio 1999 1o settembre 1999 Italia 3 novembre 1997 1o marzo 1998 Jugoslavia 11 maggio 2001 A 1o settembre 2001 Liechtenstein* 18 novembre 1997 1o marzo 1998 Lituania 23 marzo 2000 1o luglio 2000 Macedonia* 10 aprile 1997 1o febbraio 1998 Malta* 10 febbraio 1998 1o giugno 1998 Moldavia 20 novembre 1996 1o febbraio 1998 Norvegia 17 marzo 1999 1o luglio 1999 Polonia* 20 dicembre 2000 1o aprile 2001 Regno Unito 15 gennaio 1998 1o maggio 1998 Repubblica Ceca 18 dicembre 1997 1o aprile 1998 Romania 11 maggio 1995 1o febbraio 1998 Russia* 21 agosto 1998 1o dicembre 1998 San Marino 5 dicembre 1996 1o febbraio 1998 Slovacchia 14 settembre 1995 1o febbraio 1998 Slovenia* 25 marzo 1998 1o luglio 1998 Spagna 1o settembre 1995 1o febbraio 1998 Svezia* 9 febbraio 2000 1o giugno 2000 Svizzera* 21 ottobre 1998 1o febbraio 1999 Ucraina 26 gennaio 1998 1o maggio 1998 Ungheria 25 settembre 1995 1o febbraio 1998 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso.

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Riserve e dichiarazioni Austria La Repubblica d’Austria dichiara che il termine "minoranze nazionali" ai sensi della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali va inteso come indicante i gruppi che rientrano nel campo di applicazione della legge sui gruppi etnici (Volksgruppengesetz, Bundesgesetzblatt n. 396/1976), vivono e hanno avuto tradizionalmente il proprio domicilio in regioni del territorio della Repubblica d’Austria e sono composti di cittadini austriaci di lingua materna diversa da quella tedesca e aventi culture etniche proprie.

Azerbaigian La Repubblica dell’Azerbaigian, confermando la propria adesione ai valori universa- li e rispettando i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, dichiara che la ratifica della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e l’attuazione delle sue disposizioni non implicano nessun diritto a svolgere un’attività che violi l’integrità territoriale e la sovranità o la sicurezza interna e internazionale della Re- pubblica dell’Azerbaigian.

Bulgaria Confermando la propria adesione ai valori del Consiglio d’Europa e il desiderio di integrare la Bulgaria nelle strutture europee, l’Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria, impegnata nella politica di protezione dei diritti dell’uomo e di tolle- ranza nei confronti delle persone appartenenti a minoranze in vista della loro piena integrazione alla società bulgara, dichiara che la ratifica e l’attuazione della Con- venzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali non implicano nessun diritto a svolgere un’attività che violi l’integrità territoriale e la sovranità nazionale dello Stato bulgaro, la sua sicurezza interna e internazionale.

Danimarca In relazione al deposito dello strumento di ratifica della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali da parte della Danimarca, si dichiara con la presente che la Convenzione-quadro si applicherà alla minoranza tedesca nello Jut- land meridionale, facente parte del Regno di Danimarca.

Estonia La Repubblica d’Estonia intende come segue il termine «minoranze nazionali», non definito nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali: so- no considerati «minoranza nazionale» i cittadini d’Estonia che: – risiedono sul territorio dell’Estonia; – mantengono legami di lunga data, stabili e duraturi con l’Estonia; – si distinguono dagli Estoni per le proprie caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche; – si adoperano per preservare le proprie tradizioni culturali, la propria religio- ne o la propria lingua, che costituiscono la base della loro identità comune.

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Germania La Convenzione-quadro non contiene nessuna definizione del termine minoranze nazionali. Di conseguenza spetta a ogni Parte contraente determinare i gruppi ai quali esso si applicherà in seguito alla ratifica. Nella Repubblica federale di Ger- mania sono considerati minoranze nazionali i Danesi di nazionalità tedesca e i mem- bri del popolo sòrabo di nazionalità tedesca. La Convenzione-quadro verrà applicata anche ai gruppi etnici residenti tradizionalmente in Germania, quali i Frisoni di na- zionalità tedesca e i Sinti e i Rom di nazionalità tedesca.

Liechtenstein Il Principato del Liechtenstein dichiara che occorre interpretare in particolare gli articoli 24 e 25 della Convenzione-quadro del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali considerando che minoranze nazionali ai sensi della Con- venzione-quadro non esistono sul territorio del Principato del Liechtenstein. Il Prin- cipato del Liechtenstein considera la propria ratifica della Convenzione-quadro un atto di solidarietà in vista degli obiettivi della Convenzione.

Macedonia La Repubblica di Macedonia dichiara che il termine «minoranza nazionale» uti- lizzato nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali è con- siderato identico al termine «nazionalità» utilizzato nella Costituzione e nelle leggi della Repubblica di Macedonia. La Repubblica di Macedonia dichiara che le disposizioni della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali saranno applicate alle minoranze nazio- nali albanese, turca, valacca, rom e serba viventi sul territorio della Repubblica di Macedonia.

Malta Il Governo di Malta si riserva il diritto di non essere vincolato dalle disposizioni dell’articolo 15 fintanto che comportano il diritto di voto o di candidatura a un’ele- zione alla Camera dei Deputati o ai Consigli Locali. Il Governo di Malta dichiara che soprattutto gli articoli 24 e 25 della Convenzione- quadro del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali vanno intesi tenendo conto che minoranze nazionali ai sensi della Convenzione-quadro non esi- stono sul territorio del Governo di Malta. Il Governo di Malta considera la propria ratifica della Convenzione-quadro un atto di solidarietà in vista degli obiettivi della Convenzione.

Polonia Considerando che la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazio- nali non definisce la nozione di minoranze nazionali, la Repubblica di Polonia di- chiara di intendere sotto questo termine le minoranze nazionali residenti sul terri- torio della Repubblica di Polonia, i cui membri sono pure cittadini polacchi. La Repubblica di Polonia attuerà la Convenzione-quadro conformemente all’articolo 18 concludendo accordi internazionali quali quelli menzionati in tale articolo, il cui

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scopo è proteggere le minoranze nazionali in Polonia e le minoranze o gruppi di Polacchi in altri Stati. Russia La Federazione di Russia considera che nessuno è abilitato a introdurre unilateral- mente nelle riserve e dichiarazioni fatte al momento della firma o della ratifica della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali una definizione del termine «minoranza nazionale», non figurante nella Convenzione-quadro. Secondo la Federazione di Russia, sono contrari ai fini della Convenzione-quadro per la pro- tezione delle minoranze nazionali i tentativi di escludere dal campo di applicazione della Convenzione-quadro le persone residenti in modo permanente sul territorio degli Stati Parte della Convenzione-quadro, le quali siano state private arbitraria- mente della nazionalità che avevano precedentemente.

Slovenia Considerando che la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazio- nali non definisce la nozione di minoranze nazionali e che di conseguenza spetta a ogni Parte contraente determinare i gruppi che considera minoranze nazionali, il Governo della Repubblica di Slovenia, conformemente alla Costituzione e al diritto interno della Repubblica di Slovenia, dichiara che sono tali le minoranze nazionali italiane e ungheresi autoctone. Conformemente alla Costituzione e al diritto interno della Repubblica di Slovenia, le disposizioni della Convenzione-quadro si appliche- ranno anche ai membri della comunità rom della Repubblica di Slovenia.

Svezia Le minoranze nazionali in Svezia sono rappresentate dai Sami, dai Finno-svedesi, dai Tornedalers, dai Rom e dagli Ebrei.

Svizzera La Svizzera dichiara che in Svizzera costituiscono minoranze nazionali ai sensi della Convenzione-quadro i gruppi di persone numericamente inferiori al resto della po- polazione del Paese o di un Cantone, sono di nazionalità svizzera, mantengono lega- mi antichi, solidi e duraturi con la Svizzera e sono animati dalla volontà di preser- vare insieme ciò che costituisce la loro identità comune, principalmente la loro cul- tura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua. La Svizzera dichiara che le disposizioni della Convenzione-quadro in merito all’uso della lingua nei rapporti tra singoli e autorità amministrative sono applicabili senza pregiudicare i principi osservati dalla Confederazione e dai Cantoni nella determi- nazione delle lingue ufficiali.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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