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AS 2002 2663

Ordinanza del DATEC sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici

Ordinanza del DATEC sull’esenzione dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici

del 18 luglio 2002

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 2b dell’ordinanza dell’11 dicembre 19951 sugli acquisti pubblici, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica a tutti i committenti che sottostanno al diritto fede- rale o cantonale sugli acquisti pubblici in virtù dell’accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli acquisti pubblici nonché della Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).

Art. 2 Domanda

1 I committenti e la Commissione della concorrenza (Comco) possono presentare

una domanda di non assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici. 2 I committenti assoggettati al diritto federale devono presentare la domanda al Di- partimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC. I committenti assoggettati al diritto cantonale o intercantonale devono in- vece presentarla all’autorità cantonale; questa la trasmette al DATEC, unitamente a un eventuale preavviso.

Art. 3 Consultazione 1 Il DATEC sottopone per parere le domande di esenzione alla Comco, agli ambienti economici interessati e, se provengono da committenti assoggettati al diritto federa- le, all’autorità intercantonale. 2 La Comco indica, in una perizia, se in un settore o in un settore parziale oggetto della domanda vige un regime di concorrenza tra i committenti.

RS 172.056.111

2002-1512 2663

Esenzione dall’assogettamento al diritto sugli acquisti pubblici. O del DATEC RU 2002

Art. 4 Esenzione Se sono soddisfatte le condizioni per l’esenzione, il DATEC procede all’esenzione del settore o del settore parziale interessato. I settori o settori parziali esentati sono indicati nell’allegato alla presente ordinanza.

Art. 5 Decisioni di accertamento 1 Se il DATEC ritiene che le condizioni di esenzione di un settore o di un settore parziale non siano soddisfatte, il richiedente può chiedere al DATEC una decisione di accertamento; questa è impugnabile presso la Commissione di ricorso in materia di concorrenza. 2 Se un settore o un settore parziale è esentato dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici, ogni potenziale committente può chiedere al DATEC una deci- sione di accertamento; questa è impugnabile presso la Commissione di ricorso in materia di concorrenza.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2002.

18 luglio 2002 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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Esenzione dall’assogettamento al diritto sugli acquisti pubblici. O del DATEC RU 2002

Allegato

Settori e settori parziali esentati

Telecomunicazioni sul territorio della Confederazione Svizzera: – settore parziale della comunicazione su rete fissa – settore parziale della comunicazione su rete mobile – settore parziale dell’accesso a internet – settore parziale della trasmissione dei dati

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