AS 2002 2667
Ordinanza concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1)
Modifica del 26 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 aprile 20011 concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 5 5 Per il calcolo delle aspettative di prestazioni figuranti nel certificato d’assicura- zione è determinante il grado di occupazione proiettato. Per gli anni d’assicurazione pagati, quest’ultimo è calcolato sulla base del grado di occupazione medio, per quelli futuri sulla base del grado di occupazione attuale. Per gli anni d’assicurazione futuri si tiene conto degli anni d’assicurazione mancanti rispetto alla durata assicu- rativa completa di 40 anni, ma al massimo degli anni d’assicurazione ancora possi- bili fino al compimento di 65 anni.
Art. 71 Guadagno assicurato precedente 1 Le persone assicurate che mantengono il loro guadagno assicurato ai sensi dell’ar- ticolo 22 capoverso 1 della legge sulla CPC sono assicurate con l’intero guadagno assicurato nella stessa estensione nel piano di base. 2 Le persone assicurate che hanno mantenuto il loro guadagno assicurato anteriore più elevato conformemente all’articolo 25 capoversi 2 e 3 degli Statuti della CPC del 24 agosto 19942 sono considerate nel piano di base di PUBLICA soltanto in funzione del guadagno assicurato attuale. 3 La persona assicurata è assunta nel piano complementare nella misura della parte del guadagno assicurato non considerata nel piano di base. Se non è d’accordo, lo comunica a PUBLICA prima del trasferimento. In tal caso, PUBLICA le apre un conto speciale di risparmio in proporzione della parte del guadagno assicurato non considerata nel piano di base.