Lexipedia

AS 2002 2669

Ordinanza concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2)

Modifica del 26 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 aprile 20011 concernente l’assicurazione nel piano complemen- tare della cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:

Art. 28 cpv. 4 4 In caso di pensionamento prima del compimento del 62° anno, la pensione di vec- chiaia è calcolata secondo il tasso di conversione valido per l’età di 62 anni, con una riduzione dello 0,3 per cento per ogni mese precedente il compimento del 62° anno. A tale scopo ci si basa sull’avere di vecchiaia esistente al momento delle dimissioni effettive, più gli interessi fino all’età di 62 anni.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.

26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 172.222.034.2

2002-1267 2669