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AS 2002 2676

Ordinanza del DFE concernente la competenza territoriale degli organi dell'ispezione federale del lavoro

Ordinanza del DFE concernente la competenza territoriale degli organi dell’Ispettorato federale del lavoro

del 7 agosto 2002

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 76 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro (OLL1), ordina:

Art. 1 1 Per l’Ispettorato federale del lavoro vale la seguente ripartizione territoriale:

a. l’Ispettorato federale del lavoro con sede a Losanna è competente per i Cantoni di Berna, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Tici- no, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura; b. l’Ispettorato federale del lavoro con sede a Zurigo è competente per i Canto- ni di Zurigo, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Sciaf- fusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia. 2 Il Segretariato di Stato dell’economia può, se motivi sostanziali lo giustificano, de- rogare alla ripartizione territoriale prevista nel capoverso 1.

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2002.

7 agosto 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

RS 822.111.71 1 RS 822.111

2676 2002-1820