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AS 2002 2681

Ordinanza del DFE sull'importo dei contributi all'esportazione per il bestiame da allevamento

Ordinanza del DFE sull’importo dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento

Modifica del 29 luglio 2002

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sull’importo dei contributi all’esporta- zione per il bestiame da allevamento è modificata come segue:

Art. 1 lett. a e b L’Ufficio federale dell’agricoltura può fissare i contributi all’esportazione per ani- mali da allevamento e da reddito al seguente importo massimo per animale:

Fr.

a. bovini 1950 b. Abrogata

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.

29 luglio 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

1 RS 916.310.51

2002-1556 2681