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AS 2002 2687

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (OAIF-FINMA)

Ordinanza dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sull’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (OAP-LRD)

del 20 agosto 2002

L’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (autorità di controllo), visto l’articolo 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza definisce le condizioni per stabilire se gli intermediari finan- ziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 LRD esercitano la loro attività a titolo profes- sionale.

Art. 2 Rapporto tra i criteri Salvo disposizione contraria, un’attività è esercitata a titolo professionale se uno dei criteri definiti alla sezione 2 è adempiuto.

Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a. attività assoggettate: una o più attività ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD; b. ricavo: tutte le entrate risultanti da forniture e prestazioni ai sensi dell’arti- colo 663 capoverso 2 del codice delle obbligazioni2, conseguite mediante at- tività assoggettate. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di ridu- zioni del ricavo. c. utile lordo: ricavo della vendita dopo deduzione dei costi per la merce (prezzo d’acquisto), tuttavia senza deduzione di altre riduzioni del ricavo. d. relazioni d’affari continue: relazioni d’affari che non si esauriscono nel- l’esecuzione di attività assoggettate uniche.

RS 955.20

2002-1217 2687

Esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria RU 2002 nel settore non-bancario

e. persone prossime: parenti in linea retta; coniuge; coeredi fino a chiusura della divisone successoria; eredi sostituti e sostituti del legatario secondo l’articolo 488 del codice civile3.

Sezione 2: Criteri per l’attività a titolo professionale

Art. 4 Ricavo 1 Agisce a titolo professionale chiunque da un’attività assoggettata realizza un ricavo superiore a 20 000 franchi durante un anno civile. 2 Per l’impresa commerciale che gestisce il conto economico secondo il metodo lor- do, è determinante l’utile lordo.

Art. 5 Numero delle controparti Agisce a titolo professionale chiunque avvia o intrattiene relazioni d’affari continue con più di dieci controparti durante un anno civile.

Art. 6 Volume dei valori patrimoniali di terzi Agisce a titolo professionale chiunque nell’ambito di relazioni d’affari continue ha facoltà di disporre di valori patrimoniali di terzi, che superano in un qualsiasi mo- mento i 5 milioni di franchi.

Art. 7 Transazioni 1 Agisce a titolo professionale chiunque nell’ambito di un’attività assoggettata ese- gue transazioni il cui volume totale supera i 2 milioni di franchi durante un anno ci- vile. 2 In caso di relazioni d’affari continue le seguenti transazioni non vengono conside- rate: a. afflusso di valori patrimoniali; b. reinvestimenti all’interno dello stesso deposito. 3 Nei contratti bilaterali soltanto la prestazione fornita dalla controparte è imputata al volume totale delle transazioni.

Art. 8 Attività di cambio accessoria Chiunque esercita un’attività di cambio accessoria a margine di un’attività princi- pale al di fuori del settore finanziario, agisce sempre a titolo professionale se effettua una o più operazioni di cambio legate tra loro per un importo superiore a

5000 franchi, oppure è disposto ad effettuarle.

3 RS 210

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Art. 9 Distributori e rappresentanti di fondi di investimento I distributori ed i rappresentanti di fondi di investimento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera d LRD agiscono a titolo professionale, se necessitano di un’auto- rizzazione ai sensi della legge sui fondi di investimento del 18 marzo 19944.

Art. 10 Attività per le persone prossime Le attività assoggettate esercitate per le persone prossime sono considerate per il giudizio sull'attività a titolo professionale solo se con esse è realizzato un ricavo ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 11 Passaggio ad un’attività di intermediazione finanziaria a titolo professionale 1 Chiunque passa da un’attività di intermediazione finanziaria a titolo non profes- sionale ad una a titolo professionale secondo la sezione 2, deve: a. rispettare senza indugio gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 LRD; b. entro due mesi, essere affiliato ad un organismo di autodisciplina oppure de- porre presso l’autorità di controllo una richiesta di autorizzazione all'eserci- zio dell'attività. 2 Fino all’affiliazione ad un organismo di autodisciplina oppure fino all’autorizza- zione da parte dell’autorità di controllo, è vietato agli intermediari finanziari ai sensi del capoverso 1: a. avviare nuove relazioni d’affari assoggettate; b. intraprendere, nell’ambito di relazioni d’affari assoggettate già esistenti, azioni non strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2002.

20 agosto 2002 Amministrazione federale delle finanze Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro: Dina Balleyguier

4 RS 951.31

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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