AS 2002 271
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Modifica del 19 dicembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20011 sui servizi di telecomunicazione è modificata co- me segue:
Art. 12 cpv. 2-4 2 In caso di asta pubblica, il provento della vendita deve essere adeguato. L’autorità concedente può fissare a tale scopo un’offerta minima. Il limite inferiore dell’offerta minima corrisponde alla somma: a. delle tasse di concessione per l’intera durata della concessione, scontate del tasso d’interesse usuale del settore e corrispondente al periodo in questione; e b. delle tasse amministrative riscosse per il rilascio della concessione confor- memente all’articolo 41 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni. 3 In caso di asta pubblica, il richiedente che fa l’offerta più alta ottiene l’aggiudica- zione. L’autorità concedente può esigere che i richiedenti forniscano cauzioni per garantire il pagamento della somma proposta. L’importo dell’aggiudicazione è pa- gabile in una volta sola, immediatamente dopo il rilascio della concessione. Esso non può essere rimborsato se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza. 4 In vista del rilascio di una concessione, l’autorità concedente può avvalersi di esperti indipendenti per preparare ed eseguire la procedura, come pure per valutare le offerte. Essa riscuote tasse amministrative per coprire i costi della procedura di valutazione.
Art. 12a Modifica, sospensione e interruzione della procedura di pubblica gara Qualora tra la pubblicazione della pubblica gara nel Foglio federale e il rilascio della concessione intervengano modifiche straordinarie, l’autorità concedente può modifi-