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AS 2002 273

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del 19 dicembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Preambolo visti gli articoli 28 capoverso 2, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC),

Art. 9 cpv. 2 2 Qualora l’utente che ha ricorso alle prestazioni del titolare di un numero del tele- chiosco (090x) attribuito individualmente riesce a dimostrare in modo verosimile che il titolare di tale numero potrebbe aver violato il diritto in vigore, in particolare le disposizioni civili, penali o relative alla concorrenza sleale, oppure che il numero in questione è stato utilizzato in modo abusivo, l’Ufficio federale può, su richiesta, rivelare l’identità del titolare.

Art. 11 cpv. 1 lett. b

1 L’Ufficio federale può revocare l’attribuzione di elementi d’indirizzo se:

b. il titolare degli elementi d’indirizzo viola il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell’Ufficio federale o le disposizioni della decisione d’attribuzione;

2001-1968 273

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Art. 12 cpv. 1 1 La revoca dell’attribuzione di elementi di numerazione passa in giudicato 18 mesi dopo la notifica della relativa decisione; la revoca dell’attribuzione di parametri di comunicazione, tre mesi dopo la notifica. Se nessun utente è interessato da tale re- voca o se quest’ultima è stata decisa conformemente agli articoli 11 capoverso 1 lettere b–e o 24b capoverso 8, il termine può essere ridotto.

Titolo prima dell’art. 13 Capitolo 1a: Delega della gestione e dell’attribuzione di elementi d’indirizzo a terzi Sezione 1: Regole generali

Art. 13 Procedura di delega 1 L’Ufficio federale può delegare a terzi (delegati) la gestione e l’attribuzione di de- terminati elementi d’indirizzo. 2 Esso designa il o i delegati. Può farlo fissando le condizioni da soddisfare per eser- citare l’attività delegata oppure indicendo una pubblica gara. 3 Se necessario disciplina le modalità della procedura di delega. Esse devono essere conformi ai principi d’obiettività, di non discriminazione e di trasparenza e garantire la riservatezza dei dati forniti dai candidati.

Art. 13a Forma della delega La delega della gestione e dell’attribuzione di elementi d’indirizzo a terzi deve esse- re effettuata sotto forma di autorizzazione o di contratto.

Art. 13b Durata della delega 1 L’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione o conclude il contratto per una durata determinata. Fissa tale durata in funzione del tipo e dell’importanza dei compiti de- legati di gestione e attribuzione di elementi d’indirizzo.

2 Esso può rinnovare l’autorizzazione o il contratto.

Art. 13c Trasferimento di compiti essenziali Il trasferimento di tutti o parte dei compiti essenziali previsti da un’autorizzazione o da un contratto è possibile solo con l’accordo dell’Ufficio federale.

Art. 13d Modifica dell’autorizzazione e del contratto 1 L’Ufficio federale può adeguare prima dello scadere della loro validità singole di- sposizioni dell’autorizzazione o del contratto alle mutate condizioni di fatto o di di- ritto, se tale modifica è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti.

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2 Il delegato riceve un indennizzo adeguato se la modifica dell’autorizzazione o del contratto gli causa un danno finanziario in relazione ai compiti a lui delegati di ge- stione e attribuzione di elementi d’indirizzo.

Art. 13e Gestione e attribuzione di elementi d’indirizzo da parte dei delegati 1 I delegati gestiscono gli elementi d’indirizzo in modo razionale e adeguato. Li at- tribuiscono in modo trasparente e non discriminatorio. 2 Gli articoli 4–12 si applicano per analogia alla gestione e all’attribuzione di ele- menti d’indirizzo da parte dei delegati. 3 L’Ufficio federale può prevedere, nell’autorizzazione o nel contratto, regole parti- colari riguardanti la gestione e l’utilizzo di elementi d’indirizzo da parte dei dele- gati.

Art. 13f Giornale delle attività 1 I delegati riportano in un giornale le attività che svolgono in relazione all’attribu- zione di elementi d’indirizzo, alla loro revoca e alla loro messa fuori servizio. 2 Essi conservano i dati riportati nel giornale e i relativi giustificativi per un periodo di dieci anni.

Art. 13g Obbligo d’informare 1 I delegati sono tenuti a fornire all’Ufficio federale tutte le informazioni e i docu- menti necessari all’esecuzione della presente ordinanza e delle sue disposizioni d’esecuzione. L’Ufficio federale può in particolare esigere la lista degli elementi d’indirizzo attribuiti e una copia del giornale delle attività. 2 I delegati sono tenuti a trasmettere gratuitamente all’Ufficio federale le informa- zioni necessarie per allestire una statistica ufficiale. Per il rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 73–80 dell’ordinanza del 31 ottobre 20013 sui servizi di te- lecomunicazione.

Art. 13h Prezzi 1 I delegati fissano liberamente il prezzo dei loro servizi di gestione e di attribuzione di elementi d’indirizzo purché esista una concorrenza efficace sul mercato interes- sato. 2 Il prezzo di singoli servizi può essere sottoposto all’approvazione da parte dell’Uf- ficio federale, in particolare se per una determinata offerta di servizi non vi è alcuna concorrenza. 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (dipartimento) può fissare limiti superiori dei prezzi, in particolare se il li- vello dei prezzi su un dato mercato lascia presumere la presenza di abusi.

3 RS 784.101.1

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Art. 13i Vigilanza 1 L’Ufficio federale vigila affinché i delegati rispettino il diritto applicabile, in parti- colare la presente ordinanza e le sue disposizioni d’esecuzione, come pure la loro autorizzazione o il loro contratto. Può delegare singoli compiti di vigilanza a orga- nizzazioni di diritto privato e collaborare con esse. 2 Di regola esso controlla una volta l’anno il modo in cui i delegati gestiscono gli elementi d’indirizzo. 3 Se vi è motivo di supporre che un delegato non rispetti più gli obblighi derivanti dalla presente ordinanza, dalle sue disposizioni d’esecuzione oppure dall’autorizza- zione o dal contratto, l’Ufficio federale effettua una verifica. Il delegato deve garan- tire l’accesso ai suoi locali e ai suoi impianti e fornire tutte le informazioni utili. 4 Se la verifica permette di concludere che il delegato non rispetta o non rispetta più i suoi obblighi, quest’ultimo ne assume i costi.

Art. 13j Misure di vigilanza

1 Se un delegato non rispetta più i suoi obblighi, l’Ufficio federale può:

a. intimargli di sanare il vizio o di adottare le misure necessarie per impedire la ripetizione della violazione; il delegato deve comunicare all’Ufficio federale quanto ha messo in atto; b. esigere da parte sua la consegna alla Confederazione degli introiti conseguiti illecitamente; c. completare con oneri suppletivi l’autorizzazione o il contratto; d. limitare o sospendere l’autorizzazione o il contratto oppure revocare, con effetto immediato, l’autorizzazione o disdire il contratto in virtù dell’arti- colo 13k capoverso 1.

2 L’Ufficio federale può emanare d’ufficio misure cautelari.

Art. 13k Fine dell’attività delegata 1 L’Ufficio federale revoca l’autorizzazione o disdice il contratto senza indennizzo se un delegato non soddisfa più le condizioni per lo svolgimento dell’attività dele- gata, cessa ogni attività o va in fallimento. Può revocare l’autorizzazione o disdire il contratto versando un indennizzo appropriato al delegato se le condizioni di fatto o di diritto sono cambiate e se la revoca o la disdetta è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti. 2 L’Ufficio federale incarica un altro delegato della gestione e dell’attribuzione degli elementi d’indirizzo in questione. Assume questo compito se nessun candidato si è annunciato o soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell’attività delegata. 3 I titolari mantengono nei confronti del nuovo delegato o dell’Ufficio federale le loro pretese sugli elementi d’indirizzo che sono stati loro attribuiti.

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4 Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, è tenuto a collaborare e a fornire al nuovo delegato o all’Ufficio federale tutto l’aiuto e l’assistenza tecnica e organizzativa necessaria a garantire la continuità e la sicurezza della gestione degli elementi d’indirizzo delegati. In particolare deve mettere a disposizione il suo gior- nale delle attività e gli altri dati o informazioni, le banche dati e l’infrastruttura tec- nica o informatica indispensabile al proseguimento del compito delegato. Il delegato ha diritto ad un indennizzo basato sull’utilità della sua assistenza. L’indennizzo è fissato su richiesta dall’Ufficio federale. 5 Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, fa in modo che i titolari a cui ha attribuito degli elementi d’indirizzo siano messi al corrente della cessazione della sua attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.

Art. 13l Dati personali 1 I delegati possono trattare i dati personali relativi ai loro clienti nella misura e per tutto il tempo in cui ciò sarà necessario alla gestione degli elementi d’indirizzo dele- gati, allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi che deri- vano dalla presente ordinanza e dalle sue disposizioni d’esecuzione, come pure all’ottenimento del pagamento dovuto per le loro prestazioni. 2 Per il rimanente il trattamento delle informazioni da parte dei delegati e la vigilan- za esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi fe- derali della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati.

Art. 13m Prescrizioni tecniche e amministrative 1 L’Ufficio federale può obbligare i delegati a proporre piani di numerazione o pre- scrizioni di gestione di parametri di comunicazione oppure a collaborare alla loro elaborazione. 2 Esso stabilisce i piani di numerazione ed emana le prescrizioni di gestione dei pa- rametri di comunicazione proposte dai delegati. Li rende pubblici.

Sezione 2: Nomi di dominio che dipendono dal dominio «.ch»

Art. 14 Campo d’applicazione Le presenti disposizioni sui nomi di dominio disciplinano la gestione e l’attribu- zione dei domini Internet di secondo livello che dipendono dal dominio «.ch» (do- mini «.ch»). L’Ufficio federale può, se necessario, estendere l’applicazione di de- terminate regole a livelli inferiori.

Art. 14a Gestore del registro 1 L’Ufficio federale designa il gestore del registro. Conclude con lui un contratto di diritto amministrativo.

4 RS 235.1

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2 Il gestore del registro ha segnatamente i seguenti compiti:

a. garantire l’installazione, la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura tecnica necessaria all’attribuzione e alla gestione dei domini «.ch»; b. garantire un esercizio affidabile e competente del sistema dei nomi di domi- nio per il dominio «.ch» conformemente alle norme tecniche in materia; c. offrire agli utenti della rete Internet servizi d’attribuzione e di gestione dei domini «.ch»; d. garantire l’installazione, la gestione e l’aggiornamento di una banca dati pubblica centralizzata che garantisca a tutte le persone interessate un accesso in tempo reale ai dati relativi ai titolari di nomi di dominio conformemente all’articolo 14h capoverso 1; e. adottare le misure necessarie a garantire l’affidabilità, l’accessibilità, la di- sponibilità, la sicurezza e l’esercizio dell’infrastruttura menzionata alle lette- re a e d; f. vigilare affinché l’infrastruttura menzionata alle lettere a e d corrisponda allo stato della tecnica e sia compatibile con gli standard internazionali utilizzati per il sistema dei nomi di dominio; g. nell’ambito dei suoi compiti d’attribuzione e di gestione dei domini «.ch», contribuire a garantire la stabilità del sistema dei nomi di dominio.

Art. 14b Obblighi del gestore del registro 1 Il gestore del registro deve impiegare personale che dispone delle qualifiche e delle

conoscenze professionali necessarie a svolgere i compiti di cui all’articolo 14a ca- poverso 2. Nomina un responsabile tecnico. 2 Esso deve attestare di aver stipulato le assicurazioni che garantiscono una coper- tura sufficiente delle sue attività di gestione e di attribuzione di nomi di dominio. 3 Fatti salvi i casi di mancato pagamento e di solvibilità dubbia, il gestore del regi- stro è tenuto a offrire i suoi servizi a tutti gli utenti Internet. In caso di mancato pa- gamento o di solvibilità dubbia, può esigere delle garanzie rimunerate al tasso d’interesse applicato ai conti di risparmio. L’importo di queste garanzie non può eccedere quello necessario alla copertura del rischio presumibile del gestore del re- gistro. 4 Il gestore del registro è tenuto a fornire ai terzi che intendono diventare agenti

un’offerta di servizi di gestione e di attribuzione di elementi d’indirizzo. 5 Fatte salve le disposizioni contrarie della legge federale del 18 dicembre 19875 sul diritto internazionale privato e della convenzione del 16 settembre 19886 concer- nente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il gestore del registro sottopone al diritto e alla giurisdizione svizzeri tutte le controversie relative ai compiti a lui delegati di gestione e d’attribuzione di nomi di dominio.

5 RS 291 6 RS 0.275.11

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Art. 14c Approvazione 1 Il gestore del registro stabilisce le condizioni generali della sua offerta di servizi e le sottopone all’Ufficio federale per approvazione. 2 Esso fissa i prezzi dei suoi servizi in funzione dei costi sostenuti e della necessità di realizzare utili equi. Li sottopone all’Ufficio federale per approvazione. 3 L’Ufficio federale deve dare o negare la sua approvazione entro un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione di tutte le informazioni richieste.

Art. 14d Relazioni internazionali 1 Il gestore del registro conclude un contratto con l’organizzazione mantello incari- cata della gestione dei nomi di dominio a livello internazionale. L’Ufficio federale approva il contratto prima della firma. 2 Partecipa assieme all’Ufficio federale ai lavori dei forum e degli organismi interna- zionali esperti in materia che si occupano di questioni relative ai nomi di dominio e tutela gli interessi della Svizzera in questo settore.

Art. 14e Contratto 1 Il contratto è concluso in forma scritta per una durata determinata. Il gestore del registro fornisce all’Ufficio federale le indicazioni e i documenti necessari a stipula- re tale contratto. 2 Ogni cambiamento delle condizioni che hanno giustificato la conclusione del con- tratto deve essere comunicato all’Ufficio federale.

3 Le domande di rinnovo del contratto devono essere presentate almeno tre mesi

prima della sua scadenza. 4 L’Ufficio federale può disdire il contratto in ogni momento, con un termine di di- sdetta di almeno dodici mesi, se lo esigono bisogni di società e del mondo economi- co o lo stato della tecnica (art. 14i).

Art. 14f Gestione e attribuzione di nomi di dominio 1 Il gestore del registro attribuisce i nomi di dominio su richiesta e in funzione dell’ordine delle richieste. 2 Esso non verifica se un richiedente ha il diritto di utilizzare le indicazioni alfanu- meriche del nome di dominio che richiede. Le controversie relative ai diritti privati che terzi detengono sull’indicazione alfanumerica di un nome di dominio sono di- sciplinate dal diritto civile. 3 Gli articoli 4 capoversi 2 e 3 lettere a e c, 5, 7 capoverso 2, 8, 9 e 11 capoverso 1 lettera c non si applicano alla gestione e all’attribuzione dei nomi di dominio. L’uti- lizzo da parte del titolare di elementi d’indirizzo subordinati ai sensi dell’articolo 6 non sottostà all’autorizzazione del gestore del registro.

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4 L’Ufficio federale può riservare l’attribuzione di singole categorie di indicazioni se lo esige un interesse pubblico preponderante o se è necessario un adeguamento a raccomandazioni internazionali.

5 Chiunque desidera farsi attribuire un nome di dominio deve essere informato in

merito all’esistenza e ai mezzi d’accesso agli elenchi sui segni distintivi protetti in virtù della legislazione svizzera o di convenzioni internazionali oppure, in mancanza di simili elenchi accessibili al pubblico, in merito alle basi legali corrispondenti.

Art. 14g Servizio per la composizione delle controversie 1 Il gestore del registro istituisce un servizio per la composizione delle controversie.

2 Esso ne disciplina l’organizzazione e la procedura. Quest’ultima deve essere equa, rapida e vantaggiosa. Le regole che disciplinano la composizione delle controversie devono ispirarsi alle pratiche convalidate in materia. 3 La struttura dell’organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le regole procedurali e la nomina dei membri chiamati a decidere de- vono essere approvate dall’Ufficio federale. Quest’ultimo si consulta previamente l’Istituto federale della proprietà intellettuale e l’Ufficio federale di giustizia.

4 È fatta salva un’azione legale dinanzi al giudice civile.

Art. 14h Dati messi a disposizione del pubblico 1I seguenti dati devono figurare nella banca dati pubblica centralizzata di cui all’articolo 14a capoverso 2 lettera d: a. l’indicazione del nome di dominio attribuito; b. il nome completo del titolare del nome di dominio in questione; c. l’indirizzo postale del domicilio o della sede del titolare, con l’indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della località, del co- dice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la Sviz- zera) e del Paese; d. se il titolare è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in ac- comandita, il nome delle persone fisiche autorizzate a rappresentarlo; e. l’indirizzo elettronico del titolare; f. il nome, l’indirizzo elettronico e l’indirizzo postale del responsabile tecnico, con l’indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della località, del codice postale, dello Stato federale o della provincia (del Can- tone per la Svizzera) e del Paese; g. le date dell’attribuzione del nome di dominio in questione e dell’ultima mo- difica di tale attribuzione. 2 Il gestore del registro adotta le misure adeguate per impedire l’utilizzo abusivo dei

dati messi a disposizione del pubblico, in particolare il loro utilizzo a scopi pubbli- citari o di promozione commerciale.

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Art. 14i Verifica L’Ufficio federale verifica periodicamente se il sistema del gestore del registro unico previsto agli articoli 14 e seguenti è adatto alle esigenze della società, del mondo economico e allo stato della tecnica.

Art. 15 Abrogato

Art. 52 cpv. 3 3 Per tenere conto dell’utilizzo di nuovi elementi d’indirizzo, il Dipartimento fede- rale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni propone al Con- siglio federale una modifica della presente ordinanza.

Art. 56a Gestione e attribuzione di nomi di dominio 1 Il gestore del registro sottopone per approvazione all’Ufficio federale un progetto di servizio per la composizione delle controversie ai sensi dell’articolo 14g entro sei mesi dalla data di entrata in vigore degli articoli 14 e seguenti. Il servizio deve esse- re operativo entro dodici mesi a decorrere da questa stessa data. In casi motivati, l’Ufficio federale può accordare una proroga di questi termini. 2 Le condizioni generali dell’offerta di servizi del gestore del registro in vigore il 1° aprile 2002 sono valide senza approvazione preliminare conformemente all’arti- colo 14c capoverso 1. Vanno sottoposte all’Ufficio federale per approvazione ulte- riore. 3 I prezzi dei servizi del gestore del registro che sono oggetto di un accordo con- cluso tra il gestore del registro e il Sorvegliante dei prezzi non devono essere appro- vati dall’Ufficio federale. Essi necessitano dell’approvazione dell’Ufficio federale ai sensi dell’articolo 14c capoverso 2 alla scadenza dell’accordo. Gli altri prezzi prati- cati dal gestore del registro dal 1° aprile 2002 sono validi senza approvazione preli- minare conformemente all’articolo 14c capoverso 2. Essi vanno sottoposti all’Uf- ficio federale per approvazione ulteriore.

II L’allegato è modificato come segue: Inserimento delle seguenti definizioni: Indirizzo Internet o IP (Internetworking Protocol Addresses): parametro di comuni- cazione digitale che permette d’identificare un dominio Internet composto da com- puter o da server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle co- municazioni su questa rete. Banca dati pubblica centralizzata: banca dati che fornisce agli interessati un accesso in tempo reale ai dati sui titolari di nomi di dominio.

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Nome di dominio: parametro di comunicazione alfanumerico che, associato a un indirizzo IP, permette segnatamente d’identificare un dominio Internet composto da computer o da server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle comunicazioni su tale rete. Gestore del registro: organo incaricato di garantire la gestione del servizio del siste- ma di nomi di dominio e di allestire l’infrastruttura, l’organizzazione, l’ammini- strazione e la gestione di domini «.ch».

III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2002.

19 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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