AS 2002 2759
Ordinanza generale sul riscontro degli studi al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza generale sul riscontro degli studi al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul riscontro degli studi al PFL)
Modifica del 1o luglio 2002
La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina:
I L’ordinanza generale del 10 agosto 19991 sul riscontro degli studi al Politecnico federale di Losanna è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 5 Abrogato
Art. 5 cpv. 2 lett. b
2 Gli esami comprendono:
b. nel 2o ciclo: – un esame di ammissione al lavoro pratico di diploma relativo a tutte le discipline oggetto di riscontro nel 2o ciclo. L’esame di diploma può essere sostituito con l’ottenimento di crediti del 2o ciclo; – un lavoro pratico di diploma.
Art. 7 cpv. 2 2 Il decano delle risorse accademiche organizza gli esami. Egli fissa le date delle ses- sioni, le modalità d’iscrizione e gli orari degli esami, che porta a conoscenza degli interessati.
Art. 8 cpv. 1-3 1 Dopo l’inizio della sessione, lo studente può interrompere gli esami solo per un motivo importante debitamente giustificato, segnatamente una malattia o un infortu- nio attestati da un certificato medico. Egli è tenuto ad avvisare immediatamente il decano delle risorse accademiche e a presentargli i documenti giustificativi necessari nei tre giorni successivi al sopraggiungere dell’impedimento.
2 Il decano delle risorse accademiche decide sulla validità del motivo addotto.
1 RS 414.132.2
2002-1728 2759
Ordinanza sul riscontro degli studi al PFL RU 2002
3 Le note nelle discipline per le quali l’esame è già stato sostenuto sono considerate acquisite se il decano delle risorse accademiche reputa giustificata l’interruzione.
Art. 9 Lingua degli esami Gli esami si svolgono in francese. Il vicepresidente dell’insegnamento può accordare deroghe.
Art. 10 cpv. 1 e 2 lett. a 1 L’insegnante interroga lo studente sulle materie da lui insegnate. In caso d’impe- dimento, il direttore di sezione designa un sostituto. 2 Se la presente ordinanza e i regolamenti di applicazione del riscontro degli studi non dispongono altrimenti, gli insegnanti: a. danno alle sezioni le informazioni necessarie sulle loro materie d’insegna- mento, affinché siano pubblicate nel libretto dei corsi;
Art. 11 cpv. 1 e 2 1 Per l’interrogazione orale nelle discipline d’esame il direttore di sezione designa un esperto del PFL. 2 Per il lavoro pratico di diploma l’insegnante designa un esperto esterno, d’intesa con il direttore di sezione.
Art. 14 Conferenza delle note Una conferenza delle note viene organizzata per ogni sessione. Essa si compone del decano del 1o e 2o ciclo, che la presiede, del direttore di sezione e del capo del servi- zio accademico. Il vicepresidente dell’insegnamento è invitato permanente alle sedute della conferenza. I membri della conferenza delle note possono farsi sostitui- re dai loro supplenti.
Art. 15 cpv. 1 1 Per poter iscriversi al 3o o al 5o semestre, lo studente deve aver superato rispetti- vamente l’esame propedeutico I o l’esame propedeutico II. Lo studente ammesso a presentarsi alla sessione di primavera conformemente all’articolo 21 capoverso 2 può essere autorizzato a seguire l’insegnamento del semestre invernale superiore previo consenso del vicepresidente dell’insegnamento.
Art. 17 cpv. 1 1 Il vicepresidente dell’insegnamento notifica agli studenti la decisione relativa al superamento o all’insuccesso degli esami o del lavoro pratico di diploma.
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Art. 18 cpv. 1 1 La decisione presa dal vicepresidente dell’insegnamento in virtù della presente ordinanza può essere oggetto di una domanda di nuova valutazione nei dieci giorni seguenti la notifica.
Art. 20 Libretti dei corsi I libretti dei corsi pubblicati dalle sezioni specificano il contenuto di ogni materia.
Art. 21 cpv. 2 2 Ove, per motivi importanti e debitamente giustificati, quali malattia, infortunio o servizio militare, lo studente sia nell’impossibilità di presentarsi alla sessione d’estate o alla sessione di autunno, il vicepresidente dell’insegnamento può autoriz- zarlo a presentarsi a una sessione straordinaria organizzata in primavera.
Art. 24 cpv. 2 e 5 2 Se lo studente è in grado di giustificare un impedimento importante, il vicepresi- dente dell’insegnamento può eccezionalmente prolungare tale termine. 5 In caso di modificazione del piano di studio e del regolamento di applicazione, lo studente che ripete è tenuto a conformarsi alle disposizioni in vigore, a meno che il vicepresidente dell’insegnamento non disponga condizioni di ripetizione particolari.
Art. 25 cpv. 3 3 Ogni disciplina è oggetto di un riscontro con nota alla fine di un semestre o di un anno. I crediti sono attribuiti allorché la nota ottenuta nella disciplina è pari o supe- riore a 4 o se la media ottenuta per un blocco comprendente più discipline è pari o superiore a 4.
Art. 30 frase introduttiva I libretti dei corsi pubblicati dalle sezioni specificano:
Art. 31 Natura del riscontro 1 Se i regolamenti di applicazione del riscontro degli studi non prevedono altrimenti, il consiglio di sezione stabilisce la natura del riscontro delle discipline d’esame e la comunica agli studenti all’inizio di ogni semestre. 2 Questi elementi sono comunicati dal servizio accademico negli orari degli esami .
Art. 33 cpv. 2 2 Lo studente che ha fallito due volte in una disciplina opzionale può presentarne una nuova con il consenso del direttore della sezione interessata.
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Art. 34 cpv. 1, frase introduttiva, e 3 1 Lo studente che ha fallito in due discipline al massimo può partecipare a una ses- sione di recupero organizzata dal direttore della sezione interessata: 3 Il direttore di sezione propone alla conferenza delle note le discipline che possono essere riesaminate in sede di recupero.
Art. 35 Ammissione al lavoro pratico di diploma Prima di potersi iscrivere al lavoro pratico di diploma, lo studente deve soddisfare le condizioni previste. Su proposta del direttore della sezione interessata, il vicepresi- dente dell’insegnamento può accordare deroghe.
Art. 36 cpv. 3 3 Su domanda dello studente, il direttore di sezione può affidare la direzione del lavoro pratico di diploma a un docente di un’altra sezione o a un collaboratore scientifico.
Art. 40 cpv. 2 2 Il diploma menziona il nome del diplomato, il titolo rilasciato e l’indicazione di un eventuale orientamento speciale; esso reca la firma del presidente del PFL, del vice- presidente dell’insegnamento del PFL e del direttore della sezione interessata.
Art. 42 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1o luglio 2002.
1° luglio 2002 In nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna: Il presidente, Patrick Aebischer Il vicepresidente dell’insegnamento, Marcel Jufer
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