AS 2002 2827
Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)
Modifica del 21 agosto 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 e 4 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 6 cpv. 3 e 4
3 Precedente capoverso 4
4 Le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale (senza le sud-
divisioni interne degli uffici) e le unità più importanti dell’Amministrazione federale decentralizzata sono elencate nell’allegato.
Art. 9 e 10 Abrogati
Titolo prima dell’art. 23 Sezione 4: Informazione e comunicazione (art. 10, 10a, 11, 34, 40 e 54 LOGA)
Art. 26 Controllo da parte del Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA)
Nell’esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale e il presidente della Confederazione sono assistiti dalla Cancelleria federale. Per chiarire questioni interdipartimentali è possibile ricorrere a gruppi di lavoro giusta l’articolo 56 LOGA o a una consulenza esterna ai sensi dell’articolo 57 LOGA.
1 RS 172.010.1
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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. O RU 2002
Art. 27 Controllo dei compiti della Confederazione (art. 5 LOGA)
1 Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro
compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono af- finché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia.
2 La Conferenza dei Segretari generali assume un ruolo di coordinamento.
Art. 29 cpv. 1 lett. d 1 I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare: d. il ricorso a consulenti esterni da parte di gruppi e uffici.
Art. 30 cpv. 2 lett. b e 32 Abrogati
II L’allegato (Elenco delle unità amministrative) è modificato secondo la versione qui annessa.
III
Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 5 maggio 19992 sull’organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:
Art. 9 Abrogato
IV La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002.
21 agosto 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 172.210.10
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Allegato
Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale
L’Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative:
A. Cancelleria federale Die Bundeskanzlei Chancellerie fédérale Chanzlia federala
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale
Nessuna
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:
cancellare Servizi del Parlamento Parlamentsdienste Services du Parlement Servetschs dal parlament
B. Dipartimenti Die Departemente Départements Departaments Completamento di un titolo L’elenco dopo il titolo «2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata» è fatto precedere, per tutti i Dipartimenti, dalla frase «Ne fanno parte segnatamente:».
Dipartimento federale di giustizia e polizia Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Département fédéral de justice et police Departement federal da giustica e polizia
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
sostituire: Ufficio federale di metrologia e accreditamento ... con: Ufficio federale di metrologia e di accreditamento …
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sostituire: ... Istituto federale della proprietà intellettuale Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle Institut federal da proprietad intellectuala con: ... Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Institut Federal da Proprietad Intellectuala
Dipartimento federale delle finanze Eidgenössisches Finanzdepartement Département fédéral des finances Departament federal da finanzas
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:
completare con: Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Pensionskasse des Bundes PUBLICA Caisse fédérale de pensions PUBLICA Cassa federala da pensiun PUBLICA
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunika- tion Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication Departement federal per ambient, traffic, energia e communicaziun
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:
completare con: Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomuni- cazioni Dienst für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunica- tion Servetsch da surveglianza de la correspundenza per posta e telecommunicaziun
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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