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Ordinanza della Commissione internazionale della navigazione per la navigazione sul lago di Costanza
Ordinanza della Commissione internazionale della navigazione per la navigazione sul lago di Costanza
Decisa a Costanza dalla Commissione internazionale della navigazione sul Lago di Costanza Approvata dal Consiglio federale il 21 novembre 2001 Entrata in vigore il 1° gennaio 2002
I L’ordinanza del 13 gennaio 19761 della Commissione internazionale della naviga- zione per la navigazione sul lago di Costanza è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)
Art. 0.02 lett. p p. per «direttiva sulle imbarcazioni da diporto» si intende la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 19942 sul ravvicina- mento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
Art. 3.06
1 Le navi motorizzate in rotta di notte con foschia devono portare:
a. un fuoco d’albero (fuoco di prua); b. fuochi laterali; c. un fuoco di poppa.
2 Tutte le altre navi in rotta di notte con foschia devono portare:
a. fuochi laterali e un fuoco di poppa; oppure b. una luce bianca circolare. 3 In deroga al capoverso 1, le navi da diporto motorizzate possono portare fuochi ordinari invece dei fuochi chiari. 4 In deroga ai capoversi 1 e 3, le seguenti navi possono portare una luce bianca cir- colare, invece di un fuoco d’albero (fuoco di prua), di fuochi laterali e di un fuoco di poppa:
1 RS 747.223.1 2 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20. Il testo della direttiva può essere richiesto, ai sensi dell’ordinanza del 21 dicembre 1994 sugli emolumenti dell’UCFSM (RS 172.041.11), all’ UFCL, Distribu- zione pubblicazioni, 3003 Berna.
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a. navi da diporto e navi da pesca professionale dotate di motore di potenza non superiore a 4,4 kW; b. navi da pesca professionale in operazione di pesca; c. navi da diporto e navi da pesca professionale con ammissione limitata per il tratto tra Stein-am-Rhein (ponte) e Sciaffusa, dotate di motore di potenza non superiore a 30 kW. 5 In deroga al capoverso 1 lettera b, le navi da diporto in navigazione a motore pos- sono riunire i fuochi laterali in una lanterna bicolore, ma questa dev’essere collocata sulla parte anteriore della nave sull’asse mediano. 6 In deroga al capoverso 1 lettere a e c, le navi da diporto motorizzate, ad eccezione delle navi a vela, e le navi da pesca professionale, devono avere una luce bianca cir- colare, collocata sull’asse mediano. Questa può essere collocata anche sulla parte posteriore della nave. 7 In deroga al capoverso 2 lettera a, le navi a vela in navigazione a vela possono ri- unire il fuoco di poppa e i fuochi laterali in una lanterna tricolore collocata sulla ci- ma dell’albero. Se è impiegato un motore di potenza superiore a 4,4 kW, il fuoco di prua dev’essere acceso.
Art. 6.01 cpv. 3 3 Il divieto giusta il capoverso 2 è valido in particolare se è rilevato un tasso alcole- mico di almeno 0,40 mg/l nell’aria alveolare espirata oppure se il tasso alcolemico nel sangue è di almeno 0,8 grammi ‰ o se nell’organismo è presente una quantità d’alcool che determina un tale tasso alcolemico nell’aria espirata o nel sangue. Per i conduttori di navi passeggeri e di navi mercantili questo divieto è valido già se è rilevato un tasso alcolemico di 0,05 mg/l nell’aria espirata oppure un tasso alcolemi- co nel sangue di 0,1 grammi ‰ o se nell’organismo è presente una quantità d’alcool che determina un tale tasso alcolemico nell’aria espirata o nel sangue.
Art. 6.13, rubrica e cpv. 4 Navigazione in tempo di foschia, vento forte e tempesta 4 Il conduttore deve prendere ogni provvedimento dettato dalle circostanze (art. 1.03 e 1.04) già quando è stato dato l’avviso di vento forte o di tempesta (allegato B, lett. H.1 e H.2).
Allegato B, lett. H La lettera H dell’allegato B «segnaletica dell’idrovia» è modificata come segue: H. Segnali d’avvertimento di vento forte e di tempesta H.1 Segnale d’avvertimento di vento forte Fuoco arancio intermittente, circa 40 volte il minuto.
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L’avviso di vento forte segnala la possibilità di forti raffiche di vento, di velocità compresa tra i 25 e i 33 nodi (a partire dal grado 6 della scala Beaufort). H.2 Segnale d’avvertimento di tempesta Fuoco arancio intermittente, circa 90 volte il minuto. L’avviso di tempesta segnala l’arrivo di forti raffiche di vento, di velocità pari o superiore a 34 nodi (a partire dal grado 8 della scala Beaufort).
Art. 12.09 Se il conduttore di una nave di diporto è titolare di un certificato di capacità ufficiale rilasciato da uno Stato costiero del lago di Costanza ma non valevole per questo la- go, oppure del Certificato internazionale rilasciato ai sensi della risoluzione ECE n. 40 TRANS/SC.3/1473, il certificato di capacità e il Certificato internazionale sono nondimeno riconosciuti come licenza di condurre giusta l’articolo 12.02 per un pe- riodo di 30 giorni in totale nell’arco di un anno civile. I giorni per i quali il ricono- scimento è valido devono essere certificati mediante attestazione dell’autorità com- petente.
Art. 13.10 cpv. 2 2 Le navi passeggeri, le altre navi come anche gli impianti galleggianti provvisti di impianti per cucinare e di impianti sanitari devono essere dotati dei relativi reci- pienti necessari per raccogliere le materie fecali, le acque usate e i rifiuti.
Art. 13.11a cpv. 6 6 Sono riconosciute le perizie d’omologazione, conformi alla direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolari prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio4, nonché altre perizie d’omologazione equivalenti che si basano su tale direttiva. Se per un motore sono già state effettuate perizie d’omo- logazione di questo tipo, le prescrizioni dei regolamenti su cui si basano tali perizie sono applicate per la domanda, la marcatura del motore, il certificato d’omologa- zione concernente i gas di scarico e per la procedura per esaminare la produzione.
3 Il testo della risoluzione può essere richiesto, ai sensi dell’ordinanza del 21 dicembre 1994 sugli emolumenti dell’UCFSM (RS 172.041.11), all’ UFCL, Distribuzione pubbli- cazioni, 3003 Berna. 4 GU L 044 del 16.2.2000, p. 1-155. Il testo della direttiva può essere richiesto, ai sensi dell’ordinanza del 21 dicembre 1994 sugli emolumenti dell’UCFSM (RS 172.041.11), all’ UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
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Art. 13.11a Nell’allegato C dell’articolo 13.11a il secondo periodo del punto 4.3.3 è modificato come segue: «Il prelievo di un volume di gas ben miscelato deve essere possibile da tutti i cilindri del motore.»
Art. 14.02 cpv. 1 lett. o o. numero dello scafo (numero HIN), della costruzione o della fabbricazione (se disponibile).
Art. 14.03 cpv. 3 3 Per i componenti rilevanti per la sicurezza ai sensi dell’allegato II della direttiva sulle imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni da diporto la cui conformità con i requisiti di sicurezza della direttiva sulle imbarcazioni da diporto è già stata accer- tata e che sono provviste di una marcatura CE, la prima verifica si limita a controlla- re l’ottemperanza delle prescrizioni contenute negli articoli 13.05, 13.10 e 13.11a. La conformità ai requisiti di sicurezza essenziali della direttiva sulle imbarcazioni da diporto e della marcatura CE deve essere certificata presentando le dichiarazioni di conformità ai sensi dell’allegato XV della direttiva sulle imbarcazioni da diporto. L’autorità competente può riconoscere le iscrizioni nel manuale del proprietario a comprova che le prescrizioni degli articoli 13.05 e 13.10 sono state ottemperate., nella misura in cui dette iscrizioni sono equivalenti ai requisiti del RNC.
Art. 16.02 cpv. 3 3 L’autorità competente può, secondo le condizioni del capoverso 1, autorizzare ec- cezioni alle prescrizioni dell’articolo 13.17 nei casi di navi a motore fuoribordo, di navi il cui numero ammissibile dei passeggeri non superi le 12 persone e di navi passeggeri dotate di nuove tecnologie di propulsione.
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