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AS 2002 2841

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)

Modifica del 28 agosto 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle uova è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1, secondo periodo 1 ... Fanno eccezione le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.

Art. 13a cpv. 1, secondo periodo 1 ... Esso viene versato esclusivamente per stalle con ovaiole, pollastrelle, pollastrel- li, pulcini (esclusi i polli da ingrasso), galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso).

II La presente modifica entra in vigore il 1º ottobre 2002.

28 agosto 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.371

2002-1421 2841

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