AS 2002 2841
Ordinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)
Modifica del 28 agosto 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle uova è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 1, secondo periodo 1 ... Fanno eccezione le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.
Art. 13a cpv. 1, secondo periodo 1 ... Esso viene versato esclusivamente per stalle con ovaiole, pollastrelle, pollastrel- li, pulcini (esclusi i polli da ingrasso), galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso).
II La presente modifica entra in vigore il 1º ottobre 2002.
28 agosto 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.371
2002-1421 2841