AS 2002 2870
Convenzione n. 165 sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea
Traduzione1
Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea
Concluso a Lisbona l’11 aprile 1997 Firmato dalla Svizzera il 24 marzo 19982 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999
Le Parti della presente Convenzione Coscienti del fatto che il diritto all’istruzione è un diritto dell’uomo e che l’insegna- mento superiore, che svolge un ruolo preminente nell’apprendimento e nel progres- so conoscitivo, costituisce un eccezionale patrimonio culturale e scientifico, sia per gli individui sia per la società: Considerato che l’insegnamento superiore dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nella promozione della pace, della comprensione reciproca, della tolleranza e che contribuisce all’istituzione di relazioni di fiducia tra i popoli e le nazioni; Considerato che la grande diversità dei sistemi di insegnamento esistenti nella re- gione europea rifletta le diversità culturali, sociali, politiche, filosofiche, religiose ed economiche e rappresenti quindi un eccezionale patrimonio che è opportuno salva- guardare: Desiderose di permettere a tutti gli abitanti della regione di beneficiare pienamente del patrimonio rappresentato da tale diversità facilitando ai cittadini di ciascuno Stato contraente l’accesso alle risorse dell’educazione degli altri Stati contraenti ed in particolare autorizzandoli a proseguire la loro formazione, o effettuare un periodo di studi, negli istituti scolastici di tali altri Stati; Considerato che il riconoscimento degli studi, dei certificati, dei diplomi e dei titoli ottenuti in un altro Paese della regione europea costituisce un’importante misura in vista della promozione della mobilità accademica tra le Parti; Riconoscendo una grande importanza al principio dell’autonomia degli istituti, e co- scienti della necessità di salvaguardare e proteggere tale principio; Convinte che un riconoscimento equo delle qualifiche rappresenti un elemento fon- damentale del diritto all’educazione ed una responsabilità della società; Viste le Convenzioni del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO relative la riconosci- mento accademico in Europa: la Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università3 (1953, STE n. 15) e Protocollo aggiuntivo4 (1964, STE n. 49);
RS 0.414.8
1 Dal testo originale francese (RO 2002 2870).
2 Senza riserve di ratifica.
3 RS 0.414.1 4 RS 0.414.11
2870 2001-2727
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la Convenzione europea sull’equivalenza dei periodi di studi universitari5 (1956, STE n. 21); la Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universita- la Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’inse- gnamento superiore negli Stati della Regione Europa7 (1979); la Convenzione europea sull’equivalenza generale dei periodi di studi universitari8 (1990, STE n. 138); Vista parimenti la Convenzione Internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi dell’insegnamento superiore negli Stati Arabi e gli Stati europei adiacenti al Mediterraneo (1976), adottata nell’ambito dell’UNESCO e che verte parzialmente sul riconoscimento accademico in Europa; Ricordato che la presente Convenzione deve essere parimenti considerata nel conte- sto delle Convenzioni e della Raccomandazione Internazionale dell’UNESCO, che si estende anche ad altre Regioni del mondo, e che è necessario migliorare gli scam- bi di informazione tra queste Regioni; Coscienti della profonda evoluzione dell’insegnamento superiore nella regione Eu- ropa in seguito all’adozione di dette Convenzioni, con il risultato di una maggiore diversificazione sia in seno ai sistemi nazionali di insegnamento superiore sia tra di essi, così come del bisogno di adattare gli strumenti giuridici e le pratiche in modo tale da riflettere detta evoluzione; Coscienti della necessità di trovare soluzioni comuni ai problemi pratici posti dal ri- conoscimento nella regione europea; Coscienti della necessità di migliorare le attuali pratiche di riconoscimento, di ren- derle più trasparenti e meglio adattate allo stato attuale dell’insegnamento superiore nella regione europea; Convinte dell’importanza di una Convenzione elaborata ed adottata sotto gli auspici congiunti del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO, dando origine ad un quadro per lo sviluppo futuro delle pratiche di riconoscimento nella regione europea; Coscienti dell’importanza dell’istituzione di meccanismi di attuazione permanenti volti all’applicazione dei principi e disposizioni contenuti nella presente Conven- zione, hanno convenuto quanto segue:
5 RS 0.414.31 6 RS 0.414.5 7 RS 0.414.6 8 RS 0.414.32
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Sezione I: Definizioni
Art. I Ai fini della presente Convenzione, i termini qui di seguito assumeranno il seguente significato: Accesso (all’insegnamento superiore) Il diritto dei candidati qualificati a postulare e ad essere presi in considerazione per l’ammissione all’insegnamento superiore. Ammissione (agli istituti e programmi di insegnamento superiore) L’atto o il sistema che permettono ai candidati qualificati di seguire degli studi in un determinato istituto e/o un determinato programma d’insegnamento superiore. Valutazione (degli istituti e dei programmi) Il processo che permette di stabilire la qualità dell’insegnamento di un istituto o di un programma di insegnamento superiore. Valutazione (delle qualifiche individuali) Apprezzamento scritto, redatto da un organismo competente, delle qualifiche estere di un individuo. Autorità competente in materia di riconoscimento Un organismo ufficialmente incaricato di stabilire le decisioni vincolanti di ricono- scimento delle qualifiche estere. Insegnamento superiore Tutti i tipi di ciclo di studi o insieme di cicli di studi, di formazione o di formazione alla ricerca, di livello post secondario, riconosciuti dalle autorità in questione di una Parte come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superiore. Istituti di insegnamento superiore Istituti che forniscono un insegnamento superiore e riconosciuto dall’autorità com- petente di una Parte come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superio- re. Programma di insegnamento superiore Ciclo di studi riconosciuto dall’autorità competente di una Parte come appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore la cui riuscita comporta per lo studente una qualifica di insegnamento superiore. Periodo di studi Ciascuna parte di un programma di insegnamento superiore, che è stato oggetto di una valutazione e di una convalida e che, sebbene da solo non costituisca un pro- gramma di studi completo, rappresenti un miglioramento significativo delle cono- scenze ed attitudini.
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Qualifiche A. Qualifica di insegnamento superiore Ciascun grado, diploma, certificato o altro titolo rilasciato da un’autorità competente e che certifichi la riuscita di un programma di insegnamento superiore. B. Qualifica che dà accesso all’insegnamento superiore Ciascun diploma o ciascun altro grado rilasciato da un’autorità competente che cer- tifichi la riuscita di un programma di insegnamento e che conferisca al titolare il di- ritto di essere preso in considerazione per accedere all’insegnamento superiore (cfr. la definizione di accesso). Riconoscimento Attestato, dello stesso valore della qualifica di un insegnamento estero, redatto da un’autorità competente al fine di accedere alle attività di insegnamento e/o lavorati- ve. Condizioni richieste A. Condizioni generali Condizioni che devono essere soddisfatte, in ciascun caso, per l’accesso all’insegna- mento superiore, l’accesso ad un determinato livello di tale insegnamento, o per il rilascio di una qualifica di insegnamento superiore di un determinato livello. B. Condizioni specifiche Condizioni che devono essere soddisfatte, oltre alle condizioni generali, per l’otteni- mento dell’ammissione ad un particolare programma di insegnamento superiore o il rilascio di una qualifica specifica di insegnamento superiore in una particolare disci- plina di studi.
Sezione II: Competenza delle autorità
Art. II.1 1. Qualora le autorità centrali di una Parte sono competenti per decidere sulle que- stioni di riconoscimento, questa Parte è immediatamente vincolata dalle disposizioni della presente Convenzione e adotta le misure necessarie per garantire l’applicazione di queste disposizioni sul suo territorio. Qualora ad essere competenti per decidere sulle questioni di riconoscimento, sono delle entità che compongono la Parte, quest’ultima fornisce ad uno dei depositari, al momento della firma, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure anche in seguito, un breve rapporto sulla sua situazione o struttura costituzionale. In tal caso le autorità competenti delle entità che compongono le Parti in questione adottano le misure necessarie per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sul loro territorio. 2. Qualora ad essere competenti per decidere individualmente sulle questioni di ri- conoscimento sono alcuni istituti di insegnamento superiore, o altre entità, ciascuna
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Parte, secondo la propria situazione o struttura costituzionale, comunica il testo della presente Convenzione a detti istituti o entità e adotta tutte le misure possibili per incoraggiarli ad esaminarla e ad applicarne favorevolmente le disposizioni. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano mutatis mu- tandis agli obblighi delle Parti in virtù dei seguenti articoli della presente Conven- zione.
Art. II.2 Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accetta- zione, di approvazione o di adesione, oppure in seguito in qualsiasi altro momento, ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità europea indicano, ad uno dei depositari della presente Convenzione, quali sono le autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento.
Art. II.3 Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere considerata come de- rogante alle disposizioni più favorevoli, contenute in un trattato esistente o futuro, o che dipendano da esso, relative al riconoscimento delle qualifiche rilasciate in una delle Parti, di cui una Parte della presente Convenzione sarebbe o potrebbe diventa- re Parte.
Sezione III: Principi fondamentali per la valutazione delle qualifiche
Art. III.1 1. I titolari delle qualifiche rilasciate in una delle Parti hanno un accesso appro- priato, previa richiesta indirizzata all’organismo competente, alla valutazione di dette qualifiche. 2. A tal proposito, non viene effettuata nessuna distinzione basata segnatamente sul sesso, la razza, il colore, la menomazione, la lingua, la religione, le opinioni politi- che o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale, etnica o sociale dei postulanti, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita o ciascun’ altra situazione, o tutto quanto attinente ad ciascun’ altra circostanza senza alcun rapporto con il valore della qualifica di cui è stato chiesto il riconoscimento. Al fine di garan- tire questo diritto, ciascuna Parte si impegna ad adottare le disposizioni necessarie alla valutazione di ciascuna domanda di riconoscimento delle qualifiche prendendo esclusivamente in considerazione le conoscenze e le attitudini acquisite.
Art. III.2 Ciascuna parte si assicura che le procedure ed i criteri utilizzati nella valutazione ed il riconoscimento delle qualifiche siano trasparenti, coerenti ed affidabili.
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Art. III.3 1. Le decisioni di riconoscimento sono adottate sulla base di informazioni pertinenti relative alle qualifiche di cui viene chiesto il riconoscimento. 2. La responsabilità di fornire le informazioni necessarie incombe, in primo luogo, al postulante che deve fornirle in buona fede. 3. Nonostante la responsabilità del richiedente, su richiesta di quest’ultimo, gli istituti che hanno rilasciato le qualifiche in questione, devono fornire informazioni pertinenti, nei limiti del possibile, a detto richiedente, oltre che agli istituti e autorità competenti del Paese in cui viene chiesto il riconoscimento. 4. Le Parti forniscono le istruzioni a tutti gli istituti di insegnamento appartententi al proprio sistema di insegnamento per dare seguito a ragionevole domanda di in- formazione effettuata in vista della valutazione delle qualifiche ottenute nei detti istituti o, se del caso, esse invitano gli istituti ad agire in tal senso. 5. Spetta all’organismo che intraprende le procedure di valutazione dimonstrare che una domanda non soddisfa le condizioni richieste.
Art. III.4 Al fine di facilitare il riconoscimento delle qualifiche, ciascuna Parte si assicura che delle informazioni chiare e necessarie siano fornite al proprio sistema di insegna- mento.
Art. III.5 Le decisioni di riconoscimento sono adottate entro un lasso di tempo ragionevole, precisato antecedentemente dall’autorità competente in materia di riconoscimento, a partire dal momento in cui tutte le informazioni necessarie all’esame della domanda sono state fornite. In caso di decisione negativa, vengono espressi i motivi del rifiuto ed il richiedente è informato delle misure che potrebbe adottare in vista di un rico- noscimento futuro. In caso di decisione negativa o di mancanza di decisione, il ri- chiedente può fare appello circa la decisione entro un margine di tempo ragionevole.
Sezione IV: Riconoscimento delle qualifiche che danno accesso all’insegnamento superiore
Art. IV.1 Ciascuna Parte riconosce, ai fini dell’accesso ai programmi appartenenti al suo si- stema di insegnamento superiore, le qualifiche rilasciate dalle altre Parti e che soddi- sfano, in queste altre Parti, le condizioni generali di accesso all’insegnamento supe- riore, a meno che non si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra le condizioni di accesso nella Parte in cui la qualifica è stata ottenuta e nella Parte in cui viene richiesto il riconoscimento della qualifica.
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Art. IV.2 In alternativa, è sufficiente che la Parte permetta al titolare di una qualifica rilasciata in una delle altre Parti di ottenere una valutazione di tale qualifica, su richiesta del titolare, ed in questo caso vengono applicate, mutatis mutandis, le disposizioni del- l’articolo IV.1
Art. IV.3 Qualora una qualifica non dà accesso ad alcuni tipi di istituti o di programmi speci- fici di insegnamento superiore nella Parte in cui essa è stata ottenuta, Ciascun’ altra Parte garantisce ai titolari di tale qualifica l’accesso a programmi specifici similari negli istituti facenti parte del proprio sistema di insegnamento superiore, a meno che non si possa provare che esiste una differernmza sostanziale tra le condizioni di ac- cesso nella Parte in cui la qualifica è stata ottenuta e le condizioni di accesso nella Parte in cui viene richiesto il riconoscimento della qualifica.
Art. IV.4 Qualora l’ammissione a particolari programmi di insegnamento superiore dipenda da condizioni specifiche, complementari alle condizioni generali di accesso, le auto- rità competenti della Parte in questione possono imporre queste stesse condizioni complementari ai titolari delle qualifiche ottenute nelle altre Parti, o valutare se i ri- chiedenti in possesso delle qualifiche ottenute nelle altre Parti soddisfano le condi- zioni equivalenti.
Art. IV.5 Qualora i certificati di insegnamento secondario, nella Parte in cui essi sono stati ottenuti, diano accesso all’insegnamento superiore soltanto se accompagnati da atte- stati di riuscita di esami complementari, in quanto condizioni preliminari all’ac- cesso, le altre Parti possono subordinare l’accesso alle stesse condizioni od offrire un’alternativa che permetta di soddisfare le esigenze complementari in seno ai pro- pri sistemi di insegnamento. Ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità europea, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di ac- cettazione, di approvazione o di adesione, od in seguito in qualsiasi momento, pos- sono dichiarare ad uno dei depositari di ricorrere ad alcune disposizioni del presente articolo, indicando le Parti nei confronti delle quali essi intendono applicare detto articolo, oltre che le ragioni che giustificano tale misura.
Art. IV.6 Senza pregiudicare la portata delle disposizioni degli articoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5., l’ammissione a un determinato istituto di insegnamento superiore o a un determinato programma di detto istituto può essere limitata o selettiva. Nel caso in cui l’ammissione ad un istituto e/o a un programma di insegnamento superiore sia selettivo, le procedure di ammissione devono essere concepite in modo tale che la valutazione delle qualifiche estere sia effettuata conformemente ai principi di equità e non discriminazione descritti nella sezione III.
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Art. IV.7 Senza pregiudicare la portata delle disposizioni degli articoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5, l’ammissione ad un determinato istituto di insegnamento superiore può esse- re subordinato alla prova delle competenze linguistiche, della lingua o delle lingue di insegnamento dell’istituto in questione, o di altre specifiche lingue, del richie- dente.
Art. IV.8 Nelle Parti in cui l’accesso all’insegnamento superiore può essere ottenuto sulla ba- se di qualifiche non tradizionali, qualifiche similari ottenute in altre Parti, sono va- lutate allo stesso modo delle qualifiche non tradizionali ottenute nella Parte in cui il riconoscimento è richiesto.
Art. IV.9 Ai fini dell’ammissione ai programmi di insegnamento superiore, ciascuna Parte può stipulare che il riconoscimento delle qualifiche rilasciate da un istituto di insegna- mento estero situato sul suo territorio è subordinato ad alcune condizioni specifiche della legislazione nazionale, o ad accordi specifici conclusi con la Parte di origine di detto istituto.
Sezione V: Riconoscimento dei periodi di studi
Art. V.1 Ciascuna parte riconosce i periodi di studi effettuati in un’altra Parte nell’ambito di un programma di insegnamento superiore. Questo riconoscimento comprende tali periodi di studi in vista del completamento di un programma di insegnamento supe- riore nella Parte in cui il riconoscimento è domandato, a meno che si possa dimo- strare che esiste una differenza sostanziale tra i periodi di studi effettuati in un’altra Parte e la parte del programma di insegnamento superiore che essi sostituirebbero nella Parte in cui è domandato il riconoscimento.
Art. V.2 In alternativa, sarebbe sufficiente che una Parte permettesse ad una persona che ha svolto un periodo di studi nell’ambito di un programma di insegnamento superiore di una altra Parte, di ottenere una valutazione di questo periodo di studi, su richiesta della persona in questione, e, a tale caso, si applicano, mutatis mutandis, le disposi- zioni dell’articolo V.1.
Art. V.3 In particolare, ciascuna Parte facilita il riconoscimento dei periodi di studi quando: a) vi è stato un accordo preventivo tra l’istituto di insegnamento superiore o l’autorità competente responsabile del periodo di studi, da una parte, e,
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dall’altra, l’istituto di insegnamento superiore o l’autorità competente in materia di riconoscimento responsabile del riconoscimento domandato; e b) l’istituto di insegnamento superiore in cui il periodo di studi è stato com- pletato ha rilasciato un certificato o che attestano che lo studente ha soddi- sfatto le esigenze richieste per detto periodo di studi.
Sezione VI: Riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore
Art. VI.1 Nella misura in cui una decisione di riconoscimento è basata sulle conoscenze e sulle abilità certificate da una qualifica di insegnamento superiore, ciascuna Parte ri- conosce le qualifiche di insegnamento superiore conferite in un’altra Parte, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra la qualifica di cui viene domandato il riconoscimento ed il riconoscimento corrispondente nella Parte in cui viene domandato tale riconoscimento.
Art. VI.2 In alternativa, è sufficiente che una Parte permetta al titolare di una qualifica di in- segnamento superiore rilasciata in una delle altre Parti di ottenere una valutazione di detta qualifica, su richiesta del titolare, e a tal caso, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo VI.1.
Art. VI.3 Il riconoscimento, di una Parte, di una qualifica di insegnamento superiore rilasciata da un’altra Parte comporta o una o entrambe le condizioni qui di seguito: a) l’accesso ad alcuni studi complementari dell’insegnamento superiore, com- presi esami ed afferenti, e/o alla preparazione al dottorato, alle stesse condi- zioni che sono applicate ai titolari di qualifiche della Parte in cui viene do- mandato il riconoscimento; b) l’uso di un titolo accademico, fatte salve le leggi o regolamenti della Parte, o di una giurisdizione della Parte in cui viene domandato il riconoscimento. Inoltre, il riconoscimento può facilitare l’accesso al mercato del lavoro, fatte salve le leggi e regolamenti della Parte, o di una giurisdizione della Parte, in cui è doman- dato il riconoscimento.
Art. VI.4 La valutazione, effettuata da una Parte, di una qualifica di insegnamento superiore rilasciata in un’altra Parte può assumere una delle forme seguenti: a) pareri rilasciati a fini di impiego; b) pareri rivolti ad un istituto di insegnamento ai fini dell’ammissione ai suoi programmi;
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c) pareri destinati ad ciascun’ altra autorità competente in materia di ricono- scimento.
Art. VI.5 Trattandosi del riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore rilasciate da un istituto di insegnamento superiore situato sul suo territorio, ciascuna Parte può subordinare tale riconoscimento ad alcune condizioni specifiche della legislazione nazionale o ad accordi specifici conclusi con la Parte di origine di detto istituto.
Sezione VII: Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati, degli sfollati e delle persone assimilate ai rifugiati
Art. VII Ciascuna Parte adotta tutte le misure possibili e ragionevoli nell’ambito del proprio sistema educativo, in conformità alle disposizioni costituzionali, legali ed ammini- strative, per elaborare procedure appropriate che permettano di valutare in modo equo ed efficace se i rifugiati, gli sfollati e le persone assimilate ai rifugiati, soddi- sfano le condizioni richieste per l’accesso all’insegnamento superiore, il prosegui- mento di programmi di insegnamento superiore complementari o l’esercizio di un’attività professionale, e questo anche qualora le qualifiche ottenute in una Parte non possano essere provate da documenti che le certifichino.
Sezione VIII: Informazione sulla valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore
Art. VIII.1 Ciascuna parte fornisce l’informazione necessaria per ciascun istituto appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore e su ciascun programma organizzato da detto istituto, al fine di permettere alle autorità competenti delle altre Parti di ve- rificare se la qualità delle qualifiche rilasciate da questi istituti giustifica il ricono- scimento nella Parte in cui viene domandato detto riconoscimento. Questa informa- zione può presentarsi nei modi seguenti: a) nel caso in cui le Parti abbiano stabilito un sitema ufficiale di valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore: informazione sui metodi e risultati di tale valutazione e sulle norme di qualità specifiche ad ciascun tipo di istituto di insegnamento superiore che rilascia qualifiche di insegnamento superiore, e specifiche ad ciascun programma che possa con- durvi; b) nel caso in cui le Parti non abbiano stabilito un sistema ufficiale di valuta- zione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore: informazione
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sul riconoscimento delle diverse qualifiche ottenute in ogni stabilimento o mediante qualsiasi programma che appartiene al loro sistema di insegna- mento superiore.
Art. VIII.2 Ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie per stabilire, aggiornare e diffonde- re: a) una tipologia dei vari tipi di istituto di insegnamento superiore che appartie- ne al proprio sistema di insegnamento superiore, ivi incluse le caratteristiche specifiche di ciascun tipo di istituto; b) una lista degli istituti (pubblici e privati) riconosciuti come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superiore, che attesti la capacità di rilascia- re vari tipi di qualifiche così come le condizioni richieste per l’accesso ad ciascun tipo di istituti e di programmi; c) una descrizione dei programmi di insegnamento superiore; d) una lista degli istituti di insegnamento situati fuori dal proprio territorio e che essa condidera come appartenenti al proprio sistema di insegnamento.
Sezione IX: Informazione in materia di riconoscimento
Art. IX.1 Al fine di facilitare il riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore, le Parti si impegnano a stabilire sistemi trasparenti che permettano una descrizione dettagliata delle qualifiche rilasciate.
Art. IX.2 1. Riconosciuta la necessità di disporre di informazioni adeguate, precise ed aggior- nate, ciascuna Parte istituisce o mantiene un centro di informazione e notifica, ad uno dei depositari, questa istituzione o qualsiasi modifica ad essa relativa.
2. In ciascuna Parte, il centro nazionale di informazione:
a) facilita l’accesso a informazioni esatte ed affidabili sul sistema di insegna- mento superiore e le qualifiche del Paese in cui esso è situato; b) facilita l’accesso alle informazioni sui sistemi di insegnamento superiore e le qualifiche delle altre Parti; c) fornisce consigli o informazioni in materia di riconoscimento e valutazione delle qualifiche, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali. 3. Ciascun centro nazionale di informazione deve avere a sua disposizione i mezzi necessari per l’adempimento delle funzioni.
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Art. IX.3 Le parti incoraggiano, tramite i centri nazionali di informazione o mediante altri mezzi, l’utilizzo, da parte degli istituti di insegnamento superiore delle Parti, del Supplemento al Diploma dell’UNESCO/Consiglio d’Europa o di ciascun altro documento similare.
Sezione X: Meccanismi di applicazione
Art. X.1 Gli organi qui di seguito, sorvegliano, promuovono e facilitano l’applicazione della Convenzione: a) il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea; b) la Rete Europea dei Centri Nazionali di informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica (la rete ENIC istituita mediante decisione del Consi- glio dei Ministri del Consiglio d’Europa il 9 giugno 1994 e dal Comitato re- gionale per l’Europa dell’UNESCO il 18 giugno 1994).
Art. X.2
1. Il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative
all’insegnamento superiore nella regione europea (qui di seguito «Il Comitato»), è istituito mediante la presente Convenzione. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna Parte. 2. Ai fini dell’articolo X.2, il termine «Parte» non si applica alla Comunità europea. 3. Gli Stati di cui nell’articolo XI.1.1 e la Santa Sede, non sono Parti della presente Convenzione, la Comunità europea ed il Presidente della Rete ENIC possono parte- cipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori. I rappresentanti di orga- nizzazioni governative o non governative attive nell’ambito del riconoscimento a li- vello della Regione possono parimenti essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori. 4. Il Presidente del Comitato regionale dell’UNESCO per l’applicazione della Con- venzione sul riconoscimento degli studi o diplomi relativi all’insegnamento superio- re negli Stati appartenenti alla Regione Europa sarà parimenti invitato a partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatore.
5. Il Comitato promuove l’applicazione della presente Convenzione e sorveglia la
sua applicazione. A tale scopo, esso può adottare, alla maggioranza delle Parti, alcu- ne raccomandazioni, dichiarazioni, protocolli e codici di pratica per coadiuvare le autorità competenti delle Parti nell’applicazione della Convenzione e nell’esame delle domande di riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore. Sebbene le Parti non siano vincolate da questi testi, esse si impegnano ad applicarli, sottoporli all’attenzione delle autorità competenti ed incoraggiarne l’applicazione. Il Comitato domanda il parere della Rete ENIC prima di adottare le decisioni.
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6. Il Comitato risponde agli organi competenti del Consiglio d’Europa e del-
l’UNESCO.
7. Il Comitato assicura il collegamento con i Comitati Regionali dell’UNESCO per
l’applicazione delle Convenzioni sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore adottati sotto gli auspici dell’UNESCO.
8. Il quorum è raggiunto quando la maggioranza delle Parti è presente.
9. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Esso si riunisce in sessione or- dinaria almeno una volta ogni tre anni. Il Comitato si riunisce per la prima volta en- tro un anno a partire dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione. 10. Il Segretariato del Comitato è affidato congiuntamente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e al Direttore generale dell’UNESCO.
Art. X.3
1. Ogni Parte designa come membro della Rete europea dei centri nazionali di in-
formazione sulla mobilità ed il riconoscimento accademici (la rete ENIC), il centro nazionale di informazione istituito o mantenuto nella Parte in virtù dell’arti- colo IX.2. Nell’ipotesi in cui più di un centro nazionale di informazione sia creato o mantenuto in una Parte in virtù dell’articolo IX.2, tutti questi centri sono membri della Rete, tuttavia i centri nazionali di informazione in questione dispongono di un solo voto. 2. La rete ENIC, nella sua composizione limitata ai centri nazionali di informazione delle Parti della presente Convenzione, apporta il suo sostegno e la sua collabora- zione nell’applicazione pratica della Convenzione da parte delle autorità nazionali competenti. La Rete si riunisce almeno una volta all’anno in sessione plenaria. Elegge il Presidente e l’Ufficio conformemente al suo mandato. 3. Il Segretariato della Rete ENIC è affidato congiuntamente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e al Direttore generale dell’UNESCO. 4. Le Parti collaborano, attraverso la Rete ENIC, con i centri nazionali di informa- zione delle altre Parti, segnatamente permettendo loro di raccogliere ogni informa- zione utile alla realizzazione delle attività dei centri nazionali di informazione relati- vi al riconoscimento e alla mobilità accademica.
Sezione XI: Clausole finali
Art. XI.1
1. La presente Convenzione è aperta alla firma:
a) degli Stati membri del Consiglio d’Europa; b) degli Stati membri della Regione Europa dell’UNESCO;
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c) di ciascun altro firmatario, Stato contraente o parte della Convenzione cultu- rale europea9 del Consiglio d’Europa e/o alla Convenzione dell’UNESCO sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’insegnamento supe- riore negli Stati della Regione Europa, invitati a partecipare alla Conferenza diplomatica incaricata dell’adozione della presente Convenzione. 2. Tali Stati e la Santa Sede possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da: a) firma, senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o b) firma, sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o c) adesione. 3. La firma avviene presso uno dei depositari. Gli strumenti di ratifica, di accetta- zione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso uno dei depositari.
Art. XI.2 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo sca- dere del periodo di un mese dopo che cinque Stati, di cui almeno tre membri del Consiglio d’Europa e/o della Regione Europa dell’UNESCO, hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione. Essa entra in vigore, per ciascun altro Stato, il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di un mese dopo la data del proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione.
Art. XI.3 1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato, diverso da quelli appartenenti alle categorie enumerate nell’articolo XI.1, può presentare una domanda di adesione alla Convenzione. Ciascuna domanda in tal senso deve essere comunicata ad uno dei depositari, che la trasmette alle Parti tre mesi prima della ri- unione del Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea. Il depositario informerà parimenti il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e il Consiglio esecutivo dell’UNE- SCO. 2. La decisione di invitare uno Stato, che ha presentato la domanda, ad aderire alla presente Convenzione è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti.
3. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, la Comunità europea può
aderirvi, previa richiesta dei suoi Stati membri inviata ad uno dei depositari. In que- sto caso, l’articolo XI.3.2 non si applica. 4. Per ciascuno Stato che aderisce, e per la Comunità europea, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese in seguito al deposito dello strumento di adesione presso uno dei depositari.
9 RS 0.440.1
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Art. XI.4
1. Le Parti della presente Convenzione, che sono al contempo Parti di una o più
Convenzioni qui di seguito: Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università (1953, STE n. 15) e Protocollo aggiuntivo (1964, STE n. 49); Convenzione europea sull’equivalenza dei periodi di studi universitari (1956, STE n. 21); Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (1959, STE n. 32); Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e gli Stati Europei adiancenti al Mediter- raneo (1976); Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa (1979); Convenzione europea sull’equivalenza generale dei periodi di studi universitari (1990, STE n. 138); a) applicano le disposizioni della presente Convenzione nelle relazioni recipro- che, b) continueranno ad applicare la Covenzione sopra menzionata, di cui esse so- no già Parti, nelle relazioni con altri Stati, Parti di dette Convenzioni ma non della presente.
2. Le Parti della presente Convenzione si impegnano a non diventare Parti delle
Convenzioni menzionate nel paragrafo 1, di cui esse non sono ancora Parti, ad ecce- zione della Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e gli Stati europei adiacenti al Mediterraneo.
Art. XI.5 1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o a quello del deposito dello stru- mento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i ter- ritori a cui si applica la presente Convenzione. 2. In seguito, ciascuno Stato può, in qualsiasi altro momento, mediante una dichia- razione indirizzata ad uno dei depositari, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ciascun altro territorio. La Convenzione entra in vigore, nei confronti di questo territorio, il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data di ricezione di tale dichiarazione da parte del depositario. 3. Ciascuna dichiarazione effettuata in virtù dei due paragrafi precedenti, nei con- fronti di ciascun territorio designato in detta dichiarazione, può essere ritirata me- diante notifica ad uno dei depositari.
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Art. XI.6
1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione
mediante notifica indirizzata ad uno dei depositari. 2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del pe- riodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del deposita- rio. Tuttavia, tale denuncia non ha effetto sulle decisioni di riconoscimento adottate antecedentemente in virtù delle disposizioni della presente Convenzione. 3. L’estinguersi della presente Convenzione o la sospensione della sua applicazione quale conseguenza della violazione di una Parte di una disposizione fondamentale per la realizzazione dello scopo o dell’obbiettivo della Convenzione avvengono conformemente al diritto internazionale.
Art. XI.7
1. Ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità europea possono, al momento della
firma o a quello del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di ap- provazione o di adesione, dichiarare di riservarsi il diritto di non applicare, parzial- mente o totalmente, uno o più Articoli qui di seguito della presente Convenzione: Articolo IV.8 Articolo V.3 Articolo VI.3 Articolo VIII.2 Articolo IX.3 Nessuna riserva può essere formulata. 2. Ciascuna Parte che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente, può recedere integralmente o parzialmente mediante notifica indirizzata ad uno dei depositari. Il recesso prende effetto dal momento della ricezione della notifica da parte del depositario. 3. Se una Parte ha formulato una riserva nei confronti di una disposizione della pre- sente Convenzione, essa non può esigerne l’applicazione da un’altra Parte, tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, esigere l’applicazione di detta di- sposizione nella misura in cui è stata accettata.
Art. XI.8 1. Il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’in- segnemento superiore nella regione europea può adottare dei progetti di emenda- mento della presente Convenzione mediante decisione alla maggioranza dei due ter- zi delle Parti. Ogni emendamento così adottato è incorporato in un Protocollo della presente Convenzione. Il Protocollo ne specifica le modalità di entrata in vigore che necessitano in ogni caso dell’accordo delle Parti affinché queste ultime siano legate dal Protocollo.
2. Nessun emendamento può essere apportato alla sezione III della presente Con-
venzione in virtù della procedura nel paragrafo 1 sopra riportato.
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3. Ogni proposta di emendamento deve essere comunicata ad uno dei depositari,
che la trasmette alle Parti almeno tre mesi prima della riunione del Comitato. Il de- positario ne informa parimenti il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e il Consiglio Esecutivo dell’UNESCO.
Art. XI.9 1. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ed il Direttore generale dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura sono i de- positari della presente Convenzione. 2. Il depositario presso cui è depositato un atto, una notifica o una comunicazione notifica alle Parti della presente Convenzione, così come agli altri Stati membri del Consiglio d’Europa e/o della Regione Europa dell’UNESCO: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione in virtù delle disposizioni degli articoli XI.2 e XI.3.4; d) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell’articolo XI.7 ed il recesso da ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni dell’articolo XI; e) ogni denuncia della presente Convenzione in applicazione dell’articolo XI.6; f) ogni dichiarazione effettuata in virtù delle disposizioni dell’articolo II.1 o dell’articolo II.2; g) ogni dichiarazione effettuata in virtù delle disposizioni dell’articolo IV.5; h) ogni domanda di adesione presentata in virtù dell’articolo XI.3; i) ogni proposta effettuata in virtù dell’articolo XI.8; j) ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione alla presente Conven- zione. 3. Il depositario che riceve una comunicazione o procede ad una notifica in virtù delle disposizioni della presente Convenzione ne informa immediatamente l’altro depositario.
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In fede di che, i rappresentanti qui di seguito, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Lisbona, l’11 aprile 1997, in inglese, francese, russo e spagnolo, i quattro testi facenti ugualmente fede, in due esemplari, di cui uno è depositato presso gli ar- chivi del Consiglio d’Europa e l’altro negli archivi dell’Organizzazione delle Nazio- ni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, e di cui una copia certificata conforme è consegnata a tutti gli Stati menzionati nell’Articolo XI.1, alla Santa Sede ed alla Comunità europea, così come al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Seguono le firme
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Campo d’applicazione il 1° maggio 2002
Stati parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Firma senza riserva di ratifica (Fi)
Austria* 3 febbraio 1999 1° aprile 1999 Azerbaigian* 10 marzo 1998 1° febbraio 1999 Bulgaria* 19 maggio 2000 1° luglio 2000 Cipro 21 novembre 2001 1° gennaio 2002 Estonia* 1° aprile 1998 1° febbraio 1999 Francia 4 ottobre 1999 1° dicembre 1999 Gerorgia 13 ottobre 1999 1° dicembre 1999 Islanda 21 marzo 2001 1° maggio 2001 Kazachistan 7 ottobre 1998 1° febbraio 1999 Lettonia* 20 luglio 1999 1° settembre 1999 Liechtenstein* 1° febbraio 2000 A 1° aprile 2000 Lituania 17 dicembre 1998 1° febbraio 1999 Lussemburgo* 4 ottobre 2000 1° dicembre 2000 Moldova* 23 settembre 1999 1° novembre 1999 Norvegia* 29 aprile 1999 1° giugno 1999 Portogallo 15 ottobre 2001 1° dicembre 2001 Repubblica Ceca* 15 dicembre 1999 1° febbraio 2000 Romania* 12 gennaio 1999 1° marzo 1999 Russia 25 maggio 2000 1° luglio 2000 Santa-Sede* 28 febbraio 2001 1° luglio 2001 Slovacchia* 13 luglio 1999 1° settembre 1999 Slovenia* 21 luglio 1999 1° settembre 1999 Svezia 28 settembre 2001 1° novembre 2001 Svizzera* 24 marzo 1998 Fi 1° febbraio 1999 Ucraina* 14 aprile 2000 1° giugno 2000 Ungheria* 4 febbraio 2000 1° aprile 2000 * Dichiarazioni: vedi qui appresso.
Dichiarazioni Austria Art. II.2 Le autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconosci- mento sono gli organi delle università, dei «Fachhochschul-Studiengänge» o del «Fachhochschulrat» (consiglio consultivo per gli affari della «Fachhochschule»).
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Art. IV.5 L’Austria ricorre alle disposizioni di detto articolo per i certificati di insegnamento secondario della Grecia (fino all’entrata in vigore in Grecia della legge sul lyceum unificato) e della Turchia. Art. VIII.1 L’Austria è Parte ai sensi del capoverso a, poiché ha stabilito un sistema ufficiale di valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore, con valutazioni distinte per le università e per i «Fachhochschul-Studiengänge». Art. VIII.2 Le categorie di informazione menzionate nell’articolo sono disponibili in Austria. Art. IX.2 Il centro nazionale di informazione dell’Austria in materia di riconoscimento è: NARIC AUSTRIA Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Abteilung VII/D/3 Teinfaltstrasse 8 A-1014 Wien Tel. 00431.53120/5920 Fax 00431.53120/7890
Azerbaigian Conformemente all’articolo X.2 della Convenzione, il Presidente della Repubblica di Azerbaigian, con il decreto n. 346 del 6 marzo 2000, ha designato il Ministero dell’Istruzione quale rappresentante della Repubblica di Azerbaigian nel Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea. Il Ministero dell’Istruzione informa le autorità competenti degli altri Stati contraenti sul sistema e sulle qualifiche di insegnamento superiore della Repubblica di Azerbaigian. L’indirizzo dell’autorità competente è il seguente: Ministero dell’Istruzione 370008, Kathai av., 49, Baku, Azerbaigian Tel. +(994 12)93 66 60, 93 19 66, 93 72 66 Fax +(994 12)93 80 97
Bulgaria Art. II.2 Le autorità competenti per decidere sulle questioni di riconoscimento delle qualifi- che sono il Ministero dell’Educazione e della Scienza della Repubblica di Bulgaria e le Scuole superiori.
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Art. IX.2 Nella Repubblica di Bulgaria la funzione di centro nazionale di informazione è as- solta dal Centro nazionale di informazione per il riconoscimento accademico presso la Direzione «Attività internazionali» del Ministero dell’Educazione e della Scienza. Indirizzo:
2 A, bd. Kniaz,
Dondoukov Sofia 1000 Tel. +359.2.9880.494 Fax +359.2.9880.600 E-mail: intcoop@minedu.govern.bg
Estonia Per quanto concerne la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea, il Ministero dell’Istruzione dell’Estonia dichiara che, conformemente all’articolo II.2, l’autorità competente in Estonia per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento è il Centro ENIC/NARIC Kohtu 6 Tallin 10130 Tel. + 372 6 962 415 Fax + 372 6 692 426 Internet: http://www.euedu.ee/socrates/english/naric/ Il centro nazionale di informazione ai sensi dell’articolo IX.2 della Convenzione è integrato nel Centro ENIC/NARIC.
Lettonia Art. II.2 Le autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione sono gli istituti di inse- gnamento superiore. Le decisioni sono adottate in base a una dichiarazione di rico- noscimento rilasciata dal Centro di informazione accademica ENIC/NARIC della Lettonia, il cui indirizzo è: Valnu str. 2, Riga LV-1050, Lettonia Tel. +371-722 51 55 Fax +371-722 10 06 E-mail: aic@aic.lv Internet: http://www.aic.lv
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Liechtenstein Art. II.2 Nel Liechtenstein la competenza decisionale in materia di riconoscimento spetta in prima istanza agli organi della «Fachhochschule» e agli istituti di insegnamento superiore, in seconda istanza all’Ufficio delle questioni scolastiche, rispettivamente al Governo del Principato. Il Principato del Liechtenstein adotta le disposizioni necessarie per stabilire, aggior- nare e diffondere le categorie di informazione menzionate nei rispettivi articoli. Art. IX.2 Il centro nazionale di informazione del Liechtenstein in materia di riconoscimento è il seguente: ENIC/NARIC Liechtenstein Schulamt Herrengasse 2 FL – 9490 Vaduz Tel. +423-236.67.58 Fax +423-236.67.71
Lussemburgo Art. II.2 L’autorità lussemburghese competente per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento è: Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 20, montée de la Pétrusse L – 2273 Luxembourg Tel. 00 352 478 66 33
Moldavia Per quanto concerne la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Moldavia dichiara che, conformemente all’articolo II.2, l’auto- rità competente per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento è il Ministero dell’Educazione e della Scienza della Repubblica di Moldavia.
Norvegia In virtù dell’articolo II.2 della Convenzione, la Norvegia dichiara che le autorità competenti in Norvegia per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconosci- mento sono le seguenti: Le persone titolari di un diploma di un’università straniera che non rientra nell’am- bito delle disposizioni dell’Atto n. 22 del 12 maggio 1995 concernente le università
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e gli istituti universitari possono rivolgersi agli istituti contemplati da tali disposi- zioni per il riconoscimento del loro diploma o della loro formazione in quanto parte integrante di un diploma generale o equivalente a un diploma, a una formazione professionale o a qualsiasi altro programma di educazione proposto dall’istituto. L’Atto n. 22 del 12 maggio 1995 concernente le università e gli istituti universitari si applica a: – università: Università di Oslo, Università di Bergen, Università norvegese delle scienze e delle tecnologie, e Università di Tromsø con l’Istituto supe- riore norvegese di scienze della pesca; – istituti universitari: Scuola di architettura di Oslo, Scuola norvegese di eco- nomia e amministrazione aziendale, Istituto superiore norvegese dell’educa- zione fisica e dello sport, Istituto superiore norvegese di agricoltura, Acca- demia di musica dello Stato norvegese e Scuola norvegese di scienza veteri- naria; – istituti statali: Istituto superiore Agder, Istituto superiore di Akershus, Isti- tuto superiore di Bergen, Istituto superiore di Bodø, Istituto superiore di Buskerud, Istituto superiore di Finnmark, Istituto superiore di Gjøvik, Isti- tuto superiore di Harstad, Istituto superiore di Hedmark, Istituto superiore di Lillehammer, Istituto superiore di Molde, Istituto superiore di Narvik, Isti- tuto superiore di Nesna, Istituto superiore di Nord-Trøndelag, Istituto supe- riore di Oslo, Istituto superiore di Sogn og Fjordane, Istituto superiore di Stavanger, Istituto superiore di Stord/Haugesund, Istituto superiore di Sør- Trøndelag, Istituto superiore di Telemark, Istituto superiore di Tromsø, Isti- tuto superiore di Vestfold, Istituto superiore di Østfold, Istituto superiore di Ålesund e Istituto superiore di Saami; – istituti d’arte: Istituto nazionale di arte e disegno, Bergen, e Istituto nazio- nale delle belle arti, dei mestieri manuali e del design, Oslo. Periodo di vali- dità: 1° giugno 1999 - 18 settembre 2000. Dichiarazione contenuta in una lettera del Ministero degli Affari Esteri della Norve- gia, datata 13 settembre 2000, registrata presso il Segretariato generale il 18 settembre 2000. Conformemente all’Atto n. 22 del 12 maggio 1995 concernente le università e gli istituti universitari, le autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in ma-
teria di riconoscimento sono gli istituti di insegnamento superiore. Tale atto si appli- ca a: – università: Università di Oslo, Università di Bergen, Università norvegese delle scienze e delle tecnologie, Università di Tromsø con l’Istituto superio- re norvegese di scienze della pesca; – istituti universitari specializzati: Scuola di architettura di Oslo, Scuola nor- vegese di economia e amministrazione aziendale, Scuola norvegese di scien- ze sportive, accademia norvegese di musica, Scuola norvegese di scienza veterinaria, Università norvegese per l’agricoltura; – istituti universitari: Istituto universitario di Agder, Istituto universitario di Akershus, Istituto universitario di Bergen, Istituto universitario di Bodø,
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Istituto universitario di Buskerud, Istituto universitario di Finnmark, Istituto universitario di Gjøvik, Istituto universitario di Harstad, Istituto universitario di Hedmark, Istituto universitario di Lillehammer, Istituto universitario di Molde, Istituto universitario di Narvik, Istituto universitario di Nesna, Isti- tuto universitario di Nord-Trøndelag, Istituto universitario di Oslo, Istituto universitario di Sogn og Fjordane, Istituto universitario di Stavanger, Istituto universitario di Stord/Haugesund, Istituto universitario di Sør-Trøndelag, Istituto universitario di Telemark, Istituto universitario di Tromsø, Istituto universitario di Vestfold, Istituto universitario di Østfold, Istituto universita- rio di Volda, Istituto universitario di Ålesund, Istituto universitario di Saa- mi; – istituti nazionali d’arte: Istituto d’arte di Bergen, Istituto d’arte di Oslo. Il centro nazionale di informazione della Norvegia è il seguente: Centro nazionale di informazione accademica Network Norway Council P.O. Box 8150 Dep.
0032 Oslo
Norvegia Tel. +47 210 818 60 Fax +47 210 218 02 Internet: http://www.nnr.no
Repubblica Ceca Conformemente all’articolo XI.7 della Convenzione, la Repubblica Ceca acconsente ad essere vincolata agli obblighi risultanti dalla Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea. In virtù dell’articolo X.1 della Convenzione, la Repubblica Ceca nomina, come rap- presentante della Repubblica Ceca nel Comitato della Convenzione sul riconosci- mento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea, la signora Helena Šebkovà, direttrice del Centro di insegnamento superiore di Praga. Indirizzo: 8/XåLFNpKRVHPLQiUH
118 00 Praha 1
Tel. 00420 2 543573 Fax 00420 2 551945 E-mail: sebkova@csvs.cz
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Conformemente all’articolo X.3 della Convenzione, la Repubblica Ceca designa, come membro della Rete europea dei centri nazionali di informazione sulla mobilità e il riconoscimento accademici, il Centro di equivalenza dei documenti concernenti l’insegnamento del Centro di insegnamento superiore di Praga. Indirizzo: 8/XåLFNpKRVHPLQiUH
118 00 Praha 1.
Tel. 00420 2 532332 Fax 00420 2 551945 E-mail: skuhrova@csvs.cz
Romania In virtù dell’articolo II.2 della Convenzione, la Romania dichiara che l’autorità competente per adottare decisioni in materia di riconoscimento delle qualifiche rela- tive all’insegnamento superiore è il: Centro nazionale di riconoscimento e equivalenza dei diplomi – ENIC/NARIC
30 rue Général Berthelot
Bucarest Romania Tel./Fax +401 313 26 77 E-mail: girbea@men.edu.ro
Santa Sede Conformemente all’articolo II.2, la Santa Sede dichiara che le sue autorità sono competenti per adottare decisioni in materia di riconoscimento. L’organo dell’au- torità centrale cui spetta questa competenza è la Congregazione per l’Educazione Cattolica. La corrispondenza va inviata a: Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica
00120 Città del Vaticano,
Città del Vaticano Tel. +39.0669884167 Fax +39.0669884172 e-mail educatt@ccatheduc.va Gli istituti accademici della Santa Sede contemplati dalla Convenzione si trovano in diversi Paesi e dipendono dalla Santa Sede per quanto attiene alle condizioni di iscrizione, ai programmi di studio e al rilascio dei titoli. La Santa Sede si riserva il diritto di non applicare l’articolo IX.3, conformemente alle disposizioni dell’articolo XI.7.1.
Slovacchia In virtù dell’articolo IX.2 della Convenzione, il Governo della Slovacchia dichiara che la funzione di centro nazionale di informazione è assolta dal Centro per l’equi- valenza dei diplomi, Istituto di informazione e di previsione (Stredisko pre ekviva- lenciu dokladov o vzdelaní Ústavu informácií a prognóz školstva), il cui indirizzo è:
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Staré grunty 52,
842 44 Bratislava,
Repubblica Slovacca Tel./Fax 00421 7 6542 6521 Conformemente all’articolo II.2 della Convenzione, il Governo della Slovacchia di- chiara che le autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in materia di ri- conoscimento sono le seguenti: Autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento in conformità all’articolo II.2, sezione II «Competenza delle autorità» a. Qualifiche che danno accesso all’insegnamento superiore Krajský úrad v Bratislave (Ufficio regionale di Bratislava) Staromestská 6
812 71 Bratislava
Repubblica Slovacca Tel. +421 7/593 121 85 Fax +421 7/531 009 72 Krajský úrad v Trnave (Ufficio regionale di Trnava) Kollárova 8
917 00 Trnava
Repubblica Slovacca Tel. +421 805/55 64 401 Fax +421 805/55 12 320 Krajský úrad v Trencíne (Ufficio regionale di Trencín) Hviezdoslavova 3
911 49 Trencín
Repubblica Slovacca Tel. +421 831/411 401 Fax +421 831/534 686 Krajský úrad v Nitre (Ufficio regionale di Nitra) Štefánikova 69
949 68 Nitra
Repubblica Slovacca Tel. +421 87/522 879 Fax +421 87/515 329 J.Krála 4 äLOLQD Repubblica Slovacca Tel. +421 89/67 77 374 Fax +421 89/48 138
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Krajský úrad v Banskej Bytrici (Ufficio regionale di Banská Bystrica) Nám.L.Štúra 1
975 41 Banská Bystrica
Repubblica Slovacca Tel. +421 88/43 06 407 Fax +421 88/43 06 407 Krajský úrad v Prešove (Ufficio regionale di Prešov) Levocská 3
080 73 Prešov
Repubblica Slovacca Tel. +421 91/713 443 Fax +421 91/711 033 Krajský úrad v Kosišiach (Ufficio regionale di Košice) Komenského 52
041 70 Košice
Repubblica Slovacca Tel. +421 95/60 01 601 Fax +421 95/63 36 718 b. Qualifiche di insegnamento superiore i. Istituti di insegnamento superiore Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Università Matej Bel di Banská Bystrica) Národná ul. 12
974 01 Banská Bystrica
Repubblica Slovacca Tel. +421 88/412 33 67, 412 32 95 Fax +421 88/ 415 E-mail: tomecek@rekt.umb.sk Univerzita Komenského v Bratislave (Università Comenius di Bratislava) Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
Repubblica Slovacca Tel. +421 7/304 111 Fax +421 7/363 836 E-mail: Ferdinand.Devinsky@rec.uniba.sk Ekonomická univerzita v Bratislave (Università per studi di economia di Bratislava) Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Repubblica Slovacca Tel. +421 7/6729 5111, 6729 1111 Fax +421 7/847 348 E-mail: stern@euba.sk
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Slovenská technická univerzita v Bratislave (Università tecnica slovacca di Bratislava) Vazovova 5
813 43 Bratislava
Repubblica Slovacca Tel. +421 7/359 4110 Fax +421 7/3594 677 E-mail: hudoba@cvt.stuba.sk Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach (Università Pavol Josef Šafarik di Košice) Šrobárová ulica 2
041 90 Košice
Repubblica Slovacca Tel. +421 95/62 22 602 Fax +421 95/766 959 E-mail: podhrads@kosice.upis.sk Universita veterinárskeho lekárstva v Košiciach (Università di medicina veterinaria di Košice) Komenského 73
041 81 Košice
Repubblica Slovacca Tel. +421 95/62 29 924 Fax +421 95/ 63 23 666 E-mail: rektor@uvm.sk Technická univerzita v Košiciach (Università tecnica di Košice) Letná 9
042 00 Košice
Repubblica Slovacca Tel. +421 95/63 22 485, 63 31 813, 60 22 001 Fax +421 95/63 32 748 E-mail: somora@tuke.sk Slovenská polnohospohárska univerzita v Nitre (Università slovacca di agricoltura a Nitra) Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Repubblica Slovacca Tel. +421 87/511 751-4, 512 251-4 Fax +421 87/511 560 E-mail: Miroslav.Zima@uniag.sk Trnavská univerzita v Trnave (Università di Trnava a Trnava) Hornopotocná 23
918 43 Trnava
Repubblica Slovacca Tel. +421 805/55 11 672 Fax +421 805/511 129 E-mail: Isoltés@truni.sk
Insegnamento superiore nella regione europea RU 2002
äLOLQVNiXQLYHU]LWDYäLOLQH (Università di Zilina a Zilina) Moizesova 20 äLOLQD Repubblica Slovacca Tel. +421 89/622 758 Fax +421 89/477 02 E-mail: rektor@utcu.sk Technická univerzita vo Zvolene (Università tecnica di Zvolen) Masarykova 24
960 53 Zvolen
Repubblica Slovacca Tel. +421 855/274 22 Fax +421 855/200 27 E-mail: rektor@vsld.tuzvo.sk Univerzita Konštantína filozofa v Nitre (Università del filosofo Constantin a Nitra) Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Repubblica Slovacca Tel. +421 87/514 755-9 Fax +421 87/511 243 E-mail: rektor@ukf.sk Akadémia policajného zboru (Accademia di polizia) Sklabinská 1
831 06 Bratislava
Repubblica Slovacca Tel. +421 7/44 88 83 72 Fax +421 7/286 220 E-mail: chalka@minv.sk Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši (Accademia militare di Liptovský Mikuláš) Demanovská cesta, P.O.Box: 761
031 19 Liptovský Mikuláš
Repubblica Slovacca Tel. +421 849/55 22 234-35 Fax +421 849/522 237 E-mail: rektor@valm.sk Prešovská univerzita (Università di Presov) Nám. legionárov 3
080 01 Prešov
Repubblica Slovacca Tel. +421 91/733 106, 733 260 Fax +421 91/732 054 E-mail: reckarol@unipo.sk Rettore: PhDr. Karol Fec, CSc E-mail: feckarol@unipo.sk
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Vysoká škola muzichých umení v Bratislave (Accademia delle arti dello spettacolo di Bratislava) Ventúrska 3
814 01 Bratislava
Repubblica Slovacca Tel. +421 7/544 323 06 Fax +421 7/544 301 25 E-mail: rektor@netlab.sk Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (Accademia di arti e disegno di Bratislava) Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Repubblica Slovacca Tel. +421 7/544 322 51 Fax +421 7/533 23 40 E-mail: rektor@vsvu.afad.sk Univerzita St. Cyrila a Metoda v Trnave (Università di St. Cyril e Methodius a Trnava) Námestie J. Herdu 2
917 00 Trnava
Repubblica Slovacca Tel. +421 805/5565 111 Fax +421 805/565 122 E-mail: podolak@ucm.sk Akademia umení v Banskej Bytrici (Accademia d’arte di Banská Bystrica) Ul. J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
Repubblica Slovacca Tel. +421 88/743 302 Fax +421 88/743 305 E-mail: petrutova@aku.sk Vojenská letecká akadémia Generála Milana Ratislava Štefánika v Koši- ciach (Accademia di aviazione Generale Miroslav Rastislav Štefanik di Košice) Rampová 7
041 21 Košice
Repubblica Slovacca Tel. +421 95/633 91 18 Fax +421 95/633 91 18 E-mail: rektor@vlake.army.sk
Insegnamento superiore nella regione europea RU 2002
Trencianska univerzita v Trencíne (Università di Trencín a Trencín) Študentská 2
911 50 Trencín
Repubblica Slovacca Tel. +421 831/400 503, 400 111 Fax +421 831/400 102 E-mail: plander@muni.sk .DWROtFNDXQLYHU]LWDY5XåRPEHUNX (Università cattolica di RuåRPEHURN Hrabovská cesta 1/1652 Repubblica Slovacca Tel. 00421/848/432 27 09 Fax 00431/848/432 27 08 (Accademia del management a Trencin) Bezrucova 64
911 01 Trencin
Repubblica Slovacca Tel./Fax 00421/831/(6) 529 337 E-mail: bozenka@cutn.sk ii. Qualora in Slovacchia non esistessero istituti di insegnamento superiore con un programma di insegnamento identico o superiore: Ministerstvo školstva SR (Ministero dell’Istruzione della Repubblica Slovacca) Sekcia vysokýn škôl Stromova 1
815 30 Bratislava 1
Repubblica Slovacca Tel. +421 7/547 726 95 Fax +421 7/547 743 68 E-mail: mederlv@education.gov.sk
Slovenia Art. II.2 Le autorità della Repubblica di Slovenia competenti per adottare i vari tipi di deci- sione in materia di riconoscimento sono: – l’Università di Lubiana, Kongresni trg 12, 1000 Lubiana; – l’Università di Maribor, Krekova ulica 2, 2000 Maribor; – la Scuola di scienze ambientali, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica; – la Scuola superiore di scienze umane, Bethovnova 2, 1000 Lubiana; – l’Istituto superiore di amministrazione alberghiera e turismo, Obala 29,
6320 PorWRURå
– l’Istituto superiore di management, Caniarjeva 5, 6000 Koper;
Insegnamento superiore nella regione europea RU 2002
– l’Istituto superiore di management e gestione aziendale, Na Loki 2,
8000 Novo mesto.
Par. 1 dell’art. IX.2 Il centro nazionale di informazione della Repubblica di Slovenia è stato istituito nel
1997 in seno al Ministero dell’Educazione e dello Sport.
Svizzera La Svizzera dichiara di riservarsi il diritto di applicare parzialmente l’articolo IV.8, conformemente alle disposizioni dell’articolo XI.7. L’Ufficio centrale universitario svizzero (UCUS) Centro d’informazione per le questioni riguardanti l’equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio (Swiss ENIC) Sennweg 2 CH-3012 Berna Tel. +41 (0)31 306 60 33/32 Fax +41 (0)31 302 68 11 fornisce informazioni sulle autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento. Queste informazioni sono disponibili all’indirizzo http://www.szfh.ch Il centro nazionale di informazione è il seguente: Ufficio centrale universitario svizzero (UCUS) Centro d’informazione per le questioni riguardanti l’equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio (Swiss ENIC) Sennweg 2 CH-3012 Berna Tel. +41 (0)31 306 60 33/32 Fax +41 (0)31 302 68 11 http://www.szfh.ch In seguito a una riorganizzazione della Conferenza dei Rettori delle Università Sviz- zere (CRUS), l’Ufficio centrale universitario svizzero è stato sciolto e integrato nella Segreteria generale della Conferenza. L’indirizzo del centro nazionale di informa- zione è pertanto il seguente: Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS) Centro d’informazione per le questioni riguardanti l’equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio (Swiss ENIC) Sennweg 2 CH-3012 Berna Internet: http://www.crus.ch.
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Ucraina L’autorità competente in Ucraina per adottare i vari tipi di decisione in materia di ri- conoscimento è il: Ministero dell’Educazione e della Scienza dell’Ucraina Dipartimento principale della cooperazione internazionale Prospect Permogy, 10 Kyiv Ucraina Tel. 38 (044) 216 22 35 Fax 38 (044) 274 49 33
Ungheria La Repubblica di Ungheria dichiara che il centro nazionale di informazione menzio- nato nell’articolo IX.2 capoverso 1 della Convenzione è il Centro ungherese di equivalenza e informazione stabilito nel paragrafo 3 del decreto governativo n. 47 del 27 aprile 1995, come modificato dal decreto governativo n. 276 del 22 dicembre 1997. Le competenze del Centro ungherese di equivalenza e informazione, definite nel pa- ragrafo 4 del suddetto decreto, sono le seguenti: – preparare la regolamentazione giuridica per il riconoscimento degli studi effettuati e dei diplomi ottenuti all’estero; – preparare gli accordi internazionali in materia di mobilità accademica e di ri- conoscimento reciproco dei certificati scolastici e dei diplomi che attestano qualifiche accademiche e professionali di insegnamento superiore; – riconoscere i diplomi ottenuti nell’insegnamento superiore all’estero o le qualifiche di insegnamento superiore attestate da diplomi rilasciati da istituti d’insegnamento superiore estero in Ungheria, il cui funzionamento è defi- nito nel paragrafo 110 capoverso 2 della legge n. LXXX del 1993 sul- l’insegnamento superiore; – riconoscere le qualifiche professionali ottenute negli istituti di insegnamento superiore; – raccogliere, classificare, sistematizzare e registrare le informazioni relative ai sistemi di educazione superiore estera, lo statuto legale degli istituti di inse- gnamento superiore esteri, gli studi superiori e i criteri per il conseguimento di un diploma di studi superiori; – fornire informazioni sui sistemi di insegnamento superiore estero alle auto- rità e agli istituti nazionali di insegnamento superiore; – rilasciare, su richiesta delle autorità estere, delle organizzazioni professionali e degli istituti di insegnamento superiore, informazioni sull’insegnamento superiore in Ungheria (ad es. sugli istituti di insegnamento superiore unghe- resi), sul sistema di studi superiori nonché sui diplomi che attestano qualifi- che accademiche e professionali ottenute in istituti di insegnamento supe- riore;
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– fornire informazioni e rilasciare, su richiesta del cliente e in vista di un im- piego all’estero, attestati sugli studi effettuati negli istituti di insegnamento superiore ungheresi e sui diplomi che attestano una qualifica accademica o professionale ottenuta nell’insegnamento superiore ungherese; – mantenere contatti professionali con i centri di equivalenza degli altri Paesi e con organizzazioni internazionali; – svolgere i compiti che rientrano nelle responsabilità del segretariato del Co- mitato ungherese di equivalenza; – svolgere i compiti assegnati dal Ministro dell’Istruzione.