AS 2002 2917
Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE)
del 20 settembre 2002
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF); visti gli articoli 2 capoversi 3 e 4, 34 capoverso 4, 48 capoverso 2, 52 capoverso 5, 70 capoverso 3, 76 capoverso 2 e 114 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul perso- nale federale (OPers), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo di applicazione, appartenenza ai servizi e definizioni
Art. 1 Campo di applicazione (art. 1 OPers) 1 Il presente regolamento si applica, fatti salvi altri disciplinamenti nelle singole di- sposizioni, al personale del DFAE soggetto all’obbligo di trasferimento. 2 Si applica per analogia all’altro personale del DFAE impiegato all’estero e al per- sonale degli altri Dipartimenti impiegato all’estero, per quanto sia previsto nel con- tratto di lavoro o in un accordo concluso tra il DFAE e l’ufficio competente.
Art. 2 Appartenenza ai servizi 1 Gli impiegati del DFAE appartengono o ai servizi generali o ai servizi di carriera.
2 Appartengono ai servizi di carriera:
a. il servizio diplomatico; b. il servizio consolare; c. il servizio di segreteria e specializzato.
Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento: impiegati del DFAE asse- gnati ai servizi di carriera e impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento
RS 172.220.111.343.3 1 RS 172.220.111.3
2002-1667 2917
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secondo il contratto di lavoro che possono essere trasferiti in ogni momento in un luogo d’impiego all’estero o in un posto di lavoro alla centrale; b. impiegati in servizio all’estero: impiegati del DFAE o di altri Dipartimenti che sono in servizio all’estero secondo le disposizioni dell’articolo 1 capo- versi 1 e 2; c. luogo d’impiego: luogo in cui si trova una rappresentanza diplomatica o consolare, una missione permanente presso organizzazioni internazionali, un ufficio di coordinamento della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) o un luogo di servizio equivalente; d. persona di accompagnamento: coniuge o convivente dell’impiegato sog- getto all’obbligo di trasferimento se vive in comunione domestica con l’impiegato e lo segue nel trasferimento; e. figlio: ogni figlio per il quale l’impiegato ha diritto all’assegno di custodia conformemente all’articolo 51 OPers; f. personale soggetto a rotazione: personale della DSC impiegato all’estero che esercita le funzioni di coordinatore, sostituto del coordinatore, assistente di coordinamento, capo delle finanze o dell’amministrazione, incaricato di programmi per l’estero, segretario o amministratore per l’estero.
Sezione 2: Competenza in materia di decisioni del datore di lavoro
Art. 4 Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro (art. 2 OPers)
Per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro sono competenti: a. il DFAE, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1 OPers, per gli impiegati:
1. del servizio diplomatico,
2. nelle classi di stipendio 32-38;
b. la DSC per i suoi impiegati nelle classi di stipendio 1-31; c. la Direzione delle risorse e rete esterna (DRRE), fatte salve le lettere a e b, per gli impiegati nelle classi di stipendio 1-31.
Art. 5 Promozione nei servizi di carriera (art. 2 OPers)
Per le promozioni sono competenti: a. il DFAE per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 1 OPers; b. la DRRE per gli altri impiegati.
Art. 6 Trasferimento (art. 2 OPers)
In merito al trasferimento di impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento decide:
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a. il Consiglio federale per i capimissione; b. il DFAE per gli altri impiegati del servizio diplomatico nelle classi di sti- pendio 28-38; c. il segretario di Stato, fatta salva la lettera b, per:
1. i primi collaboratori nelle rappresentanze diplomatiche,
2. gli incaricati d’affari,
3. i capi delle rappresentanze consolari;
d. la DRRE per gli altri impiegati.
Art. 7 Autorizzazioni in materia di diritto del personale (art. 2 OPers)
1 La DRRE rilascia le autorizzazioni per:
a. la rinuncia a privilegi e immunità secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche o la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633 sulle relazioni consolari; b. l’appartenenza a un’associazione con sede all’estero; c. l’abbandono dello Stato di residenza da parte dei capimissione e degli inca- ricati d’affari; d. l’accettazione di regali di un certo valore; e. il conferimento di titoli e insegne cavalleresche di autorità estere; f. le partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrati- vo; g. la deposizione davanti a un organo di assistenza giudiziaria nello Stato di re- sidenza. 2 I capi della rappresentanza all’estero decidono in merito all’abbandono dello Stato di residenza da parte del personale loro subordinato.
3 Le competenze per le altre autorizzazioni si basano sull’articolo 9.
Art. 8 Titoli diplomatici e consolari (art. 3 OPers) 1 Il DFAE è competente per il conferimento del titolo di ambasciatore nel quadro di missioni speciali.
2 La DRRE è competente per il conferimento di titoli diplomatici e consolari in
quanto non corrispondano al rango di capomissione.
2 RS 0.191.01 3 RS 0.191.02
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Art. 9 Altre decisioni del datore di lavoro (art. 2, 97 e 98 OPers)
Per le decisioni del datore di lavoro non menzionate negli articoli 3-6 sono competenti: a. il DFAE per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 1 OPers; b. la DSC per i suoi impiegati, fatta salva la lettera a; c. la DRRE per gli altri impiegati.
Capitolo 2: Valutazione del personale nei servizi di carriera
Art. 10 In generale (art. 15 OPers)
La valutazione del personale nei servizi di carriera comprende la valutazione delle prestazioni e la concertazione degli obiettivi nell’ambito del ciclo di gestione an- nuale come pure la valutazione periodica del potenziale.
Art. 11 Valutazione delle prestazioni e concertazione degli obiettivi (art. 15 OPers) 1 I capimissione convengono gli obiettivi delle loro rappresentanze con il capo della divisione politica competente. Se il luogo d’impiego è distante dalla centrale, gli obiettivi sono convenuti per corrispondenza. 2 Il capo di una divisione politica valuta la prestazione del capomissione per il quale è competente sulla base di un’autovalutazione scritta del capomissione. Se il luogo d’impiego è distante dalla centrale, la prestazione è valutata per corrispondenza. 3 I capimissione possono valutare le prestazioni e convenire gli obiettivi per corri- spondenza con i capi loro subordinati di altre rappresentanze.
Art. 12 Valutazione del potenziale 1 Gli impiegati nelle classi di stipendio 1-30 sono valutati periodicamente dai loro superiori riguardo al loro potenziale in vista di futuri compiti. 2 I superiori allestiscono un rapporto sul metodo di lavoro, la capacità di adempiere le funzioni, la competenza sociale, la competenza specializzata generale e la com- petenza direzionale (rapporto di valutazione del potenziale).
Capitolo 3: Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro Sezione 1: Condizioni di assunzione per i servizi di carriera
Art. 13 In generale (art. 24 OPers)
1 Il candidato ai servizi di carriera deve:
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a. avere meno di trent’anni al momento in cui conclude l’esame di ammissione; la DRRE può prevedere eccezioni; b. avere l’esercizio dei diritti civili ed essere capace di esercitare una carica pubblica; c. essere incensurato; d. avere la cittadinanza svizzera; e. dichiararsi disposto ad adempiere l’obbligo di trasferimento. 2 Il candidato al servizio diplomatico, oltre ad adempiere le condizioni di cui al ca- poverso 1, deve avere una licenza o un dottorato di un’università svizzera o una formazione equivalente. 3 Il candidato al servizio consolare, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capo- verso 1, deve avere una formazione specializzata riconosciuta a livello federale, un certificato di maturità o una formazione equivalente. 4 Il capo del DFAE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 per assi- curarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio di- plomatico. 5 Il direttore della DRRE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 3 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio consolare.
Art. 14 Esame medico e controllo di sicurezza (art. 24 OPers)
Il candidato ai servizi di carriera deve sottoporsi a un esame da parte del servizio medico dell’Amministrazione federale e al controllo di sicurezza conformemente all’ordinanza del 19 dicembre 20014 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.
Art. 15 Altre cittadinanze (art. 24 OPers)
L’organo competente conformemente all’articolo 4 (autorità di assunzione) può as- sumere a tempo indeterminato una persona che non ha esclusivamente la cittadinan- za svizzera solo se questa persona ha dimostrato che: a. ha rinunciato definitivamente alle sue cittadinanze estere; o b. non è possibile una rinuncia alla cittadinanza estera o una sua perdita secon- do la legislazione dello Stato interessato.
4 RS 120.4
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Sezione 2: Assunzione nei servizi di carriera
Art. 16 Concorso di ammissione (art. 24 OPers) 1 L’assunzione a tempo indeterminato nei servizi di carriera ha luogo, fatto salvo l’articolo 13 capoversi 4 e 5, dopo aver superato il concorso di ammissione. Que- st’ultimo si compone di un esame di ammissione, di una formazione interna e di un esame finale. 2 Nel concorso di ammissione vengono esaminate l’idoneità generale, la personalità e le necessarie conoscenze di due lingue straniere.
Art. 17 Commissioni di ammissione (art. 24 OPers)
1 Il DFAE nomina una commissione ciascuna per l’ammissione al servizio diploma-
tico e al servizio consolare. Disciplina l’organizzazione e la procedura delle com- missioni di ammissione.
2 Le commissioni si compongono di 20 membri al massimo.
3 Valutano i candidati in occasione dell’esame di ammissione per quanto concerne
l’idoneità generale ai servizi di carriera e si esprimono al termine della formazione interna e dopo l’esame finale in merito all’assunzione a tempo indeterminato nel servizio diplomatico o consolare.
Art. 18 Ammissione alla formazione (art. 24 OPers)
L’autorità di assunzione decide in base alla valutazione dell’esame di ammissione da parte della competente commissione di ammissione in merito all’ammissione dei candidati alla formazione.
Art. 19 Assunzione a tempo determinato (art. 25 OPers) 1 I candidati ammessi alla formazione sono assunti a tempo determinato per la durata della formazione.
2 Il periodo di prova è di tre mesi.
3 Lo stipendio iniziale è stabilito come segue:
a. nel quadro della classe di stipendio 20 per i candidati al servizio diplomati- co; b. nel quadro della classe di stipendio 12 per i candidati al servizio consolare.
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Art. 20 Assunzione a tempo indeterminato (art. 25 OPers)
L’autorità di assunzione decide in merito all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati al servizio diplomatico o consolare, tenendo conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni di assunzione relativi ai risultati della formazione e del- l’esame finale.
Art. 21 Contratto di lavoro (art. 25 OPers)
Il contratto di lavoro disciplina in particolare: a. l’appartenenza al servizio; b. l’obbligo di trasferimento e gli obblighi ad esso connessi nei settori del con- trollo di sicurezza relativi alle persone e dei dati personali; c. la classe di stipendio attuale.
Sezione 3: Pensionamento anticipato per gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento e per il personale soggetto a rotazione
Art. 22 Campo di applicazione (art. 34 OPers)
L’articolo 34 OPers sul pensionamento anticipato vale anche per gli impiegati non più soggetti all’obbligo di trasferimento se tra la loro assegnazione al personale non soggetto all’obbligo di trasferimento e il loro pensionamento anticipato ci sono me- no di cinque anni. L’autorità di assunzione decide d’intesa con l’Ufficio federale del personale (UFPER).
Art. 23 Indicizzazione dei luoghi d’impiego (art. 34 OPers) 1 La DRRE determina d’intesa con il DFF i criteri da considerare nell’assegnazione dei punti ai luoghi d’impiego all’estero e la loro ponderazione. 2 Determina annualmente le condizioni di vita nei luoghi d’impiego e allestisce un riferimento con 100 punti. Rende noto l’indice. 3 Pone in vigore i valori dell’indice al 1° gennaio dell’anno successivo. In casi ecce- zionali può procedere a un adeguamento anticipato.
Art. 24 Ponderazione dei luoghi d’impiego e degli anni di soggiorno (art. 34 OPers) 1 Per il pensionamento anticipato conformemente all’articolo 34 capoverso 2 OPers sono computati i punti per gli anni di soggiorno in luoghi d’impiego con condizioni di vita difficili o molto difficili. L’allegato 1 contiene i particolari.
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2 Vale come anno di soggiorno un soggiorno di almeno 270 giorni per anno civile.
Art. 25 Numero di trasferimenti (art. 34 OPers)
Per il pensionamento anticipato conformemente all’articolo 34 capoverso 2 OPers, dopo la decima assegnazione a un nuovo luogo d’impiego è accreditato un abbuono di 50 punti.
Capitolo 4: Stipendio e prestazioni sociali Sezione 1: Evoluzione dello stipendio e promozioni nei servizi di carriera
Art. 26 Principio (art. 39 OPers)
1 L’evoluzione dello stipendio nei servizio di carriera è basata:
a. sulla valutazione delle prestazioni; b. su eventuali promozioni. 2 Gli aumenti annuali di stipendio in base alla valutazione delle prestazioni e a eventuali promozioni nell’ambito di una fascia di funzione sono validi dal 1° gen- naio dell’anno successivo.
3 Le promozioni in una funzione superiore sono valide al momento dell’assunzione
della nuova fascia di funzione.
Art. 27 Promozioni 1 È considerato come una promozione il passaggio a una classe di stipendio superio- re. 2 Gli impiegati possono essere promossi nell’ambito di una fascia di funzione o in una fascia di funzione superiore conformemente all’allegato 2.
3 Una promozione ha luogo al più presto dopo:
a. due anni in una classe di stipendio per le promozioni fino alla classe di sti- pendio 20; b. tre anni in una classe di stipendio per le promozioni nella classe di stipendio
22 o in una classe superiore.
4 Se l’ultima promozione non era valida per l’inizio di un anno, la durata minima di cui al capoverso 3 può essere ridotta di tre mesi al massimo. 5 In casi particolari e dopo aver sentito le competenti commissioni di promozione la durata minima di cui al capoverso 3 lettera b può essere ridotta di un anno al massi- mo.
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Art. 28 Evoluzione dello stipendio in caso di promozioni (art. 39 OPers) 1 La base di calcolo per l’evoluzione annuale dello stipendio in funzione delle pre- stazioni e dell’esperienza è data dall’importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio più elevata della relativa funzione. 2 Gli impiegati che sono stati promossi in una fascia di funzione superiore ricevono un aumento straordinario dello stipendio. Esso corrisponde alla metà della differen- za tra gli importi massimi nell’attuale e nella nuova classe di stipendio.
Art. 29 Premi di riconoscimento (art. 49 OPers) Se l’evoluzione dello stipendio conformemente all’articolo 28 raggiunge l’importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio più elevata della fascia di funzione applicabile, può essere versato un premio di riconoscimento qualora le prestazioni corrispondano al livello di valutazione A+ o A++. Non può essere versato alcun premio di riconoscimento per promozioni all’interno di una fascia di funzione.
Art. 30 Condizioni di promozione 1 Le promozioni si basano sulle esigenze di servizio e sull’idoneità degli impiegati.
2 L’idoneità degli impiegati a una funzione superiore è stabilita in base:
a. alla valutazione del potenziale fino alla classe di stipendio 30; b. alla valutazione delle prestazioni; c. ad altre basi di valutazione come rapporti relativi a ispezioni o test attitudi- nali. 3 Sussistono esigenze di servizio quando gli impiegati svolgono presumibilmente a lungo termine funzioni che rientrano in una classe di stipendio superiore. Sussistono inoltre se queste funzioni devono probabilmente essere assegnate nel prossimo futu- ro a impiegati in classi di stipendio inferiori. 4 Se il numero di impiegati idonei a una funzione superiore supera il numero dei po- sti in questa funzione corrispondente alle esigenze di servizio, sono promossi gli impiegati più idonei.
Art. 31 Decisione di promozione Prima di decidere, l’organo competente della promozione sente la competente com- missione di promozione. Comunica la decisione direttamente all’impiegato promos- so.
Art. 32 Commissioni di promozione 1 Le seguenti commissioni di promozione forniscono le loro raccomandazioni ai ser- vizi competenti della promozione:
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a. la commissione di promozione I per gli impiegati del servizio diplomatico e per gli impiegati del servizio consolare integrati nella classe di stipendio 26 o in una classe di stipendio superiore; b. la commissione di promozione II per gli altri impiegati dei servizi di carrie- ra. 2 Il DFAE disciplina l’organizzazione e la composizione delle commissioni di pro- mozione.
Art. 33 Evoluzione dello stipendio in caso di trasferimento 1 Chi esercita una nuova funzione ed è soggetto all’obbligo di trasferimento è inte- grato almeno nella classe di stipendio attuale se la nuova funzione rientra nella stes- sa fascia della precedente. 2 Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione inferiore all’attuale e il cui stipendio attuale supera l’importo massimo giustificato in base alla valutazione delle prestazioni e della funzione ricevono lo stipendio attuale e la compensazione del rincaro fino al prossimo trasferimento, ma al massimo per quattro anni, se l’assegnazione al nuovo posto non è motivata dalle loro prestazioni o dalla loro idoneità. Dopo questo termine lo stipendio è fissato in base alla valuta- zione delle prestazioni e all’assegnazione del posto a una determinata fascia di fun- zione. Sono fatti salvi i casi particolari di cui al capoverso 3. 3 In casi particolari, il DFAE può far occupare un posto assegnato alle fasce di fun- zione 3-5 da un impiegato integrato in una fascia di funzione superiore se il contin- gente di posti di questa fascia di funzione non è ancora esaurito. Gli impiegati rice- vono lo stipendio attuale. L’indennità di funzione della fascia di funzione 6 viene a cadere con il trasferimento a un nuovo posto.
Sezione 2: Valutazione della funzione e organi di valutazione nei servizi di carriera
Art. 34 Valutazione della funzione (art. 52 OPers) 1 Ogni funzione nei servizi di carriera è valutata in base alle condizioni necessarie e ai compiti da adempiere ed è assegnata a una classe di stipendio nell’ambito di una fascia di funzione. Le valutazioni delle funzioni sono stabilite nell’allegato 2. 2 Il DFAE stabilisce d’intesa con il DFF un contingente di posti per ognuna delle fa- sce di funzione 3-6 del servizio diplomatico.
Art. 35 Organi di valutazione (art. 53 OPers)
Gli organi di valutazione delle funzioni dei servizi di carriera sono:
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a. il DFF per le funzioni delle classi di stipendio 35-38, conformemente all’articolo 53 OPers; b. il DFAE d’intesa con il DFF per le funzioni delle classi di stipendio 32-34; c. la DRRE per le funzioni delle classi di stipendio 1-31.
Sezione 3: Supplementi di stipendio per gli impiegati in servizio all’estero
Art. 36 1 La DRRE, su proposta della rappresentanza estera e d’intesa con la divisione poli- tica competente, può versare un supplemento speciale per compensare gli inconve- nienti non compensati in altro modo dovuti al soggiorno necessario per motivi di servizio di impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento o in servizio all’estero, persone di accompagnamento e figli in luoghi d’impiego nei quali a seguito di eventi straordinari si devono prendere in considerazione notevoli perdite della qualità della vita o un sostanziale aumento del pericolo per la vita o l’integrità personale. 2 Il supplemento corrisponde al massimo al valore di 10 punti secondo l’articolo 23. È versato per gli impiegati e per le persone di accompagnamento nella misura del
100 per cento ciascuno e per ogni figlio degli impiegati nella misura del 60 per
cento. 3 Il supplemento è versato di regola per un massimo di sei mesi. La durata può esse- re prolungata in presenza di motivi validi per altri sei mesi.
Sezione 4: Prestazioni sociali agli impiegati in servizio all’estero
Art. 37 Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 63 OPers) 1 In caso di lesioni corporali o invalidità dovuti a un infortunio professionale o di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio pro- fessionale l’interessato ha diritto: a. al 100 per cento del guadagno determinante conformemente all’articolo 63 capoverso 2 lettera a OPers per incapacità totale al lavoro fino alla morte; b. alla parte del guadagno determinante corrispondente al grado d’invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 19815 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità parziale al lavoro. 2 Per pregiudizio delle relazioni personali nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, il datore di lavoro può concedere una prestazione a titolo di riparazione morale.
5 RS 832.20
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Art. 38 Altre prestazioni (art. 63 OPers) 1 Il datore di lavoro paga le spese di cura dell’impiegato in servizio all’estero secon- do i principi della LAINF e le spese del rito funebre secondo l’articolo 26 capoverso
4 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20016 concernente l’ordinanza sul perso-
nale federale (O-OPers-DFF) se le persone di accompagnamento e i figli che vivono nella stessa economia domestica, nella misura in cui abbiano diritto ad assegni di custodia, subiscono infortuni e malattie ai sensi degli articoli 39 e 40. 2 Per la riduzione o il rifiuto delle prestazioni di cui al capoverso 1, l’articolo 27 O- OPers-DFF si applica per analogia.
Art. 39 Infortuni professionali (art. 63 OPers)
Sono considerati infortuni professionali per gli impiegati in servizio all’estero in particolari gli infortuni: a. in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti; b. durante o a causa di un viaggio all’estero pagato dal datore di lavoro; c. durante il viaggio di ritorno dell’impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile; d. in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro fun- zione.
Art. 40 Malattie professionali (art. 63 OPers) 1 Per gli impiegati in servizio all’estero sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie: a. dovute alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d’impiego; b. durante e a causa di un viaggio all’estero pagato dal datore di lavoro; c. durante il viaggio di ritorno dell’impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile. 2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il DFAE chiede una perizia del servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione e decide in merito al nesso causale.
6 RS 172.220.111.31
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Capitolo 5: Tempo di lavoro Sezione 1: Tempo di lavoro alla centrale
Art. 41 Orario di lavoro flessibile (art. 64 OPers)
1 Alla centrale vige di regola l’orario di lavoro flessibile.
2 Se l’onere di lavoro lo richiede, i superiori possono ordinare in alcuni giorni un orario di lavoro obbligatorio.
Art. 42 Rilevamento dell’orario (art. 64 OPers)
Il tempo di lavoro prestato è rilevato sui supporti di dati stabiliti dalla DRRE.
Art. 43 Presenza obbligatoria, orario di lavoro fisso (art. 64 OPers) 1 In caso di orario di lavoro flessibile le ore dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16 sono considerate orario di lavoro fisso. 2 Per motivi di servizio il direttore o il segretario generale possono ordinare orari di lavoro fissi per alcuni settori, gruppi di personale o impiegati.
Art. 44 Servizio di picchetto (art. 13 O-OPers-DFF)
Il servizio di picchetto può essere ordinato dal direttore, dal segretario generale e dagli addetti alla sicurezza.
Art. 45 Orario di lavoro flessibile (art. 64 OPers)
La DRRE è competente dell’approvazione dell’orario di lavoro flessibile.
Art. 46 Congedo sabbatico per gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento (art. 64 OPers e art. 34 O-OPers-DFF) 1 Può essere concordato un congedo sabbatico con gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24 se serve a un perfezionamento professionale nell’interesse del servizio. 2 Se si applica l’orario di lavoro basato sulla fiducia, ogni anno possono essere ac- creditate fino a 100 ore agli impiegati sul conto del congedo sabbatico.
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Sezione 2: Tempo di lavoro degli impiegati in servizio all’estero
Art. 47 Orario settimanale del lavoro (art. 64 OPers) 1 La DRRE stabilisce l’orario settimanale per ogni rappresentanza all’estero in base all’indice di cui all’articolo 23. 2 La riduzione del tempo di lavoro rispetto all’orario settimanale del lavoro di cui all’articolo 64 capoverso 2 OPers ammonta: a. da 100 a 83 punti dell’indice: 2 ore; b. da 82 a 63 punti dell’indice: 4 ore; c. sotto i 63 punti dell’indice: 6 ore. 3 Le disposizioni di cui all’articolo 64 capoverso 2 OPers sui giorni di compensa- zione si applicano per analogia.
Art. 48 Presenza obbligatoria, orario di lavoro fisso (art. 64 OPers)
I capi delle rappresentanze all’estero stabiliscono gli orari di lavoro fissi e a scelta nei loro settori, d’intesa con la DRRE. In casi motivati possono autorizzare deroghe per alcuni impiegati.
Art. 49 Servizio di picchetto (art. 13 O-OPers-DFF) 1 In tempi normali, i capi delle rappresentanze all’estero ordinano il servizio di pic- chetto nei loro settori d’intesa con la DRRE. 2 In tempi di crisi e di emergenza ordinano autonomamente un eventuale servizio di picchetto allargato che risulti necessario nei loro settori e ne informano immediata- mente la DRRE. 3 Durante il servizio di picchetto garantiscono che la loro rappresentanza sia sempre raggiungibile.
Art. 50 Orari di lavoro flessibili (art. 64 OPers e art. 30-33 O-OPers-DFF) 1 Fatti salvi accordi divergenti, a partire dalla classe di stipendio 24 si applica l’ora- rio di lavoro basato sulla fiducia. 2 Le forme di durata del lavoro flessibile come il modello con diverse varianti di du- rata del lavoro, la durata del lavoro calcolata sull’arco dell’anno, l’orario del lavoro effettuato in gruppo e il telelavoro non sono applicabili. 3 I capi delle rappresentanze all’estero approvano gli orari di lavoro flessibili d’in- tesa con la DRRE.
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Art. 51 Congedo sabbatico (art. 64 OPers e art. 34 O-OPers-DFF) 1 Può essere concordato un congedo sabbatico con gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24 o con impiegati in una classe inferiore ai quali sono affidate funzioni di gestione e che hanno diritto a un importo forfettario per attività di pubbliche rela- zioni conformemente all’articolo 103, se si applica l’orario di lavoro basato sulla fi- ducia e serve a un perfezionamento professionale nell’interesse del servizio. 2 Nei casi di cui al capoverso 1, agli impiegati possono essere accreditate complessi- vamente fino a 100 ore l’anno sul conto del congedo sabbatico. 3 Gli impiegati in servizio all’estero prendono congedi sabbatici in occasione dei trasferimenti. In casi particolari, la DRRE può autorizzarli a prendere questi congedi in un altro momento. 4 L’accredito di tempo è convertito in giorni di congedo sulla base di un orario set- timanale del lavoro di 41 ore. È fatto salvo l’articolo 34 O-OPers-DFF capoversi 3-57.
6 Le prestazioni del DFAE durante un congedo sabbatico si basano sul luogo
d’impiego di Berna. Chi non prende il congedo in occasione di un trasferimento può, in casi motivati, chiedere alla DRRE che il DFAE assuma gli eventuali costi fissi al luogo d’impiego per la durata del congedo.
Art. 52 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario (art. 65 OPers) 1 Si è in presenza di lavoro straordinario quando è superato l’orario settimanale del lavoro secondo l’articolo 47 per un posto di lavoro a tempo pieno. 2 Si è in presenza di lavoro aggiuntivo quando gli impiegati assunti a tempo parziale lavorano più dell’orario settimanale del lavoro corrispondente al loro tasso di occu- pazione ma meno dell’orario settimanale del lavoro per un posto a tempo pieno. 3 Il lavoro straordinario o aggiuntivo ordinato dal superiore o riconosciuto successi- vamente deve essere rilevato per scritto e vistato dal superiore. 4 Nell’ambito dell’orario di lavoro basato sulla fiducia il lavoro straordinario e il la- voro aggiuntivo non sono rilevati. 5 Nell’anno di trasferimento il lavoro straordinario e il lavoro aggiuntivo effettuati nel precedente posto d’impiego devono essere compensati. Non devono essere tra- sferiti al nuovo posto d’impiego.
7 RS 172.220.111.31
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Art. 53 Giorni di libero (art. 66 OPers)
1 Gli impiegati hanno diritto al massimo a 68 giorni di riposo. Sono considerati
giorni di riposo le domeniche, i giorni della settimana usualmente equiparati alla domenica nel luogo all’estero e i giorni festivi generali. 2 Su proposta del capo della rappresentanza all’estero e in considerazione degli usi nel luogo d’impiego e delle esigenze di servizio, la DRRE può: a. stabilire come giorno di libero il giorno della settimana che nel luogo d’im- piego corrisponde alla domenica; b. stabilire un numero di giorni festivi fino al massimo di cui al capoverso 1. 3 Se conformemente al capoverso 2 risultano meno di 63 giorni di riposo per la rap- presentanza all’estero, il numero di giorni di riposo è aumentato di conseguenza. 4 Se conformemente al capoverso 2 risultano più di 63 giorni per la rappresentanza all’estero, il numero di giorni di compensazione conformemente all’articolo 64 ca- poverso 2 OPers è ridotto di conseguenza. 5 Se per motivi di servizio non possono essere concessi giorni di libero, essi devono essere compensati con tempo libero di uguale durata. 6 I capi delle rappresentanze all’estero decidono sul periodo della compensazione. Essa ha luogo di regola entro tre mesi, in ogni caso prima di un trasferimento.
Capitolo 6: Vacanze e congedi Sezione 1: Autorizzazione
Art. 54 Alla centrale (art. 67 e 68 OPers)
1 Sono competenti per l’approvazione del piano delle vacanze:
a. il capo del Dipartimento per il segretario generale e per i direttori; b. il segretario generale e i direttori per gli impiegati loro direttamente subordi- nati; c. negli altri casi i capi degli impiegati loro direttamente subordinati.
2 La competenza per la concessione di congedi si basa sull’articolo 9.
Art. 55 All’estero (art. 67 e 68 OPers)
1 Sono competenti per l’approvazione del piano delle vacanze:
a. la DRRE d’intesa con la Direzione politica per i capimissione; b. i capimissione per i capiposto; c. i capi delle rappresentanze all’estero per gli impiegati loro subordinati.
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2 La competenza per la concessione di congedi agli altri impiegati si basa sull’ar- ticolo 9. Può essere delegata ai capi di queste rappresentanze.
Sezione 2: Vacanze degli impiegati all’estero soggetti all’obbligo di trasferimento
Art. 56 Diritto (art. 67 OPers) 1 Gli impiegati all’estero soggetti all’obbligo di trasferimento hanno diritto a vacan- ze di: a. sei settimane fino all’anno civile incluso in cui compiono il 49° anno d’età; b. sette settimane a partire dall’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età; c. otto settimane a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno d’età. 2 Per gli impiegati in luoghi d’impiego con condizioni di vita difficili il diritto alle vacanze aumenta di una settimana, con condizioni di vita molto difficili di due set- timane. La base è data dall’indice di cui all’articolo 23. 3 Se nell’indice di cui all’articolo 23 il luogo d’impiego ha al massimo 55 punti nel settore della sanità, sussiste il diritto a una settimana di vacanza supplementare, ma non deve essere superato il massimo per i luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili. 4 Il diritto alle vacanze in caso di trasferimenti in luoghi d’impiego con altre condi- zioni di vita durante un anno civile si basa sulla durata dell’impiego nei diversi luo- ghi d’impiego.
Art. 57 Per viaggi di servizio e impieghi all’estero di lunga durata (art. 67 OPers)
Se un viaggio di servizio o un impiego fuori dal luogo d’impiego vero e proprio du- rano più di 30 giorni per anno civile, il diritto alle vacanze è adeguato di un giorno ogni 30 giorni di viaggio o di impiego in luoghi con altre condizioni di vita.
Art. 58 Per interruzione prematura delle vacanze (art. 67 OPers)
Se gli impiegati devono interrompere le vacanze per motivi di servizio, il periodo di vacanze già preso fino a una durata massima di due settimane è considerato congedo pagato, se sono state prese meno della metà delle vacanze autorizzate.
Art. 59 Per il servizio militare o civile (art. 67 OPers)
Agli impiegati che prestano volontariamente il servizio militare o civile, obbligato- rio in caso di domicilio in Svizzera, è ridotto nella misura dei giorni di servizio pre-
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stati il diritto supplementare alle vacanze concesso all’estero rispetto al diritto alle vacanze in Svizzera.
Sezione 3: Congedo degli impiegati all’estero soggetti all’obbligo di trasferimento
Art. 60 1 Gli impiegati all’estero soggetti all’obbligo di trasferimento possono ricevere un congedo pagato in particolare per le attività e gli eventi indicati nell’allegato 3.
2 Per matrimoni, nascite, lutti come pure per malattie e infortuni conformemente
all’articolo 40 capoverso 3 O-OPers-DFF8 il congedo può esser prolungato per la durata del viaggio di quattro giorni al massimo.
Capitolo 7: Altre prestazioni del datore di lavoro agli impiegati all’estero soggetti all’obbligo di trasferimento Sezione 1: Rimborso dei viaggi di servizio
Art. 61 Definizioni (art. 72 OPers)
1 Sono considerati viaggi di servizio:
a. i viaggi ordinati o autorizzati nell’interesse del Dipartimento; b. i viaggi dei capimissione alla Conferenza degli ambasciatori dal loro luogo di vacanze in Svizzera o dal confine svizzero.
2 Non sono considerati viaggi di servizio:
a. i viaggi per impieghi di lunga durata; b. i viaggi di trasferimento; c. i viaggi pagati per le vacanze in Svizzera; d. le visite dei figli; e. i viaggi nelle vicinanze del luogo d’impiego se l’impiegato riceve un’in- dennità forfettaria per attività di pubbliche relazioni; f. i viaggi in caso di lutto; g. i viaggi a scopo di trattamento medico; h. i viaggi per partecipare a concorsi di ammissione; i. i viaggi per partecipare a manifestazioni di formazione.
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Art. 62 Ordine e autorizzazione (art. 72 OPers)
Sono competenti di ordinare o autorizzare viaggi di servizio degli impiegati loro su- bordinati e delle autorizzazioni di viaggio per le persone di accompagnamento e i fi- gli di questi impiegati: a. il segretario generale, i direttori o per delega i capidivisione; b. i capi delle rappresentanze all’estero.
Art. 63 Rimborso di viaggi in treno all’estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)
Per viaggi di servizio all’estero con i mezzi di trasporto pubblici gli impiegati pos- sono utilizzare la 1a classe.
Art. 64 Rimborso di viaggi in aereo all’estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers) 1 Per i viaggi di servizio in aereo all’estero l’articolo 47 O-OPers-DFF9 si applica per analogia. 2 Per i viaggi pagati conformemente all’articolo 61 capoverso 2 lettere f-i è rimbor- sato il prezzo di un biglietto in classe economica. In presenza di motivi validi la DRRE può eccezionalmente autorizzare un biglietto aereo in classe business.
Art. 65 Rimborso dell’utilizzazione di veicoli a motore privati all’estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)
In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio, l’indennità chilometrica ammonta a 60 centesimi per un’automobile e a 25 centesimi per un motoveicolo o una motoretta. Il capo della rappresentanza all’estero è com- petente dell’autorizzazione.
Art. 66 Rimborso di pernottamenti in Svizzera (art. 72 cpv. 2 lett. a OPers; art. 44 O-OPers-DFF) 1 Per pernottamenti con colazione fuori dal luogo di domicilio sono rimborsati al massimo 180 franchi e nella camera doppia al massimo 230 franchi. 2 Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di
30 franchi.
Art. 67 Rimborso di pernottamenti e pasti all’estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers; art. 48 O-OPers-DFF) 1 La DRRE fissa periodicamente il rimborso per pernottamenti e pasti all’estero in base alle spese usuali e ammissibili sul posto.
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2 Ove non abbia fissato alcun rimborso, sono rimborsate le spese effettive se la rap- presentanza all’estero competente ha prenotato il pernottamento. 3 Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di
30 franchi.
Sezione 2: Rimborso di spese in relazione alla candidatura a un posto di lavoro
Art. 68 Rimborso di spese di candidati esterni o di partecipanti esterni a concorsi di ammissione (art. 72 OPers; art. 51 lett. a O-OPers-DFF)
Su richiesta, la DRRE può rimborsare alle persone esterne che si candidano per un posto di lavoro o partecipano a un concorso di ammissione le spese legate alla pre- sentazione o all’esame di ammissione. Il rimborso si basa sugli articoli 43-45 O- OPers-DFF10 e sull’articolo 67 della presente ordinanza.
Art. 69 Rimborso di spese di partecipanti interni a concorsi di ammissione Agli impiegati del Dipartimento possono essere rimborsati i costi legati alla parteci- pazione a concorsi di ammissione.
Sezione 3: Rimborso di spese particolari dovute a impieghi di lunga durata all’estero
Art. 70 Impieghi di lunga durata all’estero Sono considerati impieghi di lunga durata gli impieghi temporanei di lavoro fuori dal luogo d’impiego vero e proprio per sostituire persone in vacanza, rafforzare temporaneamente il personale, installare o effettuare la manutenzione di impianti tecnici e per scopi analoghi.
Art. 71 Rimborso di spese particolari in caso di impieghi di lunga durata all’estero (art. 81 e 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 In caso di impieghi di lunga durata all’estero agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43-48 O-OPers-DFF11 e agli articoli 63-67 della presente ordinanza. 2 Il carico trasportato per via aerea, la tutela degli interessi, l’equipaggiamento e le visite sono indennizzati in modo adeguato nell’ambito della presente ordinanza.
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Sezione 4: Rimborso di spese in relazione a viaggi d’ispezione
Art. 72 1 Sono considerati viaggi d’ispezione i viaggi degli impiegati dell’ispettorato diplo- matico o dell’ispettorato consolare e delle finanze per effettuare ispezioni di rappre- sentanze all’estero. 2 Per i viaggi d’ispezione agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43-38 O- OPers-DFF12 e agli articoli 63-67 della presente ordinanza. 3 L’indennità d’ispezione e il rimborso delle spese di convocazione sono stabiliti in modo adeguato nell’ambito della presente ordinanza.
Sezione 5: Indennità di uscita per gli impiegati della DSC
Art. 73 1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le indennità di cui all’articolo 19 ca- poverso 2 della legge del 24 marzo 200013 sul personale federale possono essere versate agli impiegati della DSC se: a. il loro rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno 20 anni con unità amministrative conformemente all’articolo 1 OPers; o b. hanno compiuto il 50° anno d’età; o c. hanno esercitato un’attività professionale presso la DSC per la quale c’è po- ca richiesta sul mercato del lavoro. 2 La base di calcolo per l’indennità di uscita è data dallo stipendio di Berna (senza indennità di soggiorno all’estero).
Capitolo 8: Prestazioni del datore di lavoro per trasferimenti e impieghi all’estero e in organizzazioni internazionali Sezione 1: In generale
Art. 74 Indennità per servizio militare e servizio civile (art. 81 segg. OPers) 1 Se gli impiegati prestano volontariamente il servizio militare o civile che non viene computato alle vacanze, le indennità all’estero (indennità di soggiorno all’estero) nel luogo d’impiego possono essere dedotte totalmente o in parte.
12 RS 172.220.111.31 13 RS 172.220.1
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2 I costi fissi nel luogo d’impiego sono considerati adeguatamente per la durata
dell’assenza dovuta al servizio militare o civile.
Art. 75 Indennità di residenza (art. 43, 81 segg. OPers)
L’indennità di residenza non viene versata.
Art. 76 Compensazione del rincaro (art. 44, 81 segg. OPers)
La compensazione del rincaro è versata sulle indennità per soggiorno all’estero ri- correnti, fissate in franchi svizzeri.
Art. 77 Indennità per il lavoro domenicale (art. 45 OPers)
1 È considerato lavoro domenicale il lavoro:
a. svolto la domenica o in un giorno settimanale che nel luogo d’impiego corri- sponde alla domenica; b. svolto in nove giorni festivi generali stabiliti dalla DRRE conformemente all’articolo 53 capoverso 2. 2 L’indennità per il lavoro domenicale si basa sull’articolo 12 capoverso 1 O-OPers- DFF14.
Art. 78 Prestazioni in caso di malattia e infortunio (art. 81 segg. OPers) 1 In caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, gli impiegati hanno diritto alle prestazioni corrispondenti alla funzione nel luogo d’impiego. 2 In caso di assenza dal lavoro superiore a sei mesi, la DRRE può ridurre totalmente o in parte le prestazioni di cui agli articoli 80-89 OPers. 3 Se in caso di malattia o infortunio l’impiegato rimane nel luogo d’impiego, i costi fissi sono compensati adeguatamente.
Art. 79 Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale (art. 38, 81 segg. OPers) 1 Gli impiegati a tempo parziale ricevono la quota dell’indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità così come gli importi forfettari per attività di pub- bliche relazioni che corrispondono al loro tasso di occupazione. 2 Se il tasso di occupazione è inferiore all’80 per cento, nei seguenti casi le indennità sono ridotte della differenza tra l’80 per cento e il tasso di occupazione:
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a. spese accessorie durante il trasferimento (art. 90); b. spese per equipaggiamenti e attrezzature (art. 90); c. spese di formazione (art. 128 segg.); d. viaggi pagati per le vacanze (art. 96 segg.); e. visite pagate dei figli (art. 98 seg.); f. spese di locazione e spese accessorie di locazione (art. 100); g. risarcimento forfettario delle spese (art. 87 segg.).
Sezione 2: Indennità per inconvenienti connessi al lavoro
Art. 80 Diritto (art. 81 OPers)
A titolo di compensazione delle difficili condizioni di vita, agli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento è versata un’indennità per inconvenienti connessi al la- voro se il loro luogo d’impiego è valutato con meno di 95 punti nell’indice di cui all’articolo 23.
Art. 81 Ammontare (art. 81 OPers)
Per ogni punto inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d’impiego sorge un di- ritto a un importo di 572 franchi l’anno.
Art. 82 Supplemento di vecchiaia (art. 81 OPers)
L’indennità per inconvenienti connessi al lavoro è aumentata: a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 40° anno d’età; b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 45° anno d’età; c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 50° anno d’età; d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 55° anno d’età.
Art. 83 Riduzione (art. 81 OPers)
Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d’impiego, l’indennità per incon- venienti connessi al lavoro è ridotta del 20 per cento rispetto all’importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell’anno successivo.
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Sezione 3: Indennità per mobilità
Art. 84 Ammontare (art. 81 OPers)
L’indennità per mobilità ammonta a 5723 franchi l’anno.
Art. 85 Supplemento di vecchiaia (art. 81 OPers)
L’indennità per mobilità è aumentata: a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 40° anno d’età; b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 45° anno d’età; c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 50° anno d’età; d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 55° anno d’età.
Art. 86 Riduzione (art. 81 OPers)
Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d’impiego, l’indennità per mobi- lità è ridotta del 20 per cento rispetto all’importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell’anno successivo.
Sezione 4: Risarcimento forfettario delle spese per la gestione dell’economia domestica
Art. 87 Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Le spese supplementari per la gestione dell’economia domestica sono indennizzate a titolo forfettario a partire dal giorno d’inizio del lavoro nel luogo d’impiego all’estero.
2 L’importo forfettario è versato una sola volta per economia domestica.
3 Se la persona di accompagnamento fa valere l’importo forfettario a causa del suo rapporto d’impiego con la Confederazione, esso è calcolato in base allo stipendio superiore tra i due e viene corrisposto un supplemento per persone di accompagna- mento conformemente all’articolo 120.
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Art. 88 Ammontare (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)
L’importo forfettario si compone di un importo di base di 6262 franchi l’anno e di un supplemento pari all’8 per cento dello stipendio annuo.
Art. 89 Riduzione (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)
Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d’impiego, l’importo forfettario è ridotto del 20 per cento rispetto all’importo iniziale per ogni anno successivo. La ri- duzione è applicabile il 1° gennaio dell’anno successivo.
Sezione 5: Rimborso delle spese di trasferimento
Art. 90 Spese di viaggio e di trasferimento (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Gli impiegati assegnati a un altro luogo d’impiego hanno diritto per sé, le persone di accompagnamento e i figli così come per il personale privato di servizio autoriz- zato dalla Divisione del personale della DRRE al rimborso: a. delle spese di viaggio; b. delle spese di trasporto e di assicurazione del bagaglio; c. delle spese di deposito, trasporto e assicurazione degli effetti e mobili; d. delle spese per pernottamenti e pasti durante il viaggio; e. delle spese accessorie durante il trasferimento; f. delle spese per equipaggiamenti e attrezzature. 2 Le spese di cui al capoverso 1 lettere e e f sono rimborsate a titolo forfettario. L’importo forfettario per le spese per equipaggiamenti e attrezzature si basa sulla classe di stipendio dell’impiegato, sulla grandezza dell’economia domestica e sul grado di mobilio del nuovo alloggio.
Art. 91 Pernottamenti e pasti prima e dopo il trasferimento (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)
Se gli impiegati poco prima della partenza dal precedente luogo d’impiego o poco dopo l’arrivo al nuovo luogo d’impiego devono sostenere spese per pernottamenti e spese supplementari per pasti, per un massimo di 30 giorni prima della partenza e di 90 giorni dopo l’arrivo viene loro versato un contributo adeguato a queste spese. Questo diritto sussiste anche per la persona di accompagnamento e per i figli.
Art. 92 Locazione a vuoto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)
Se a causa di un trasferimento gli impiegati devono lasciare il loro alloggio prima del successivo termine di disdetta possibile o locare un alloggio nel nuovo luogo
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d’impiego nell’interesse della Confederazione, di regola per al massimo tre mesi do- po la decisione di trasferimento e al più tardi fino al successivo termine di disdetta possibile o fino alla data di entrata nell’alloggio viene loro versato un contributo adeguato alle spese effettive di locazione e alle spese accessorie di locazione.
Art. 93 Separazione temporanea delle economie domestiche (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)
Se in occasione di un trasferimento gli impiegati sono costretti per motivi seri a la- sciare le persone di accompagnamento o i figli al precedente luogo d’impiego o de- vono mandarle anticipatamente al nuovo luogo d’impiego, per al massimo un anno viene loro concesso un contributo forfettario per le spese supplementari legate alla separazione delle economie domestiche.
Sezione 6: Rimborso di spese di viaggio di impiegati in servizio all’estero per lutti o in caso di viaggi a scopo di trattamento medico
Art. 94 Per lutti (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Agli impiegati sono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione al funerale della persona di accompagnamento, di un figlio, di un genitore, di un fratello o di una sorella, di un cognato o di una cognata, del suocero o della suocera, di una nuo- ra o di un genero e se del caso anche le spese di viaggio della persona di accompa- gnamento e dei figli. 2 Per la partecipazione al funerale in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio, in caso di viaggi in aereo alla tariffa più bassa in classe economica, dal luogo d’impiego fino all’aeroporto in Svizzera o fino al confine svizzero e ritorno. 3 Per la partecipazione al funerale in un Paese terzo sono rimborsate le spese di viaggio effettive fino all’importo massimo di un viaggio conformemente al capoverso 2.
Art. 95 Per viaggi a scopo di trattamento medico (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)
1 Per un viaggio dell’impiegato, della persona di accompagnamento o dei figli a
scopo di trattamento medico, raccomandato dal servizio medico dell’Amministra- zione generale della Confederazione, sono rimborsate le spese. 2 Per viaggi in Svizzera sono rimborsate le spese, in caso di viaggi in aereo alla ta- riffa più bassa in classe economica, dal luogo d’impiego fino all’aeroporto in Sviz- zera o fino al confine svizzero e ritorno. 3 Per viaggi in un Paese terzo sono rimborsate le spese effettive fino all’importo massimo per un viaggio conformemente al capoverso 2.
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4 Se il viaggio in classe economica non è ragionevole, il servizio medico del-
l’Amministrazione generale della Confederazione decide in merito alla classe aerea da utilizzare.
Sezione 7: Rimborso di viaggi per vacanze
Art. 96 Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento hanno diritto al rimborso di un viaggio di vacanza in Svizzera per anno di soggiorno nel luogo d’impiego all’estero. Questo diritto sussiste anche per la persona di accompagnamento e i figli. 2 Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non viene effettuato entro un anno. Tra due viaggi per vacanze pagati devono trascorrere almeno tre mesi. 3 Se si beneficia di un viaggio per vacanze pagato, la durata del soggiorno in Svizze- ra deve essere di almeno due settimane. 4 Il viaggio per vacanze pagato può essere compensato con viaggi di trasferimento, viaggi di servizio in Svizzera e viaggi in Svizzera pagati dal DFAE a scopo di trat- tamento medico.
Art. 97 Importi forfettari (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Il diritto al rimborso del viaggio per vacanze è compensato con un importo forfet- tario fissato annualmente per ogni luogo d’impiego dalla DRRE d’intesa con il DFF.
2 L’importo forfettario deve:
a. essere restituito totalmente se il viaggio non ha avuto luogo entro un mese dopo la data di partenza notificata; b. essere restituito a metà se tra il momento in cui sorge il diritto e il momento in cui termina il rapporto di lavoro dell’impiegato trascorrono meno di sei mesi.
Sezione 8: Rimborso di visite dei figli
Art. 98 Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Per i figli degli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento che non risiedono nel suo luogo d’impiego possono essere rimborsate le spese per: a. fino a due visite l’anno nel luogo d’impiego fino alla fine dell’anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d’età;
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b. una visita l’anno nel luogo d’impiego a partire dalla fine dell’anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d’età e fino alla fine dell’anno in cui hanno compiuto il 25° anno d’età. 2 Invece del viaggio di cui al capoverso 1 un genitore del figlio che vive nel luogo d’impiego può recarsi al suo luogo di residenza. In questo caso sono rimborsate solo le spese che sarebbero sorte per il viaggio del figlio. 3 Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non ha luogo entro un an- no dall’insorgere dello stesso. 4 Possono essere prese adeguatamente in considerazione situazioni scolastiche o fa- migliari particolari.
Art. 99 Importo forfettario (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Il diritto al rimborso delle visite dei figli è compensato con un importo forfettario stabilito annualmente per ogni luogo d’impiego dalla DRRE d’intesa con il DFF. 2 Per i figli che non risiedono in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio al massimo fino all’importo forfettario di cui al capoverso 1.
3 L’importo forfettario deve:
a. essere restituito totalmente se il viaggio non ha luogo entro un mese dopo la data di partenza notificata; b. essere restituito a metà se tra il momento in cui sorge il diritto e il momento in cui termina il rapporto di lavoro dell’impiegato trascorrono meno di sei mesi.
Sezione 9: Contributo alla locazione di alloggi
Art. 100
1 Le spese di locazione e le spese accessorie di locazione legate al soggiorno
all’estero che corrispondono alla funzione e alla situazione famigliare degli impie- gati sono assunte con la partecipazione degli impiegati stessi. 2 Il capo della rappresentanza all’estero stabilisce nel singolo caso fino a quale im- porto massimo la Confederazione partecipa alle spese di locazione e alle spese ac- cessorie di locazione e si orienta al riguardo in base ai valori di riferimento fissati di regola annualmente dalla DRRE. 3 In caso di divergenze di opinione tra l’impiegato e il capo delle rappresentanze all’estero la DRRE funge da mediatore e decide, anche se vanno rispettate le vie di servizio. 4 La DRRE stabilisce d’intesa con il DFF la quota assunta dalla Confederazione. Es- sa si basa sulla grandezza dell’economia domestica, l’entità dello stipendio e le spe- se di locazione medie di un’economia domestica equiparabile nella città di Berna.
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Sezione 10: Rimborso delle spese di rappresentanza
Art. 101 Rimborso delle spese di rappresentanza agli impiegati all’estero (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)
1 Agli impiegati sono rimborsate le spese di rappresentanza effettuate con
l’autorizzazione dei capi delle rappresentanze all’estero. 2 L’entità e il tipo di compiti di rappresentanza degli impiegati e delle persone di ac- compagnamento sono stabiliti in un accordo tra i capi delle rappresentanze all’estero e gli impiegati.
Art. 102 Rimborso delle spese di rappresentanza agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra (art. 82 cpv. 3 lett. a e c OPers) 1 Agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra che devono assumere com- piti di rappresentanza sono rimborsate le relative spese. 2 La DRRE stabilisce su proposta dei capi delle missioni a quali impiegati sono affi- dati compiti di rappresentanza. 3 Stabilisce l’entità del rimborso delle spese di rappresentanza in base alla funzione e ai compiti di rappresentanza degli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle persone di accompagnamento.
Sezione 11: Importo forfettario per attività di pubbliche relazioni
Art. 103 Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)
Gli impiegati che devono svolgere attività di pubbliche relazioni ricevono un im- porto forfettario per le relative spese.
Art. 104 Importo forfettario ridotto (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 Hanno diritto a un importo forfettario ridotto gli impiegati che nell’ambito di atti- vità di pubbliche relazioni fanno inviti fuori casa con carattere di servizio. 2 Con l’importo forfettario ridotto sono rimborsate le spese di viaggio all’interno della località e del vicino agglomerato, il maggior fabbisogno di guardaroba e le spese accessorie legate alle attività di pubbliche relazioni.
Art. 105 Importo forfettario integrale (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 Hanno diritto a un importo forfettario integrale gli impiegati che nell’ambito di at- tività di pubbliche relazioni fanno inviti a casa con carattere di servizio.
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2 Con l’importo forfettario integrale sono rimborsate le spese per il personale dome- stico (senza il personale domestico dei capi delle rappresentanze all’estero), il mag- gior fabbisogno di guardaroba, le attrezzature interne supplementari e le spese ac- cessorie legate alle attività di pubbliche relazioni.
Art. 106 Categorie e classi di funzione (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 La DRRE suddivide i luoghi d’impiego in quattro categorie secondo le priorità del DFAE nella cura delle relazioni esterne e in considerazione delle strutture di costo. L’importo forfettario per le attività di pubbliche relazioni dei capi delle rappresen- tanze all’estero si basa su questa ripartizione. L’allegato 4 contiene gli importi. 2 Su proposta dei capi delle rappresentanze all’estero, assegna gli impiegati incari- cati di attività di pubbliche relazioni a una delle 13 classi di funzione conforme- mente all’allegato 4.
Art. 107 Riduzione e restituzione (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 L’importo forfettario per attività di pubbliche relazioni è ridotto totalmente o in parte e deve essere restituito totalmente o in parte se le attività di pubbliche relazioni non sono prestate nell’ambito dell’accordo preso in conformità dell’articolo 101 ca- poverso 2. 2 Il diritto all’importo forfettario viene a cadere in caso di assenza di più di tre mesi dal luogo d’impiego.
Sezione 12: Adeguamento al potere d’acquisto
Art. 108 In generale (art. 83 OPers)
1 Sottostanno all’adeguamento al potere d’acquisto:
a. a seconda del paniere il 25, 30 o 35 per cento dello stipendio conforme- mente agli articoli 36, 39 e 40 OPers e delle prestazioni ricorrenti confor- memente agli articoli 44-51 OPers; b. l’80 per cento delle prestazioni di cui agli articoli 81 e 82 capoverso 3 lettere a e c OPers. 2 Un potere d’acquisto negativo è compensato con lo stipendio e le prestazioni di cui al capoverso 1.
Art. 109 Verifica dei prezzi (art. 83 OPers)
La DRRE fissa l’adeguamento al potere d’acquisto in base a verifiche periodiche dei prezzi a Berna e nei luoghi d’impiego d’intesa con l’UFPER.
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Art. 110 Indicizzazione (art. 83 OPers) 1 La differenza di prezzo tra i panieri nel luogo d’impiego e nella città di Berna è espressa con un indice comparativo nel quale il valore dell’indice della città di Ber- na corrisponde a 100 punti. 2 In caso di divergenze dal valore dell’indice della città di Berna, il potere d’acqui- sto deve essere compensato conformemente all’allegato 5.
Art. 111 Modifiche (art. 83 OPers) 1 Se dalla verifica dei prezzi risulta una modifica del valore dell’indice per il luogo d’impiego degli impiegati, il potere d’acquisto è adeguato nel seguente modo: a. in caso di aumento del valore dell’indice retroattivamente all’inizio del tri- mestre nel quale ha avuto luogo la verifica dei prezzi; b. in caso di diminuzione del valore dell’indice all’inizio del trimestre succes- sivo alla verifica dei prezzi. 2 Tra gli adeguamenti periodici il potere d’acquisto è adeguato con l’aggiornamento dei cambi e dell’evoluzione dei prezzi.
Sezione 13: Esenzione fiscale
Art. 112 Calcolo globale (art. 84 OPers) 1 I minori costi dovuti all’esenzione fiscale degli impiegati all’estero soggetti all’ob- bligo di trasferimento sono calcolati secondo le basi di calcolo e le possibilità di de- duzione globale applicate dall’amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Berna per calcolare le imposte sul reddito dei contribuenti domiciliati nella città di Berna.
2 La deduzione per i minori costi è calcolata in base alle seguenti categorie:
a. impiegato solo senza figli; b. impiegato solo con fino a sei figli; c. impiegato senza figli con persona di accompagnamento; d. impiegato con persona di accompagnamento con fino a sei figli. 3 Se la persona di accompagnamento dell’impiegato fa parte del personale in servi- zio all’estero, la deduzione per i minori costi è calcolata in base al reddito dell’eco- nomia domestica e dedotta proporzionalmente in base al tasso di occupazione e all’entità del reddito. 4 La deduzione globale per i minori costi ammonta al 70 per cento dell’importo cal- colato secondo il capoverso 1.
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Art. 113 Calcolo individuale (art. 84 OPers) 1 Se l’importo della deduzione per i minori costi dovuti all’esenzione fiscale con- formemente all’articolo 112 capoverso 4 risulta più elevato dell’importo che gli im- piegati dovrebbero versare in quanto contribuenti nella città di Berna per le imposte cantonali e comunali sul loro reddito complessivo, può essere chiesta una correzione fornendo le relative prove. 2 Una correzione della deduzione per i minori costi dovuti all’esenzione fiscale ha luogo dopo la presentazione di una decisione di tassazione definitiva dell’imposta federale diretta per l’anno civile in questione (postnumerando).
Sezione 14: Prestiti
Art. 114 Concessione (art. 85 OPers) 1 In occasione di un trasferimento all’estero, agli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento possono essere concessi prestiti fino a sei mesi dopo l’arrivo nel luogo d’impiego su richiesta motivata per: a. equipaggiamenti e attrezzature; b. deposito della pigione; c. lavori di ripristino; d. acquisto di un’autovettura. 2 I prestiti per gli acquisti di autovetture devono essere remunerati al tasso che la Cassa di risparmio del personale federale fissa il 1° gennaio dell’anno in questione per gli averi depositati.
Art. 115 Restituzione (art. 85 OPers) 1 I prestiti devono essere restituiti a rate mensili ed entro quattro anni al massimo.
2 In caso di vendita dell’oggetto per il quale il prestito era stato concesso il debito residuo diventa immediatamente esigibile. 3 In caso di risoluzione del contratto di locazione per il quale era stato concesso un prestito per il deposito della pigione, il debito residuo diventa immediatamente esi- gibile dopo la restituzione del deposito compresi gli eventuali interessi. 4 In caso di decesso, la DRRE può eccezionalmente rinunciare alla restituzione del debito residuo e degli interessi maturati.
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Capitolo 9: Persone di accompagnamento Sezione 1: Dichiarazione di convivenza
Art. 116 Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento e i loro conviventi consegnano una dichiarazione scritta alla DRRE nella quale confermano la loro convivenza.
Sezione 2: Supplemento per le persone di accompagnamento
Art. 117 Diritto (art. 114 cpv. 3 OPers) 1 Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento hanno diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento su alcuni rimborsi. 2 Il diritto al supplemento per le persone di accompagnamento per un nuovo partner sorge al più presto 24 mesi dopo l’estinzione di un precedente diritto e a partire dal trasferimento successivo. È determinante il momento in cui viene comunicato alla DRRE lo scioglimento di un matrimonio o di una convivenza notificata. 3 Il diritto viene a cadere se la persona di accompagnamento può far valere un pro- prio diritto a rimborsi in base a un rapporto d’impiego con la Confederazione. Il supplemento per le persone di accompagnamento sull’indennità forfettaria per la gestione dell’economia domestica conformemente all’articolo 120 è versata anche agli impiegati che crescono da soli uno o più figli e che hanno diritto all’assegno di custodia per i figli che vivono nella loro economia domestica.
Art. 118 Fine del diritto (art. 114 cpv. 3 OPers)
Il diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento si estingue all’inizio del mese successivo allo scioglimento del matrimonio o della convivenza o alla morte della persona di accompagnamento.
Art. 119 Supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità (art. 81, 114 cpv. 3 OPers)
I supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità ammontano al 10 per cento delle relative indennità versate conformemente agli articoli 80-86 agli impiegati soggetti all’obbligo di tra- sferimento.
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Art. 120 Supplemento per le persone di accompagnamento sull’indennità forfettaria per la gestione dell’economia domestica (art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1 Il supplemento per le persone di accompagnamento sull’indennità forfettaria per la gestione dell’economia domestica ammonta a 8975 franchi l’anno.
2 La riduzione del supplemento si basa sull’articolo 89.
Art. 121 Supplemento per le persone di accompagnamento sull’indennità forfettaria per attività di pubbliche relazioni (art. 82 cpv. 3 lett. c, 114 cpv. 3 OPers)
1 Gli impiegati hanno diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento
sull’indennità forfettaria per attività di pubbliche relazioni se le persone di accom- pagnamento partecipano a tali attività in base a un accordo.
2 L’importo del supplemento è fissato nell’allegato 4.
3 La riduzione e la restituzione del supplemento si basano sull’articolo 107.
Art. 122 Prestazioni in caso di malattia (art. 86, 114 cpv. 3 OPers) 1 I costi supplementari delle assicurazioni dovuti al soggiorno all’estero delle perso- ne di accompagnamento sono assunti dal DFAE. 2 Le prestazioni dell’assicurazione e il contributo federale per le persone di accom- pagnamento possono essere disciplinati nel quadro dei contratti di assicurazione collettiva di cui all’articolo 86 capoverso 2 OPers.
Sezione 3: Partecipazione alle spese per la previdenza professionale
Art. 123 Condizioni (art. 114 cpv. 3 OPers)
Il DFAE contribuisce a sostenere le spese per la previdenza professionale della per- sona di accompagnamento se: a. il contratto di previdenza è stato concluso con un organo di previdenza assog- gettato alla sorveglianza assicurativa o bancaria e avente sede in Svizzera; b. il contratto di previdenza include una componente di risparmio o di rischio in caso di invalidità a seguito di malattia o infortunio che prevede una ren- dita annua di almeno 12 000 franchi e se questi rischi non sono coperti da un’altra assicurazione; c. il contratto di previdenza include una clausola di esenzione dal premio in ca- so di invalidità; d. il capitale risparmiato o il valore di riscatto (caso di libero passaggio) è ver- sato in Svizzera o all’estero a un organo di previdenza assoggettato alla vi- gilanza statale prima che insorga un caso di previdenza.
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Art. 124 Entità del contributo (art. 114 cpv. 3 OPers) 1 Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa fino a 16 800 franchi l’anno, il DFAE contribuisce a far fronte alle spese per la sua pre- videnza professionale con un importo di 6600 franchi.
2 Se ilreddito da attività lucrativa della persona di accompagnamento supera i
44 000 franchi l’anno, il DFAE non contribuisce alle spese summenzionate.
3 Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa com- preso tra 16 800 e 44 000 franchi all’anno, la partecipazione alle spese per la previ- denza professionale è ridotta in misura proporzionale.
Art. 125 Fine della partecipazione alle spese (art. 114 cpv. 3 OPers)
La persona di accompagnamento non ha più diritto a ricevere una partecipazione alle spese per la previdenza professionale se: a. l’impiegato si ritira dal servizio di carriera; b. l’impiegato si dimette dal DFAE; c. la persona di accompagnamento raggiunge l’età ordinaria di pensionamento.
Sezione 4: Risarcimento di danni
Art. 126 Se persone di accompagnamento subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all’articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.
Capitolo 10: Figli Sezione 1: Supplemento per i figli sul rimborso forfettario per la gestione dell’economia domestica
Art. 127 1 Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento ricevono per i propri figli un supplemento sul rimborso forfettario per la gestione dell’economia domestica di
1252 franchi per anno e per figlio.
2 Il supplemento per i figli secondo il capoverso 1 è versato soltanto una volta per economia domestica.
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Sezione 2: Contributi alle spese di formazione
Art. 128 In generale (art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1 Il DFAE accorda agli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento i contributi:
a. alle spese dell’istruzione di base, della riqualificazione professionale e del- l’orientamento professionale; b. ai maggiori costi causati da uno studio universitario o da una formazione professionale basata su un apprendistato; c. ai maggiori costi che insorgono a seguito della separazione dalla famiglia per assolvere una formazione. 2 La DRRE, d’intesa con il DFF, stabilisce i requisiti che devono soddisfare la for- mazione e gli istituti di formazione come pure l’entità dei contributi alle spese di formazione.
Art. 129 Inizio e fine dei contributi alle spese di formazione (art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1 I contributi alle spese di formazione sono accordati a partire dall’inizio dell’istru- zione scolastica obbligatoria, ma al più presto per l’anno in cui il figlio compie il 4° anno di età. 2 I contributi alle spese di formazione sono accordati fino al conseguimento della maturità o di un diploma equivalente, fino al termine della prima formazione profes- sionale, del primo ciclo di studi universitari o alla conclusione della formazione professionale basata sull’apprendistato, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno d’età.
Art. 130 Diritto ai contributi alle spese di formazione in caso di trasferimento in Svizzera (art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers)
Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento che sono trasferiti in Svizzera possono continuare a ricevere i contributi alle spese di formazione se il livello di formazione e i bisogni scolastici dei figli lo esigono.
Sezione 3: Risarcimento di danni
Art. 131 Se i figli subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all’articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.
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Capitolo 11: Obblighi degli impiegati in servizio all’estero Sezione 1: In generale
Art. 132 Obbligo di trasferimento (art. 25 cpv. 4 OPers) 1 Gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento possono essere chia- mati in servizio in ogni momento alla centrale o all’estero. 2 Allo scadere di una durata minima di soggiorno in luoghi d’impiego dalle condi- zioni di vita difficili o molto difficili, essi possono chiedere di essere trasferiti in un altro luogo d’impiego.
3 La durata minima di soggiorno è calcolata come segue:
a. per luoghi d’impiego con meno di 45 punti: 2 anni; b. per luoghi d’impiego con meno di 60 punti: 3 anni; c. per luoghi d’impiego con meno di 65 punti: 4 anni. 4 Nella decisione di trasferimento degli impiegati in un determinato luogo si pren- dono in considerazione la loro formazione, l’esperienza e l’idoneità per la funzione prevista come pure il loro stato di salute. Se possibile si tiene conto anche dello stato di salute della persona di accompagnamento come pure delle possibilità di forma- zione esistenti per i figli.
Art. 133 Comportamento nel luogo d’impiego
1 Con il loro comportamento gli impiegati si adoperano per guadagnare la stima
delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza in cui operano. Essi intrattengo- no le relazioni necessarie a svolgere i loro compiti. Si astengono dal fare qualsiasi dichiarazione o azione che potrebbe ripercuotersi in modo spiacevole sulla politica delle autorità svizzere, segnatamente sulla politica estera.
2 Essi provvedono che le persone facenti parte della loro economia domestica non
pregiudichino l’esercizio della loro funzione e non danneggino gli interessi della Svizzera.
Art. 134 Privilegi e immunità 1 Gli impiegati adempiono le condizioni legate ai loro privilegi e alle loro immunità diplomatiche o consolari e non ne abusano. 2 Essi sono responsabili dell’uso dei loro privilegi e delle loro immunità fatto dai membri della loro economia domestica.
Art. 135 Vacanze e lavoro straordinario
1 La DRRE può obbligare gli impiegati a prendere le vacanze:
a. in occasione di viaggi di servizio; b. in occasione di viaggi di trasferimento che attraversano la Svizzera;
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c. in occasione di viaggi in Svizzera intrapresi a scopo di trattamento medico. 2 Il lavoro straordinario può essere compensato soltanto quando sono state prese le vacanze annuali.
Art. 136 Alloggio di servizio Gli impiegati sono tenuti a occupare le residenze e gli alloggi di servizio destinati loro nel luogo d’impiego e a osservarne il regolamento interno.
Art. 137 Alloggio privato 1 L’impiegato a cui non è stato assegnato alcun alloggio secondo l’articolo 136 può sceglierlo liberamente. 2 I capi delle rappresentanze all’estero possono, in casi motivati, limitare la scelta dell’alloggio oppure rifiutarlo se esso non soddisfa i requisiti di sicurezza o la fun- zione degli impiegati.
Art. 138 Versamento dello stipendio in valuta locale
1 La DRRE può emanare prescrizioni particolari per le rappresentanze all’estero
concernenti il versamento dello stipendio nella valuta corrente nel luogo d’impiego. 2 Gli impiegati devono cambiare il loro stipendio al tasso di cambio comunicato alla DRRE dalla rappresentanza all’estero.
Art. 139 Viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio devono chiedere un permesso alla DRRE prima di intraprendere viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrat- tiene rapporti diplomatici.
Sezione 2: Notifiche e autorizzazioni in materia di diritto del personale
Art. 140 Dati personali degli impiegati 1 Gli impiegati previsti per un impiego all’estero notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare tale impiego, i dati personali necessari a stabilire la lo- ro idoneità personale. 2 Essi notificano al servizio del personale competente eventuali modifiche dei dati summenzionati insorte durante l’impiego.
3 Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati dai servizi competenti.
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Art. 141 Dati personali delle persone di accompagnamento 1 Gli impiegati notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare un impiego all’estero, i dati personali delle persone di accompagnamento necessari a tale scopo.
2 Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati e pubblicati.
3 Comunicano al servizio del personale competente se la persona di accompagna-
mento si rifiuta di comunicare i dati personali necessari ai fini dell’impiego.
Art. 142 Obbligo di notifica (art. 95 OPers)
Gli impiegati notificano: a. la loro appartenenza a un’associazione con sede all’estero; b. le pubblicazioni, le conferenze e le dichiarazioni pubbliche durante il servi- zio all’estero, non effettuate per lavoro, qualora riguardino la politica estera della Svizzera o l’attività del DFAE; c. l’abbandono dello Stato di residenza.
Art. 143 Accettazione di regali (art. 93 OPers)
Gli impiegati notificano i regali il cui valore supera i 200 franchi o altri vantaggi ri- cevuti nell’ambito della loro funzione per sé o per i membri della loro economia domestica al servizio competente. Quest’ultimo decide sulla procedura da seguire.
Art. 144 Titoli e insegne cavalleresche di autorità estere 1 Gli impiegati devono rifiutare titoli e insegne cavalleresche conferiti da autorità estere. 2 Qualora un rifiuto non sia possibile, notificano al servizio competente i titoli e le insegne cavalleresche conferite da autorità estere. Esso decide sulla procedura da se- guire.
Art. 145 Occupazioni accessorie (art. 91 OPers)
1 Gliimpiegati comunicano al servizio del personale competente l’esercizio di
un’occupazione accessoria. 2 L’esercizio di un’occupazione accessoria è vietato se essa è incompatibile con lo status garantito dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consola- ri.
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Art. 146 Attività lucrativa della persona di accompagnamento (art. 91 OPers) 1 Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente ogni attività lucra- tiva svolta dalla persona di accompagnamento nel luogo d’impiego.
2 La persona di accompagnamento può svolgere un’attività lucrativa soltanto se è
compatibile con i privilegi e le immunità dell’impiegato come pure con le leggi e gli usi dello Stato di residenza.
Art. 147 Direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo (art. 91 OPers) 1 Gli impiegati comunicano eventuali partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo. 2 Prima di iniziare un impiego all’estero, essi richiedono l’autorizzazione per poter mantenere le partecipazioni.
Art. 148 Obbligo di testimoniare (art. 94 OPers)
Gli impiegati o le persone di accompagnamento, che devono fare una deposizione davanti a un organo di assistenza giudiziaria dello Stato di residenza che presuppon- ga la rinuncia all’immunità diplomatica o consolare, sono tenuti a chiedere un’autorizzazione.
Capitolo 12: Procedura, opposizioni e ricorsi Sezione 1: Procedura di obiezione in caso di trasferimenti
Art. 149
1 Le decisioni di trasferimento secondo l’articolo 112 capoverso 3 OPers possono
essere riesaminate nell’ambito di una procedura di obiezione. 2 Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento possono far valere le loro moti- vazioni contro una decisione di trasferimento per la via di servizio. Il DFAE decide in merito dopo aver sentito la commissione di trasferimento. 3 La composizione e i compiti della commissione di trasferimento sono disciplinati in un regolamento emanato dal DFAE.
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Sezione 2: Valutazione del personale
Art. 150 Eliminazione delle divergenze 1 Gli impiegati in servizio all’estero che non condividono la valutazione del perso- nale inviano la loro domanda di riesame della medesima secondo l’articolo 6 O- OPers-DFF15 alla persona alla quale il loro superiore è direttamente subordinato. 2 Gli impiegati nelle rappresentanze all’estero e nelle missioni multilaterali a Gine- vra valutati dal capomissione inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale: a. alla divisione politica competente per la valutazione del personale del servi- zio diplomatico e dei capi delle rappresentanze consolari; b. alla DSC per il personale ad essa subordinato; c. alla DRRE per il rimanente personale impiegato all’estero. 3 I capimissione inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale al capo della Direzione politica per il tramite della Divisione politica competente.
Art. 151 Procedura Il riesame dell’eliminazione delle divergenze secondo l’articolo 6 capoverso 2 O- OPers-DFF16 è effettuato: a. dal capo del personale della DSC per il personale ad esso subordinato; b. il capo della DRRE per i capimissione; c. il capo del personale della DRRE per il rimanente personale.
Sezione 3: Promozioni nei servizi di carriera
Art. 152 Rifiuto di una promozione (art. 112 OPers)
Gli impiegati dei servizi di carriera, che non hanno ricevuto alcuna comunicazione personale in merito a una promozione, possono chiedere per scritto informazioni sui motivi del rifiuto presso il servizio competente conformemente all’articolo 5 al più tardi entro il 31 gennaio.
Art. 153 Comunicazione dei motivi del rifiuto (art. 112 OPers)
La comunicazione dei motivi del rifiuto avviene:
15 RS 172.220.111.31 16 RS 172.220.111.31
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a. per le persone secondo l’articolo 2 capoverso 1 OPers mediante una comu- nicazione scritta del DFAE; b. per gli altri impiegati mediante una decisione della DRRE.
Art. 154 Diritto di ricorso (art. 112 OPers) 1 La decisione secondo l’articolo 153 lettera b è impugnabile mediante ricorso inter- no secondo l’articolo 155. L’atto di ricorso deve contenere i motivi che, dal punto di vista degli impiegati interessati, parlano a favore di una loro promozione.
2 Il DFAE decide dopo aver preso atto della raccomandazione della Commissione di
promozione competente, che è consultata dall’istanza di ricorso nell’ambito dell’istruzione di ricorso.
Sezione 4: Ricorso interno
Art. 155 1 Il ricorso interno secondo l’articolo 35 della legge del 24 marzo 200017 sul perso- nale federale va presentato al servizio dei ricorsi del DFAE, alla segreteria generale. 2 Gli impiegati assoggettati alla segreteria generale presentano i loro ricorsi al servi- zio giuridico della DRRE.
Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Istruzioni
Art. 156 Direzione delle risorse e rete esterna (DRRE) La DRRE emana istruzioni nei seguenti settori: a. valutazione del personale (art. 10 segg.); b. concorso di ammissione (art. 16 segg.); c. indicizzazione dei luoghi d’impiego (art. 23); d. indennità speciali per impieghi in regioni di crisi (art. 36); e. orario di lavoro flessibile (art. 41 e 43); f. orario settimanale del lavoro (art. 47); g. servizio di picchetto (art. 44 e 49); h. vacanze e congedi (art. 54 segg.); i. rimborso di viaggi che non sono viaggi di servizio (art. 61 e 64 cpv. 2);
17 RS 172.220.1
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j. rimborso di pernottamenti e pasti all’estero (art. 67); k. i. spese per la partecipazione a concorsi di ammissione (art. 68 e 69); l. j. rimborso in caso di impieghi di lunga durata all’estero e di viaggi d’ispe- zione (art. 70 segg.); m. stipendio e altre prestazioni in caso di malattia e infortunio come pure di servizio militare e servizio civile all’estero (art. 74 e 78); n. rimborsi in caso di trasferimenti (art. 90 segg.); o. rimborsi di spese di viaggio per lutti, viaggi per vacanze pagati, viaggi a scopo di trattamento medico e visite dei figli (art. 94 segg.); p. contributo alla locazione di alloggi (art. 100); q. rimborso delle spese di rappresentanza (art. 101 segg.); r. importo forfettario per attività di pubbliche relazioni (art. 103 segg.); s. determinazione e aggiornamento dell’adeguamento al potere d’acquisto (art.
108 segg.);
t. calcolo individuale della deduzione per i minori costi dovuti all’esenzione fiscale (art. 113); u. prestiti (art. 114 segg.); v. contributo alle spese per la previdenza professionale (art. 123 segg.); w. contributi alle spese di formazione (art. 128 segg.); x. regolamento interno e responsabilità civile per l’utilizzo di alloggi di servi- zio (art. 136).
Sezione 2: Diritto vigente: abrogazione
Art. 157 Sono abrogati i seguenti regolamenti: a. il regolamento d’esecuzione I del 21 dicembre 200118; b. il regolamento d’esecuzione II del 6 aprile 197618; c. il regolamento d’esecuzione V del 1° gennaio 200218; d. il regolamento d’esecuzione VII del 1° gennaio 200218.
2 I seguenti regolamenti sono modificati come segue:
a. il regolamento d’esecuzione III del 1° aprile 199719
18 Non pubblicato nella RU
19 Non pubblicato nella RU
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Art. 1, 4–8 e 9 Abrogati
b. il regolamento d’esecuzione IV del 1° gennaio 200219 Art. 10.1 cpv. 3 Abrogato
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 158 Computo dei luoghi d’impiego in caso di pensionamento anticipato (art. 24)
1 Gli anni di soggiorno trascorsi prima del 1° gennaio 2002 in luoghi d’impiego
dalle condizioni di vita difficili o molto difficili sono computati in caso di pensio- namento anticipato. 2 Il computo dei luoghi d’impiego prima del 1998 e dal 1998 al 2001 avviene sulla base delle tabelle che riportano i punti assegnati ai singoli luoghi d’impiego conte- nute nell’allegato 1.
Art. 159 Mantenimento della classe di stipendio in corso (art. 33) 1 Gli impiegati dei servizi di carriera rimangono nella propria classe di stipendio, fatto salvo l’articolo 34 capoverso 2 e fino al loro prossimo trasferimento, se la loro funzione descritta nell’allegato 2 riceve una valutazione inferiore. 2 Impiegati del servizio consolare, che all’entrata in vigore della presente ordinanza rientrano nelle classi di stipendio 10, 17, 21 e 25, mantengono tali classi di stipendio fino alla promozione successiva.
Art. 160 Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale all’estero (art. 79) 1 Le prestazioni del datore di lavoro agli impiegati a tempo parziale dei servizi di carriera trasferiti all’estero prima del 1° gennaio 2002 sono computate secondo il di- ritto previgente fino al trasferimento successivo. 2 I contributi del datore di lavoro alle spese di locazione e alle spese accessorie di locazione a carico degli impiegati a tempo parziale dei servizi di carriera trasferiti all’estero prima del 1° gennaio 2002 sono computati secondo il diritto previgente fi- no al cambiamento d’indirizzo successivo.
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Art. 161 Presa in considerazione dell’esenzione fiscale per tutti gli impiegati soli con figli (art. 112 cpv. 2)
Agli impiegati soli con figli trasferiti all’estero prima del 1° gennaio 2002 la dedu- zione per i minori costi dovuti all’esenzione fiscale è calcolata secondo l’articolo
112 capoverso 2 lettera d fino al successivo trasferimento in Svizzera.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 162 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002 fatti salvi i capoversi 2 e 3.
2 Gli articoli 26 capoverso 3, 108 capoverso 1 lettera a e 112 capoverso 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2003. 3 L’articolo 157 capoverso 2 lettere a e b entra in vigore come segue: l’articolo 9 del regolamento d’esecuzione III del 1° aprile 1997 e l’articolo 10.1 capoverso 3 del re- golamento d’esecuzione IV del 1° gennaio 2002 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.
20 settembre 2002 Dipartimento federale degli affari esteri: Joseph Deiss
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Allegati
Allegato 1: Pensionamento anticipato: ponderazione degli anni di soggiorno (art. 24) e computo dei luoghi d’impiego precedenti (art. 158) Allegato 2: Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio nei ser- vizi di carriera (art. 27 e 34) Allegato 3: Congedo pagato all’estero (art. 60) Allegato 4: Importi forfettari per attività di pubbliche relazioni (art. 106 e 121) Allegato 5: Adeguamento al potere d’acquisto (art. 110)
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Allegato 1 (art. 24 e 158) Pensionamento anticipato: ponderazione degli anni di soggiorno e computo dei luoghi d’impiego precedenti
Parte 1: Ponderazione degli anni di soggiorno
1. 12 anni di soggiorno ponderati danno il diritto al pensionamento anticipato
massimo di 36 mesi.
2. I valori limite corrispondono ai seguenti punteggi:
Numero di punti Designazione del valore limite
95 punti Città di Berna
82 punti Condizioni di vita difficili
62 punti condizioni di vita molto difficili
3. Per il computo di 12 anni ponderati, la differenza di punti tra i valori limite «condizioni di vita molto difficili» (62 punti) e «Città di Berna» (95 punti), vale a dire 33 punti, viene moltiplicata per 12 (=anni). Il risultato di 396 punti corrisponde a 12 anni di soggiorno ponderati.
4. I punti compresi tra 198 e 396 danno diritto al pensionamento anticipato se-
condo la seguente tabella:
Numero di punti Diritto al pensionamento anticipato
396 e oltre 36 mesi
380-395 35 mesi 369-379 34 mesi 358-368 33 mesi 347-357 32 mesi 336-346 31 mesi 325-335 30 mesi 314-324 29 mesi 303-313 28 mesi 292-302 27 mesi 281-291 26 mesi 270-280 25 mesi 259-269 24 mesi 248-258 23 mesi 237-247 22 mesi 226-236 21 mesi 215-225 20 mesi 204-214 19 mesi 198-203 18 mesi
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Parte 2: Computo dei luoghi d’impiego prima del 1998 Punti per impieghi precedenti il 1° gennaio 1998 95 95 95 74 70 63 56 47 Condizioni di vita normali Condizioni di vita difficili Condizioni di vita molto difficili Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 9
Annecy Amsterdam Atene Ankara Algeri Abidjan Addis Abeba Alma-Ata Besançon Anversa Atlanta Belgrado Amman Abu Dhabi Accra Baghdad Bonn Bordeaux Barcellona Berlino Brasilia Antananarivo Bangkok Bamako Bregenz Berlino Boston Budapest Bucarest Asuncion Pechino Conakry Digione Bruxelles Canberra Casablanca Dakar Beirut Colombo Dacca Düsseldorf L’Aia Chicago Città del Capo Damasco Buenos Aires Gidda Dar es Sal. Firenze Amburgo Copenaghen Curitiba Harare Caracas L’Avana Hanoi Francoforte Hannover Dresda Istanbul Johannesburg Cotonou Giacarta Khartoum Friburgo Le Havre Dublino Praga Katmandu Dubai Il Cairo Kimshasa Genova Lille Helsinki Pretoria Kigali Guatemala Kuwait Lagos Colonia Napoli Houston Rabat Quito Hongkong Kiev Luanda Lussemburgo Roma Las Palmas Sofia San José Islamabad La Paz Maputo Lione Rotterdam Lisbona Tunisi Santiago Karachi Lima Mumbai Milano Vienna Londra Varsavia Tegucigalpa Kingston Manila N’Djamena Marsiglia Madrid Windhoek Tel Aviv Kuala L. Messico Niamey Mulhouse Malaga Zagabria Lomé Monrovia Ouagadougou Monaco Manchester Managua Nuova Dehli Sarajevo Nizza Melbourne Mosca Panmunjon Tashkent Strasburgo Montevideo Nairobi Riad Teheran Stoccarda Montreal Panama Rio de Janeiro Tirana Torino New Orleans Port-au-Prince San Salvador Venezia New York Recife Santa Fe de B. Nicosia Riga Sao Paulo Osaka Rosario Seul Oslo Saigon Shanghai Ottawa Salvador de B. Taipeh Palma de Maiorca Singapore Tripoli
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95 95 95 74 70 63 56 47 Condizioni di vita normali Condizioni di vita difficili Condizioni di vita molto difficili
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 9
Parigi Skopje San Francisco Santo Domingo Stoccolma Yaoundé Sydney Tokyo Toronto Vancouver Washington Wellington Winnipeg
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Parte 3: Computo dei luoghi d’impiego 1998-2001
Punti per impieghi tra il 1998 e il 2001: Condizioni di vita molto difficili Rappresentanze 1998 1999 2000 2001
Abidjan 61 60 60 57 Abuja 0 0 0 42 Accra 56 65 64 57 Addis Abeba 43 42 40 43 Algeri 43 43 46 50 Alma-Ata 46 44 42 43 Antananarivo 42 41 41 42 Baghdad 0 0 0 30 Beirut 54 54 56 57 Belgrado 54 34 39 43 Bombay 69 55 53 55 Dacca 60 46 43 42 Dakar 62 60 60 59 Damasco 55 54 53 54 Dar es Salaam 44 41 41 44 Gidda 53 56 55 54 Guatemala 58 57 58 60 Hanoi 54 49 48 52 Islamabad 63 62 59 60 Giacarta 65 59 56 59 Karachi 60 58 52 54 L’Avana 43 44 45 47 Pechino 61 60 59 60 Khartoum 33 33 32 31 Kiev 53 57 57 58 Kinshasa 36 43 36 37 Kuwait 55 62 64 59 La Paz 62 62 60 62 Lagos 44 41 39 42 Maputo 39 39 40 39 Messico 71 68 59 59 Mosca 50 54 54 56 Nairobi 71 64 63 59 Nuova Delhi 64 46 46 49 Port-au-Prince 40 46 44 44 Pristina 31 31 31 34 Riyadh 52 55 55 54 S. Pietroburgo 52 52 55 56 Sarajevo 36 43 46 50 Shanghai 62 60 60 61 Skopje 58 57 57 59
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Condizioni di vita molto difficili
Rappresentanze 1998 1999 2000 2001
Tashkent 45 44 43 43 Tbilisi 0 0 0 32 Teheran 51 55 49 48 Tirana 53 52 52 53 Tripoli 40 39 45 46 Yaoundé 54 48 48 48
Condizioni di vita difficili Rappresentanze 1998 1999 2000 2001
Abu Dhabi 64 71 70 71 Amman 65 65 67 68 Ankara 80 80 77 75 Asunción 72 72 71 71 Atene 85 80 77 77 Bangkok 66 67 66 67 Brasilia 73 73 73 72 Bratislava 73 72 73 75 Bucarest 67 68 71 69 Caracas 69 66 66 65 Città del Capo 82 83 80 80 Colombo 72 71 68 68 Dubai 64 72 71 73 Gerusalemme Est 75 75 75 72 Harare 73 73 71 69 Il Cairo 66 70 69 70 Istanbul 80 80 77 76 Johannesburg 79 80 78 80 Kingston 62 62 63 63 Kuala Lumpur 83 80 76 80 Lima 62 67 67 69 Manila 76 74 70 70 Nicosia 83 81 80 79 Panmunjeom 69 69 66 66 Pretoria 79 80 78 80 Quito 71 70 66 68 Rabat 69 69 69 71 Riga 62 76 78 76 Rio de Janeiro 70 71 70 71 San José 72 73 73 72 Santa Fé de Bogotà 63 66 64 63 Santiago del Cile 72 72 72 74 Santo Domingo 59 68 68 67
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Condizioni di vita difficili
Rappresentanze 1998 1999 2000 2001
São Paulo 72 73 71 71 Seoul 76 76 72 72 Sofia 71 72 72 71 Taipei 78 77 74 75 Tel Aviv 79 82 80 79 Tunisi 78 78 76 77 Varsavia 78 80 80 79 Zagabria 67 68 70 71
Condizioni di vita normali Rappresentanze 1998 1999 2000 2001
Amburgo 98 98 97 97 Amsterdam 99 100 98 99 Atlanta 96 96 94 93 Barcellona 91 92 90 93 Berlino 95 96 97 98 Bonn 97 98 95 97 Bordeaux 96 98 97 97 Boston 92 93 92 93 Bruxelles 99 100 98 99 Budapest 82 85 87 88 Buenos Aires 84 85 83 83 Canberra 94 94 93 92 Chicago 92 91 90 92 Copenaghen 100 100 100 100 Dresda 95 96 86 89 Dublino 95 95 96 96 Düsseldorf 99 99 98 99 Francoforte 97 98 98 100 Genova 92 91 91 92 Helsinki 99 99 98 99 Hong Kong 83 84 83 84 Houston 90 89 87 88 L’Aia 99 100 98 99 Las Palmas G.C. 91 92 90 94 Lione 96 98 97 97 Lisbona 90 91 90 91 Londra 94 95 94 94 Los Angeles 89 88 87 90 Lubiana 0 0 0 83 Lussemburgo 99 99 98 99 Madrid 93 93 94 94
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Condizioni di vita normali
Rappresentanze 1998 1999 2000 2001
Manchester 91 92 91 93 Marsiglia 96 98 97 97 Melbourne 94 95 93 93 Milano 92 91 91 92 Monaco 99 100 99 100 Montevideo 84 85 85 85 Montreal 96 96 95 96 Mulhouse 96 98 97 97 Napoli 89 90 88 87 New York 92 92 90 91 Osaka 89 88 87 88 Oslo 98 99 98 99 Ottawa 96 96 95 96 Parigi 97 98 97 97 Praga 82 84 84 85 Roma 89 90 88 89 San Francisco 92 91 91 93 Singapore 94 94 93 94 Stoccarda 99 100 99 100 Stoccolma 97 98 97 99 Strasburgo 96 98 97 97 Sydney 94 94 93 94 Tokyo 90 90 89 90 Toronto 98 98 95 95 Vancouver 98 98 97 99 Venezia 92 91 91 92 Vienna 100 100 99 100 Washington 94 94 92 93 Wellington 93 92 91 92
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Allegato 2 (art. 27 e 34)
Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio nei servizi di carriera
A Servizio diplomatico A1 Fascia di funzione 1 Dopo aver superato il concorso d’ammissione per il servizio diplomatico: Compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro presso la centrale o una rappresentanza e nel settore della gestione delle risorse diplomatiche presso la centrale.
A1.1 Terzo segretario di ambasciata classe di stipendio 20 Collaboratore diplomatico Impiegati del servizio diplomatico che hanno superato il concorso d’ammissione per il servizio diplomatico e ai quali sono affidati, per la prima volta, compiti specializ- zati nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici, conformemente alla loro formazione.
A1.2 Secondo segretario di ambasciata classe di stipendio 22 Collaboratore diplomatico Impiegati del servizio diplomatico che, dopo un’attività di almeno due anni e otto mesi nella classe di stipendio 20, adempiono autonomamente e in modo efficiente compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici.
A1.3 Primo segretario di ambasciata classe di stipendio 24 Collaboratore diplomatico Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 22, hanno acquisito una vasta esperienza professionale e ai quali è affi- dato l’adempimento in modo autonomo di compiti specializzati impegnativi nel- l’ambito della tutela degli interessi diplomatici.
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A2 Fascia di funzione 2
Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carrie- ra: Compiti dirigenziali di medio livello nell’ambito della tutela degli interessi diplo- matici sul piano politico, economico, culturale o altro presso la centrale o una rap- presentanza e nel settore della gestione delle risorse diplomatiche alla centrale. Compiti specializzati altamente qualificati nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro presso la centrale o in rappresentanze multilaterali.
A2.1 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 26 Caposezione Aggiunto diplomatico Impiegati del servizio diplomatico incaricati, dopo almeno un’attività triennale nella classe di stipendio 24, di adempiere compiti di media responsabilità a livello diri- genziale nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici oppure, in determinati casi, compiti specializzati altamente qualificati per le loro conoscenze specialistiche in campo politico, economico, culturale o altro nel settore della tutela degli interessi. Sono annoverati gli impiegati che: – esercitano la funzione di sostituto del capomissione – dirigono un’importante unità organizzativa con compiti di tutela degli inte- ressi diplomatici di una missione – adempiono autonomamente compiti specializzati altamente qualificati nel- l’ambito della tutela degli interessi diplomatici in rappresentanze multilate- rali o presso la centrale – assumono la direzione di un’importante sezione incaricata di compiti di tu- tela degli interessi diplomatici o di un’unità organizzativa equivalente presso la centrale – esercitano la funzione di sostituti del capo di un’importante sezione incari- cata di compiti di tutela degli interessi diplomatici o di un’unità organizzati- va equivalente presso la centrale – in casi particolari esercitano la funzione di sostituti del capo di una rappre- sentanza consolare.
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A2.2 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 28 Caposezione Aggiunto diplomatico Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 26: – si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell’adempimento di compiti secondo il numero A2.1 – assumono, in determinati casi, la direzione di una rappresentanza consolare o la direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese ter- zo.
A2.3 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 30 Caposezione Consigliere diplomatico Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe 28, sono di regola considerati candidati a più alte funzioni di direzione per persona- lità, conoscenze ed esperienza professionali, competenza sociale e dirigenziale.
A2.4 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 30 con indennità di funzione Impiegati del servizio diplomatico, che dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 30, sono considerati candidati a più alte funzioni di direzione per perso- nalità, conoscenze ed esperienza professionali, competenza sociale e dirigenziale e sono altresì impiegati quali primi collaboratori nelle seguenti missioni: Pechino, Berlino, missione di Bruxelles, missione ONU di Ginevra, Londra, Mosca, New York ONU, Parigi, Roma, Tokyo, Washington, Vienna (bil.).
A3 Fascia di funzione 3
Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carrie- ra: Direzione di piccole rappresentanze diplomatiche e alti compiti dirigenziali nel- l’ambito della tutela degli interessi diplomatici o della gestione delle risorse alla centrale.
A3.1 Capomissione classe di stipendio 32 Capodivisione Vicedirettore Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un’attività almeno triennale nelle classi di stipendio 30 o 31, è affidata una delle seguenti funzioni quadro:
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– direzione di una delle missioni seguenti: Abu Dhabi, Bratislava, CG Hong- Kong, Kuwait, Ljubljana, Lussemburgo, Montevideo, Parigi UNESCO, Pri- stina, Tripoli, Wellington – funzioni presso la centrale: vicedirettore DRRE, vicedirettore DDIP.
A4 Fascia di funzione 4
Direzione di piccole rappresentanze diplomatiche con numerosi accreditamenti speciali o con considerevoli compiti di politica estera particolarmente importanti per la Svizzera e alti compiti dirigenziali nell’ambito della tutela degli interessi di- plomatici o della gestione delle risorse presso la centrale.
A4.1 Capomissione classe di stipendio 33 Capodivisione Direttore supplente Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un’attività almeno triennale nella classe di stipendio 32, è affidata una delle seguenti funzioni quadro: – direzione di una delle missioni seguenti: Abuja, Addis-Abeba, Accra, Algeri, Amman, Beirut, Bogotà, Colombo, Dakar, Damas, Dar es Salam, Dublino, Guatemala, Hanoi, Harare, L’Avana, Kinshasa, Kuala Lumpur, Lima, Ma- nila, Maputo, Quito, Rabat, Riga, San José, Santiago, Sarajevo, Singapore, Skopje, Tashkent, Tiflis, Tirana, Tunisi, Zagabria – funzioni presso la centrale: direttore supplente DRRE, direttore supplente DDIP, capo del protocollo, capo CAP, ambasciatore gestione dei conflitti, capo PRS, capo CIPS, Disarmo Ginevra, Centro per la politica di sicurezza Ginevra, segretario generale supplente.
A5 Fascia di funzione 5
Direzione di grandi rappresentanze diplomatiche con un ampio spettro di attività di politica estera rilevanti per la Svizzera e altissimi compiti dirigenziali nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici o della gestione delle risorse presso la cen- trale.
A5.1 Capomissione classe di stipendio 34 Capodivisione Direttore supplente Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un’attività almeno triennale nelle classi di stipendio 33, è affidata una delle seguenti funzioni quadro:
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– direzione di una delle missioni seguenti: Abidjan, Ankara, Atene, Bangkok, Belgrado, Brasilia, Bruxelles (bil./NATO), Budapest, Buenos Aires, Buca- rest, Canberra, Caracas, Copenhagen, Helsinki, Islamabad, Giacarta, Kiev, L’Aia, Il Cairo, Lisbona, Madrid, Messico, Nairobi (bil./ONU), Nuova Del- hi, CG New York, Oslo, Ottawa, Parigi, OCSE, Praga, Pretoria, Riad, Seul, Sofia, Stoccolma, Strasburgo, CE, Teheran, Tel Aviv, Varsavia, Vienna (OSCE /ONU) – funzioni presso la centrale: capo DP I, capo DP II Africa, capo DP II Ameri- ca, capo DP II Asia, capo DP III, capo DP IV, capo DP V, capo dell’ispettorato diplomatico.
A6 Fascia di funzione 6
Direzione delle rappresentanze diplomatiche più grandi con un ampio spettro di at- tività di politica estera rilevanti per la Svizzera.
A6.1 Capomissione classe di stipendio 34 con indennità di funzione Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un’attività almeno triennale nelle classi di stipendio 34, è affidata una delle seguenti funzioni quadro: – direzione di una delle missioni seguenti: Pechino, Berlino, missione di Bruxel- les, Ginevra missione ONU, Londra, Mosca, New York ONU, Parigi, Roma, Tokyo, Washington, Vienna (bil.) – funzioni presso la centrale: capo BI
B Servizio consolare
B1 Fascia di funzione 1 Dopo aver superato il concorso d’ammissione per il servizio consolare: Compiti specializzati nell’ambito dei servizi consolari e dell’amministrazione non- ché in caso di supplenza.
B1.1 Segretario di consolato classe di stipendio 12 Collaboratore consolare Impiegati del servizio consolare che hanno superato il concorso d’ammissione per il servizio consolare e ai quali, per la prima volta, sono affidati compiti specializzati nell’ambito dei servizi consolari e dell’amministrazione, conformemente alla loro formazione.
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B1.2 Segretario di consolato classe di stipendio 14 Collaboratore consolare Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno due anni e tre mesi nella classe di stipendio 12, hanno acquisito conoscenze approfondite nel settore dei servizi consolari e dell’amministrazione e svolgono autonomamente i compiti spe- cializzati corrispondenti.
B1.3 Segretario di consolato classe di stipendio 16 Collaboratore consolare Impiegati del servizio consolare ai quali, dopo un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 14, è affidato un ampio spettro di compiti specializzati nell’am- bito dei servizi consolari e dell’amministrazione, che svolgono autonomamente.
B1.4 Viceconsole classe di stipendio 18 Segretario di consolato Collaboratore consolare Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno due anni nella clas- se di stipendio 16: – si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell’adempimento di compiti secondo il numero B1.3 – fungono da sostituti nella direzione di una cancelleria o assumono la dire- zione di un importante ramo di servizio consolare di una grande cancelleria.
B1.5 Viceconsole classe di stipendio 20 Segretario di consolato Collaboratore consolare Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno due anni nella clas- se di stipendio 18: – si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità, nell’adempimento in modo autonomo di una vasta gamma di impegnativi com- piti specializzati nel settore dei servizi consolari e dell’amministrazione – si sono distinti fungendo da sostituti nella direzione di una cancelleria o di un importante ramo di servizio consolare di una grande cancelleria.
B2 Fascia di funzione 2
Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carrie- ra: Gestione delle attività presso una rappresentanza e direzione amministrativa alla centrale;
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In determinati casi: compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi di- plomatici sul piano politico, economico, culturale o altro presso la centrale o le rappresentanze.
B2.1 Console classe di stipendio 20 Collaboratore consolare Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno due anni nella clas- se di stipendio 18, per la prima volta: – assumono la direzione di una cancelleria – fungono da sostituti nella direzione di una grande cancelleria o assumono la direzione di un importante ramo di servizio consolare di una delle cancelle- rie più grandi – assumono la direzione di un servizio amministrativo alla centrale o fungono da sostituti nella direzione di un importante servizio amministrativo – in determinati casi, svolgono i compiti degli impiegati conformemente al numero A1.1, in base alla loro attitudine nella tutela degli interessi diploma- tici.
B2.2 Console classe di stipendio 22 Collaboratore consolare Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 20: – hanno acquisito un’ampia esperienza nello svolgere i compiti della gestione delle attività e dell’amministrazione conformemente al numero B2.1 – in determinati casi, adempiono i compiti degli impiegati conformemente al numero A1.2, in base alla loro attitudine nella tutela degli interessi diploma- tici.
B2.3 Console classe di stipendio 24 Collaboratore consolare Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 22: – si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità, nello svolgere compiti di direzione delle attività e dell’amministrazione se- condo il numero B2.1 – in determinati casi, adempiono i compiti degli impiegati secondo il numero A1.3, grazie alla loro attitudine nella tutela degli interessi diplomatici.
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B3 Fascia di funzione 3
Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carrie- ra: Direzione di una rappresentanza consolare e compiti dirigenziali di media entità nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro presso una rappresentanza; Direzione delle attività presso rappresentanze grandi e molto grandi e compiti diri- genziali di alto livello nel settore della gestione delle risorse alla centrale; In determinati casi: compiti specializzati altamente qualificati nel settore della tu- tela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro pres- so la centrale o rappresentanze multilaterali.
B3.1 Aggiunto di consolato generale classe di stipendio 26 Console Caposezione Aggiunto diplomatico Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 24: – esercitano la funzione di sostituto del capo di una rappresentanza consolare – assumono la direzione di una grande cancelleria – fungono da sostituti nella direzione di una cancelleria molto grande – assumono presso la centrale la direzione di una sezione incaricata della tu- tela degli interessi consolari, fungono da sostituti nella direzione di un’im- portante sezione incaricata della tutela degli interessi consolari o la direzione di un importante servizio amministrativo – hanno dimostrato un’attitudine generale nella tutela degli interessi e adem- piono presso le rappresentanze i compiti degli impiegati conformemente al numero A2.1.
B3.2 Console generale classe di stipendio 28 Console Capodivisione Caposezione Aggiunto diplomatico Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 26: – sono incaricati della direzione di una rappresentanza consolare o della dire- zione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo – assumono la direzione di una cancelleria molto grande
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– assumono presso la centrale la direzione di una divisione amministrativa della DRRE o la direzione di un’importante sezione incaricata della tutela degli interessi consolari – svolgono presso le rappresentanze compiti di tutela degli interessi diploma- tici come gli impiegati conformemente al numero A2.1 e si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità.
B3.3 Console generale classe di stipendio 30 Console Capodivisione Caposezione Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno due anni nella clas- se di stipendio 28, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di re- sponsabilità nell’adempimento di compiti conformemente al numero B3.2.
C Servizio di segreteria e specializzato 20
C1 Classe di funzione 1 Compiti di segretariato e facili compiti di cancelleria.
C1.1 Segretario amministrativo classe di stipendio 5
C1.2 Segretario amministrativo classe di stipendio 7 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 5, hanno acquisito maggiori conoscenze ed espe- rienza professionali nell’ambito del segretariato e ai quali sono affidati compiti di segretariato corrispondenti alla loro formazione.
C1.3 Segretario amministrativo classe di stipendio 10 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 7, hanno acquisito ampie conoscenze di segreta- riato e lavorano autonomamente.
C1.4 Segretario amministrativo classe di stipendio 12 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 10, svolgono autonomamente compiti di segreta- riato più impegnativi e sbrigano semplici lavori di cancelleria.
20 Il DFAE non assume più nuovi collaboratori del servizio di segreteria e specializzato nei servizi di carriera.
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C1.5 Segretario amministrativo classe di stipendio 13 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 12, si sono distinti per efficienza, iniziativa, auto- nomia e senso di responsabilità nell’adempimento di compiti conformemente al nu- mero C1.4.
C2 Classe di funzione 2 Compiti di assistenza per i lavori specializzati nell’ambito della tutela degli interes- si o del lavoro di cancelleria più impegnativo.
C2.1 Team assistant classe di stipendio 14 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno due anni nelle classi di stipendio 12 o 13, svolgono in modo autonomo un impegna- tivo lavoro di segretariato per capimissione e capiposto o per titolari di funzioni alla centrale oppure, sotto la guida di superiori, collaborano in occasione di semplici compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi o di importanti lavori di cancelleria.
C2.2 Team assistant classe di stipendio 15 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 14, si sono distinti per efficienza, iniziativa, auto- nomia e senso di responsabilità nell’adempimento di compiti conformemente al nu- mero C2.1.
C2.3 Team assistant classe di stipendio 16 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno due anni nelle classi di stipendio 14 o 15, svolgono in modo autonomo un impegna- tivo lavoro di segretariato per capimissione di rappresentanze grandi e molto grandi o per titolari di funzioni equivalenti alla centrale oppure collaborano, sotto la guida di superiori, in occasione di importanti compiti specializzati nel settore della tutela degli interessi o di importanti lavori di cancelleria.
C2.4 Team assistant classe di stipendio 17 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 16, si sono distinti per efficienza, iniziativa, auto- nomia e senso di responsabilità nell’adempimento di compiti conformemente al nu- mero C2.3.
Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2002
C3 Classe di funzione 3 Presa a carico, in modo autonomo, di compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi e dei lavori di cancelleria impegnativi.
C3.1 Impiegato specialista classe di stipendio 18 (Il DFAE non promuove più collaboratori del servizio di carriera da funzioni del servizio di segreteria a funzioni del servizio specializzato.)
C3.2 Impiegato specialista classe di stipendio 19 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, si sono distinti per efficienza, iniziativa, auto- nomia e senso di responsabilità nell’adempimento in modo autonomo di semplici compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi o importanti lavori di cancelleria.
C3.3 Impiegato specialista classe di stipendio 20 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno due anni nelle classi di stipendio 18 o 19, adempiono autonomamente importanti compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi o impegnativi lavori di cancelleria.
C3.4 Impiegato specialista classe di stipendio 21 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 20, si sono distinti per efficienza, iniziativa, auto- nomia e senso di responsabilità nell’adempimento dei compiti conformemente al numero C3.3.
C3.5 Impiegato specialista classe di stipendio 22 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno tre anni nelle classi di stipendio 20 o 21, svolgono autonomamente impegnativi compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi.
C3.6 Impiegato specialista classe di stipendio 23 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un’attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 22, si sono distinti per efficienza, iniziativa, auto- nomia e senso di responsabilità nell’adempimento dei compiti conformemente al numero C3.5.
Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2002
Allegato 3 (art. 60)
Congedo pagato all’estero
Motivo Più precisamente Diritto a Osservazioni
Decessi Decesso del coniuge, 3 giorni Per impiegati il cui luogo di del convivente, di un servizio è all’estero la durata genitore o di un figlio del congedo può essere au- mentata, in casi motivati, di al massimo due giorni. Malattia grave e Per la cura di un mem- Fino a 2 giorni Per impiegati il cui luogo di improvvisa di un bro della famiglia col- per ogni evento servizio è all’estero la durata membro della fa- pito improvvisamente del congedo può essere au- miglia o di una da una malattia grave o mentata, in casi motivati, di persona di ac- vittima di un infortunio al massimo quatto giorni. compagnamento Famiglie mono- Disbrigo di affari inde- Fino a 5 giorni . parentali con luo- rogabili (ad es. accom- per anno civile go di servizio pagnamento dei figli dal all’estero medico, a scuola, ecc.) Trasloco con Sistemazione degli affa- 2 giorni cambiamento del ri personali e prepara- luogo di servizio zione della partenza per all’interno dello il nuovo luogo di servi- stesso Paese (tra- zio sferimento in Svizzera o all’estero) Ricerca di un nuovo Fino a 3 giorni alloggio Sopralluogo dell’abi- Fino a 1 giorno tazione di servizio asse- gnata Trasloco in un’abita- 1 giorno zione o in una camera ammobiliate in seguito ad avvenuto trasferi- mento Trasloco in un’abita- 2 giorni zione o in una camera non ammobiliate se il trasloco avviene entro due anni Trasloco in occa- Sistemazione degli affa- Fino a 3 giorni sione del trasfe- ri personali e prepara- rimento in un al- zione della partenza tro Paese Ricerca di un nuovo Fino a 3 giorni alloggio
Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2002
Motivo Più precisamente Diritto a Osservazioni
Sopralluogo Fino a 1 giorno dell’abitazione di servi- zio assegnata Trasloco in un’abita- 1 giorno zione o in una camera ammobiliate Trasloco in un’abita- 3 giorni zione o in una camera non ammobiliate Deposito e ritiro dei Fino a 2 giorni mobili ed effetti traslo- cati in Svizzera Partecipazione a Partecipazione a con- Per la durata del Per impiegati il cui luogo di concorsi di am- corsi di ammissione concorso di am- servizio è all’estero la durata missione missione del congedo può essere au- mentata, in casi motivati, di al massimo due giorni. Trasferimento Viaggio di trasferi- Da 1 a 3 giorni Impiegati che si servono con l’auto mento con l’auto dell’auto per il trasferimen- to.
Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2002
Allegato 4 (art. 106 e 121)
Importi forfettari per attività di pubbliche relazioni
Ammontare delle indennità forfettarie
Supplemento per persone di accompa- Classe di funzione Impiegato gnamento Capi delle rappresen- Importi Importi forfettari Importi Importi forfettari tanze forfettari totali forfettari totali ridotti (con inviti a casa) ridotti (con inviti a casa)
1 - cat. I 24 004 4 000 14 500
1 - cat. II 20 873 4 000 12 500
1 - cat. III 18 785 3 500 11 000
1 - cat. IV 17 221 3 500 10 000
Collaboratori 2 20 193 34 962 3 500 11 000 3 17 533 30 695 3 500 10 500 4 16 024 27 135 3 500 10 000 5 13 332 22 891 3 000 9 500 6 11 937 19 308 3 000 9 000 7 11 667 18 265 3 000 8 500 8 10 090 16 176 2 500 8 000 9 9 388 14 611 2 500 7 500 10 8 410 12 523 2 500 7 000 11 7 724 10 436 2 500 6 000 12 6 418 8 349 2 500 5 000 13 5 114 6 262 2 500 4 000
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Allegato 5 (art. 110)
Adeguamento al potere d’acquisto
L’adeguamento al potere d’acquisto (APA) da applicare dipende dall’indice compa- rativo calcolato in base a una verifica dei prezzi e a un calcolo continuamente ag- giornato. L’APA è stabilito come segue:
75.1* - 80.0 –20 80.1 - 85.0 –15 85.1 - 90.0 –10 90.1 - 95.0 – 5 95.1 - 102,4 0 102,5 - 107,4 +5 107,5 - 112,4 +10 112,5 - 117.4* +15 * Per indici comparativi inferiori o superiori secondo lo stesso modello. Non esiste alcuna limitazione né verso il basso né verso l’alto.
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