AS 2002 2989
Codice penale svizzero
Codice penale svizzero (Interruzione della gravidanza)
Modifica del 23 marzo 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 19 marzo 19981; visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 19982, decreta:
I Il Codice penale3 è modificato come segue:
Ingresso visto l’articolo 64bis della Costituzione federale4, ...
Art. 118 2. Interruzione 1 Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, della gravidanza. Interruzione istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel punibile della farlo, senza che le condizioni dell’articolo 119 siano adempiute, è pu- gravidanza nito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
2 Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della ge-
stante è punito con la reclusione sino a dieci anni.
3 La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l’aiuto di un
terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima setti- mana dall’inizio dell’ultima mestruazione, senza che le condizioni dell’articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con la deten- zione o con la multa.
4 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l’azione penale si prescrive in due
anni.
Art. 119 Interruzione non 1 L’interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio punibile della gravidanza di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un
4 Questa disposizione corrisponde all’articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.
2 L’interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su ri-
chiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è ef- fettuata entro dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell’intervento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la ge- stante e le fornisce tutte le informazioni utili.
3 Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso
del suo rappresentante legale.
4 I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i
requisiti necessari per praticare correttamente l’interruzione della gra- vidanza e per fornire una consulenza approfondita.
5 Qualsiasi interruzione della gravidanza dev’essere annunciata a fini
statistici all’autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia del- l’anonimato della donna interessata e del segreto medico.
Art. 120 Contravvenzioni 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell’arti- commesse dal medico colo 119 capoverso 2 e che prima dell’intervento omette di: a. chiedere alla gestante una richiesta scritta; b. tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell’intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:
1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuita-
mente,
2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili
di fornire un aiuto morale o materiale,
3. informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e
c. assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, è punito con l’arresto o con la multa.
2 È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annun-
ciare all’autorità sanitaria competente l’interruzione della gravidanza, secondo l’articolo 119 capoverso 5.
Art. 121 Abrogato
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II Modifica del diritto vigente La legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 34bis della Costituzione federale6, ...
Art. 30 Interruzione non punibile della gravidanza In caso d’interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell’articolo 119 del Codice penale7, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.
III
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 marzo 2001 Consiglio degli Stati, 23 marzo 2001 Il presidente: Peter Hess La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 2 giugno 2002.8
2 Essa entra in vigore il 1° ottobre 2002.
12 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 832.10 6 Questa disposizione corrisponde all’articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 7 RS 311.0; RU 2002 2989 8 FF 2002 4601
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