Lexipedia

AS 2002 307

Ordinanza del Tribunale federale concernente i giudici istruttori federali

Ordinanza del Tribunale federale concernente i giudici istruttori federali1 (Ordinanza sui giudici istruttori; OTFGI)

del 10 gennaio 2002

Il Tribunale federale svizzero, visti gli articoli 9 e 37 della legge sul personale federale del 24 marzo 20002 (LPers); visto l’articolo 13 della legge federale del 15 giugno 19343 sulla procedura penale, ordina:

Art. 1 Campo di applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai giudici istruttori in carica a tempo pieno.

2 Per il resto è applicabile l’ordinanza del 27 agosto 20014 sul personale del Tribu- nale federale del (OPersTF).

Art. 2 Organizzazione

1 Il giudice istruttore dirigente assume la direzione generale degli affari.

2 Egli sorveglia l’esecuzione dei compiti che incombono ai giudici istruttori nonché al personale e provvede affinché gli affari siano trattati con celerità.

3 Gli competono in particolare:

a. l’organizzazione del lavoro e l’attribuzione degli affari ai giudici istruttori; b. l’organizzazione del servizio di picchetto; c. l’organizzazione delle sostituzioni tra giudici istruttori; d. la sorveglianza della cancelleria; e. la gestione del personale dell’ufficio dei giudici istruttori, nella misura in cui non sia di competenza del Tribunale federale; f. la gestione delle finanze dell’ufficio dei giudici istruttori in collaborazione con il Tribunale federale.

RS 172.220.114.1 1 Le denominazioni di funzione utilizzate nella presente ordinanza sono valide indistinta- mente per il personale di entrambi i sessi. 2 RS 172.220.1 3 RS 312.0 4 RS 172.220.114

2002-0169 307

Giudici istruttori federali. OTFGI RU 2002

Art. 3 Indipendenza e sorveglianza 1 I giudici istruttori federali adempiono i loro compiti giudiziari in modo indipen- dente; essi sottostanno solo alla legge. 2 La loro sorveglianza incombe alla Camera di accusa conformemente all’articolo 11 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale. Al riguardo, essa può emanare istruzioni.

3 La sorveglianza nella gestione amministrativa incombe alla Commissione ammi-

nistrativa o al Segretario generale del Tribunale federale.

Art. 4 Incompatibilità 1 La carica di giudice istruttore federale è incompatibile con altri rapporti di lavoro di diritto federale. 2 I giudici istruttori federali non possono appartenere ad alcuna autorità che potreb- be essere chiamata e intervenire nell’ambito di competenza dell’ufficio dei giudici istruttori.

Art. 5 Formazione del rapporto di lavoro 1 Il rapporto di lavoro nasce con la decisione di nomina soggetta ad approvazione.

2 Il contenuto della decisione di nomina è retto dall’articolo 13 OPersTF5 applicato per analogia. Tale decisione indica, pure, l’inizio e la fine del periodo di carica.

3 Non vi è periodo di prova.

Art. 6 Fine del rapporto di lavoro 1 Il rapporto di lavoro termina, senza disdetta, con il raggiungimento del limite di età o in caso di decesso. 2 L’autorità di nomina può, d’intesa con il giudice istruttore, sciogliere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro per una data scelta liberamente. 3 Il rapporto di lavoro cessa per disdetta scritta del giudice istruttore nei termini di cui all’articolo 12 capoverso 3 LPers.

4 Il rapporto di lavoro cessa per decisione dell’autorità di nomina:

a. in seguito a mancata rielezione per il susseguente periodo di carica secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla pro- cedura penale; b. in seguito a licenziamento se vengono a mancare i presupposti della nomina.

5 RS 172.220.114

Giudici istruttori federali. OTFGI RU 2002

Art. 7 Soppressione del diritto di sciopero L’esercizio del diritto di sciopero è vietato ai giudici istruttori federali (art. 59 OPersTF6).

Art. 8 Stipendio 1 L’autorità di nomina determina nella sua decisione la classe di stipendio secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20007 sul personale federale così come lo stipendio iniziale.

2 Lo stipendio è aumentato del 3 % al 1° gennaio di ogni anno fino a quando non

venga raggiunto il massimo della classe. 3 Fatta salva l’indennità in funzione del mercato del lavoro, premi e altre retribu- zioni speciali sono esclusi.

Art. 9 Colloquio con il collaboratore

1 Non è prevista una valutazione periodica.

2 Ogni anno sono fissati obiettivi. Questi sono poi discussi durante un colloquio con il collaboratore per valutare se siano stati conseguiti; il risultato del colloquio è con- fermato per iscritto. 3 I colloqui con i giudici istruttori incombono al giudice istruttore dirigente; i collo- qui con quest’ultimo, al Presidente della Camera di accusa.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 2002.

10 gennaio 2002 In nome del Tribunale federale: Il presidente, Hans Peter Walter Il segretario generale, Paul Tschümperlin

6 RS 172.220.114 7 RS 172.220.111.3