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AS 2002 3080

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sul commercio ambulante

del 23 marzo 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale1 nonché il numero II capoverso 2 lettera a del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20003, decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 1 La presente legge disciplina l’attività dei commercianti ambulanti che offrono mer- ci o servizi ai consumatori.

2 Essa:

a. assicura che i commercianti ambulanti possano esercitare la loro attività su tutto il territorio svizzero; b. stabilisce, a tutela del pubblico, i requisiti minimi per l’esercizio del com- mercio ambulante. 3 Le collette a scopo di utilità pubblica o caritatevoli e le aste pubbliche volontarie sottostanno al diritto cantonale.

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 2 Obbligo d’autorizzazione 1 Necessita dell’autorizzazione dell’autorità cantonale competente chi, a titolo pro- fessionale: a. offre ai consumatori l’ordinazione o la vendita di merci, in forma ambulante, visitando economie domestiche private senza essere stato chiamato o ge- stendo per un periodo limitato un punto vendita mobile all’aperto, in un locale o da un veicolo;

RS 935.71 1 RS 101 2 RU 1999 2556 3 FF 2000 3629

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b. offre ai consumatori servizi di qualsiasi tipo, in forma ambulante o visitando economie domestiche private senza essere stato chiamato; c. gestisce un baraccone da fiera o un circo.

2 Il Cantone designa l’autorità competente.

Art. 3 Eccezioni dall’obbligo d’autorizzazione

1 Non necessita dell’autorizzazione chi:

a. offre le sue merci o servizi al di fuori di locali di vendita fissi, nel quadro di un mercato i cui limiti temporali e spaziali sono fissati dall’autorità compe- tente; b. offre l’ordinazione o la vendita di merci o servizi in occasione di esposizioni o fiere; c. esercita un’attività per la quale egli o la persona per cui opera abbia già otte- nuto un’autorizzazione ufficiale. 2 Il Consiglio federale può dispensare dall’obbligo d’autorizzazione l’esercizio all’a- perto di un punto vendita ambulante limitato nel tempo che offra merci quali pro- dotti agricoli di produzione propria o giornali.

Art. 4 Condizioni d’autorizzazione per i commercianti ambulanti 1 Chiunque ha diritto all’autorizzazione, a condizione che nei due anni precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione non sia stato condannato per un de- litto o un crimine in relazione al quale l’esercizio del commercio ambulante implichi un pericolo di recidiva. In caso di pena detentiva scontata, il periodo considerato decorre dal momento della scarcerazione.

2 La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a. l’estratto del registro di commercio relativo all’impresa per la quale il ri- chiedente svolge l’attività oppure un documento d’identità nei casi in cui il richiedente stesso o l’impresa per la quale svolge l’attività non sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio; b. l’estratto del casellario giudiziale dell’organo federale competente, per i ri- chiedenti residenti in Svizzera, oppure, per i richiedenti residenti all’estero, un equivalente documento, attestato o certificato ufficiale; c. l’attestato di domicilio; d. l’approvazione del rappresentante legale qualora il richiedente sia minoren- ne o interdetto. 3 Il limite di età per i giovani commercianti ambulanti è disciplinato negli articoli 29 segg. della legge federale del 20 marzo 19984 sul lavoro nell’industria, nell’artigia- nato e nel commercio.

4 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

4 RS 822.11

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Art. 5 Condizioni d’autorizzazione per proprietari di baracconi da fiera e di circhi

1 Ai baracconisti e agli impresari circensi è rilasciata l’autorizzazione se:

a. dimostrano di aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile suffi- ciente; e b. è garantita la sicurezza degli impianti da essi gestiti.

2 La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a. l’estratto del registro di commercio relativo all’impresa per la quale il ri- chiedente svolge l’attività oppure un documento d’identità nei casi in cui il richiedente stesso o l’impresa per la quale svolge l’attività non sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio; b. l’attestato relativo alla stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile sufficiente; e c. l’attestato relativo alla sicurezza degli impianti. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente i requisiti materiali e temporali relativi alla sicurezza degli impianti.

Art. 6 Condizioni d’autorizzazione per i cittadini stranieri con dimora, domicilio o sede all’estero 1 I cittadini stranieri con dimora, domicilio o sede all’estero hanno diritto all’auto- rizzazione se adempiono le condizioni della presente legge, restando salve le con- venzioni internazionali.

2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto degli stranieri.

Art. 7 Rilascio dell’autorizzazione 1 L’autorità cantonale competente rilascia l’autorizzazione se le condizioni di cui agli articoli 4 o 5 sono adempite. L’autorizzazione riveste la forma di una tessera di legittimazione, eccetto quella per baracconisti e impresari circensi. 2 Se entra in linea di conto un rifiuto del rilascio conformemente all’articolo 4 capo- verso 1, l’autorità cantonale competente chiede un preavviso all’autorità federale designata dal Consiglio federale. Per prendere la decisione, l’autorità federale può consultare i documenti penali del richiedente.

Art. 8 Consegna di tessere di legittimazione da parte di imprese e associazioni di categoria 1 L’autorità cantonale competente autorizza un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti se l’impresa garantisce che i dipendenti adem- piono le condizioni definite nella presente legge. Alle stesse condizioni, l’autorità cantonale competente autorizza un’associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci. Se il socio non è un commerciante individuale, la tessera è consegnata direttamente ai dipendenti del socio.

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2 L’impresa o associazione di categoria notifica all’autorità cantonale competente i propri dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi che ricevono una tessera di legittimazione. Essa allega una copia dell’estratto del casellario giudiziale dei com- mercianti ambulanti. L’autorità cantonale competente controlla, mediante prove per sondaggio, se le imprese e associazioni di categoria autorizzate si conformano alle condizioni legali. 3 Se entra in linea di conto un rifiuto del rilascio conformemente all’articolo 4 capo- verso 1, l’impresa o associazione di categoria trasmette la domanda all’autorità cantonale competente. Questa chiede il preavviso conformemente all’articolo 7 ca- poverso 2 e decide.

Art. 9 Validità spaziale e temporale dell’autorizzazione 1 Il titolare di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità cantonale competente può esercitare il commercio ambulante su tutto il territorio svizzero. La stessa cosa vale per le persone munite di una tessera di legittimazione di un’impresa o associazione di categoria autorizzata a consegnarla. 2 L’autorizzazione non pregiudica la competenza dei Cantoni in materia di verifica della sicurezza nel montaggio e nell’esercizio di impianti di baracconisti e impresari circensi. 3 L’autorizzazione è personale e non trasferibile. Essa è valida per cinque anni. L’autorizzazione per baracconisti e impresari circensi è valida per un anno. Il rinno- vo dell’autorizzazione avviene secondo una procedura semplificata. 4 Ai cittadini stranieri con dimora, domicilio o sede all’estero può essere rilasciata un’autorizzazione valida durante un periodo più breve. 5 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio relative al rilascio e al rin- novo dell’autorizzazione, come pure alla consegna della tessera di legittimazione.

Art. 10 Revoca dell’autorizzazione

1 L’autorità cantonale competente revoca l’autorizzazione se:

a. le condizioni per il suo rilascio non sono più adempite; b. non è più garantito il regolare esercizio del commercio ambulante. 2 L’autorità cantonale competente può chiedere un preavviso all’autorità federale prevista dall’articolo 7 capoverso 2; questa disposizione è applicabile per analogia. 3 Le tessere di legittimazione consegnate da un’impresa o associazione di categoria sono revocate dalla stessa. 4 L’autorizzazione a consegnare tessere di legittimazione è revocata all’impresa o associazione di categoria che non garantisce più il rispetto delle condizioni legali.

Art. 11 Merci e servizi esclusi 1 La vendita di bevande alcoliche da parte di commercianti ambulanti è vietata. Sono eccettuate le ordinazioni di bevande fermentate nonché le ordinazioni e la vendita di

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bevande fermentate al mercato (art. 3 cpv. 1 lett. a). Sono fatte salve le disposizioni della legge del 21 giugno 19325 sull’alcool. 2 Il Consiglio federale può limitare o escludere, per motivi di polizia, la vendita di altre merci e servizi da parte del commercio ambulante. 3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale che vietano, limitano o vincolano a un’autorizzazione particolare l’offerta di determinate merci e servizi da parte di commercianti ambulanti.

Sezione 3: Tasse

Art. 12 1 I Cantoni riscuotono una tassa per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell’autoriz- zazione.

2 Il Consiglio federale ne fissa l’ammontare.

Sezione 4: Protezione dei dati

Art. 13 1 L’autorità cantonale competente tratta i dati personali necessari al rilascio, al rin- novo e alla revoca dell’autorizzazione. Essa è l’unica autorizzata ad accedere a tali dati; rimane salva l’autorizzazione all’accesso dell’autorità federale competente nel quadro della sua funzione di vigilanza. 2 Il capoverso 1 primo periodo si applica per analogia anche nel caso di associazioni di categoria e imprese. 3 L’autorità cantonale competente può comunicare a terzi, purché dimostrino un in- teresse giustificato, se un commerciante ambulante ha un’autorizzazione. 4 L’autorità federale competente tratta i dati personali necessari all’adempimento dei suoi compiti, segnatamente la domanda, l’estratto del casellario giudiziale e even- tuali documenti penali del richiedente. 5 Il Consiglio federale disciplina le gestione del sistema d’informazione, le categorie di dati da registrare, la durata della conservazione e la sicurezza dei dati.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 14 Contravvenzioni 1 È punito con la detenzione o la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzional- mente:

5 RS 680

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a. fornisce dati incompleti, sbagliati o ingannevoli allo scopo di ottenere un’autorizzazione; b. esercita senza autorizzazione il commercio ambulante; c. consegna tessere di legittimazione senza esservi autorizzato; d. consegna una tessera di legittimazione ai propri dipendenti, soci o dipen- denti di questi ultimi, senza che essi adempiano le condizioni legali; e. offre merci o servizi la cui vendita nell’ambito del commercio ambulante infrange le limitazioni o i divieti secondo l’articolo 11 capoversi 1 o 2; f. non ha con sé l’autorizzazione mentre esercita il commercio ambulante.

2 Se l’autore agisce per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Art. 15 Infrazioni commesse nell’azienda Per le infrazioni commesse nell’azienda, da mandatari e simili, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministra- tivo.

Art. 16 Perseguimento penale Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione 1 I Cantoni eseguono la presente legge, in quanto la stessa non dichiari competente la Confederazione.

2 Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della legge da parte dei Cantoni.

Art. 18 Tessera internazionale di legittimazione industriale per viaggiatori grossisti Il Consiglio federale disciplina il rilascio della tessera internazionale di legittima- zione industriale internazionale per viaggiatori grossisti ai sensi della Convenzione internazionale del 3 novembre 19237 per la semplificazione delle formalità doganali.

Art. 19 Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

6 RS 313.0 7 RS 0.631.121.1

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Art. 20 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 4 ottobre 19308 sui viaggiatori di commercio è abrogata.

Art. 21 Disposizioni transitorie 1 Le tessere di legittimazione e le autorizzazioni per l’esercizio del commercio am- bulante rilasciate in virtù della legge federale del 4 ottobre 19309 sui viaggiatori di commercio o del diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro sca- denza. 2 Il Consiglio federale disciplina i requisiti materiali e temporali per l’attestato rela- tivo alla sicurezza degli impianti di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b che sono già in funzione all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 22 Referendum e entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 marzo 2001 Consiglio nazionale, 23 marzo 2001 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 luglio 2001.10

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

4 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 CS 10 216, RU 2000 2355 9 CS 10 216, RU 2000 2355 10 FF 2001 1192

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