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AS 2002 3090

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica del Kazakistan

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica del Kazakistan

del 3 ottobre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20002, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione, firmata il 21 ottobre 1999, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kazakistan intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2000 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker