AS 2002 3117
Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili
Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)
Modifica del 26 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 1 e 2 1 La Direzione generale delle dogane può accordare un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 50 t di COV all’anno si impegnano: a. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell’ambiente; oppure b. a esportarle. 2 L’autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commer- cio all’ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 50 t di COV quali scorte di magazzino.
Art. 23 1 Gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa viene distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costi- tuito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre compresi gli interessi. La distribu- zione avviene due anni dopo (anno di distribuzione). Il prodotto degli anni 2000 e