Lexipedia

AS 2002 3151

Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI)

del 20 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 3, 4 capoverso 3, 5 capoverso 2, 9 e 15 della legge del 22 giugno 20011 sui documenti d’identità (LDI), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Tipi di documenti d’identità Esistono i seguenti tipi di documenti d’identità: a. passaporto; b. carta d’identità.

Art. 2 Tipi di passaporto Esistono i seguenti tipi di passaporto: a. passaporto ordinario; b. passaporto provvisorio; c. passaporto diplomatico ordinario; d. passaporto di servizio ordinario; e. passaporto diplomatico provvisorio; f. passaporto di servizio provvisorio.

Art. 3 Passaporto provvisorio

1 Un passaporto provvisorio è rilasciato in casi urgenti, se:

a. non vi è sufficiente tempo per rilasciare un passaporto ordinario; b. non è momentaneamente possibile reperire o presentare un documento d’identità valido; c. un documento d’identità valido non soddisfa le esigenze del paese di desti- nazione.

RS 143.11 1 RS 143.1; RU 2002 3061

2001-0786 3151

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

2 Un passaporto provvisorio può essere rilasciato se altrimenti il rientro in Svizzera non è possibile.

Art. 4 Forma ed edizione Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) stabilisce la forma e l’aspetto dei documenti d’identità e ne cura l’edizione.

Art. 5 Validità

1 Il passaporto ordinario e le carte d’identità sono rilasciati per:

a. dieci anni, alle persone che al momento della domanda hanno compiuto

18 anni;

b. cinque anni, alle persone che al momento della domanda hanno compiuto

3 anni ma non ancora 18;

c. tre anni, alle persone che al momento della domanda non hanno ancora compiuto 3 anni. 2 Il passaporto provvisorio è rilasciato per la durata del soggiorno all’estero, even- tualmente per la durata richiesta dal paese di soggiorno, in ogni caso però per un massimo di 12 mesi. 3 In caso di perdita nell’arco di cinque anni di tre o più documenti d’identità dello stesso tipo, la validità del nuovo documento d’identità è limitata a 2 anni, sempre che la persona dia motivo di ritenere che non si tratti di un abuso.

4 La validità di un documento d’identità non è prorogabile.

5 Se per un lungo periodo non è possibile produrre nuovi passaporti, i passaporti ancora validi possono essere prorogati di 3 anni al massimo e i passaporti provvisori possono essere rilasciati per 3 anni. Il Dipartimento disciplina i dettagli.

Capitolo 2: Richiesta, rilascio, perdita e restituzione Sezione 1: Autorità richiedente

Art. 6 Documenti d’identità ordinari 1 L’autorità richiedente in Svizzera è il Comune di domicilio e, se del caso, uno o più altri servizi designati dal Cantone. 2 L’autorità richiedente all’estero è la rappresentanza diplomatica o consolare sviz- zera presso cui la persona richiedente è immatricolata.

3 Le persone che non sono immatricolate presso una rappresentanza diplomatica o

consolare oppure che non hanno un domicilio fisso in Svizzera, chiedono il docu- mento d’identità all’autorità richiedente del loro luogo di dimora attuale.

3152

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Art. 7 Passaporti provvisori 1 Il passaporto provvisorio va chiesto alla competente autorità richiedente (art. 6). Se per ragioni di tempo questo non fosse possibile, il passaporto provvisorio può essere richiesto direttamente all’autorità di rilascio. 2 Le persone che presentano una notifica di perdita di un documento d’identità op- pure il cui documento d’identità scade prima della fine del viaggio possono, in casi urgenti, chiedere un passaporto provvisorio all’autorità competente del loro luogo di dimora attuale. Previa intesa con la competente autorità richiedente, l’autorità del luogo di dimora può accettare anche la domanda di un passaporto ordinario (art. 6).

3 Non è ammesso chiedere documenti d’identità ordinari in un aeroporto.

Art. 8 Conflitti di competenza In caso di dubbio o controversia sull’autorità competente, decide l’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale).

Sezione 2: Procedura di richiesta

Art. 9 Condizioni per la richiesta Chi intende chiedere un documento d’identità deve presentarsi personalmente all’autorità richiedente, fornire la prova della propria identità e munirsi di una foto formato passaporto. Le esigenze concernenti la foto sono stabilite dall’Ufficio fede- rale.

Art. 10 Eccezioni all’obbligo di presentarsi personalmente 1 In casi eccezionali, l’autorità richiedente può esonerare l’interessato dall’obbligo di presentarsi personalmente se l’identità può essere stabilita inequivocabilmente in altro modo.

2 Sono casi eccezionali:

a. gravi infermità fisiche o psichiche; b. all’estero: tragitti inesigibili perché troppo lunghi o disagevoli.

Art. 11 Consenso del rappresentante legale 1 Se entrambi i genitori detengono l’autorità parentale, è sufficiente la firma di uno dei due. 2 Se le circostanze non permettono di presumerlo con certezza, il consenso dell’altro genitore va richiesto.

Art. 12 Compilazione del modulo di richiesta 1 L’autorità richiedente compila il modulo di richiesta in base alle indicazioni del registro delle famiglie, o del registro elettronico dello stato civile, e lo firma.

3153

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

2 In Svizzera queste indicazioni possono essere dedotte anche dall’atto d’origine o dal registro degli abitanti, tenuto in base agli atti d’origine.

3 All’estero è determinante il registro d’immatricolazione.

4 La persona richiedente deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati.

Art. 13 Trasmissione del modulo di richiesta 1 L’autorità richiedente invia all’autorità di rilascio il modulo di richiesta integral- mente compilato. 2 Nei casi urgenti la persona richiedente può essere autorizzata a consegnare diret- tamente all’autorità di rilascio il modulo di richiesta di un passaporto provvisorio.

Art. 14 Contenuto del documento d’identità

1 Il nome ufficiale è quello indicato nel registro delle famiglie.

2 Se ha più luoghi d’origine, la persona richiedente può scegliere liberamente quale iscrivere nel documento d’identità. L’autorità richiedente registra nel sistema d’in- formazione per documenti d’identità (ISA) al massimo tre ulteriori luoghi d’origine. 3 La statura dei bambini di età inferiore a 14 anni non è indicata. Tale indicazione può pure essere omessa per le persone permanentemente in sedia a rotelle. 4 I bambini di età inferiore a 7 anni nonché le persone che non sanno o non possono scrivere non firmano il modulo di richiesta.

5 Chi desidera un’iscrizione aggiuntiva giusta l’articolo 2 capoverso 4 LDI deve

renderla verosimile. Chi intende iscrivere un nome d’arte deve dimostrare di essere generalmente noto nella società con questo nome. La decisione su questa richiesta spetta all’autorità di rilascio. 6 Sulla carta d’identità non sono possibili iscrizioni aggiuntive particolari di cui all’articolo 2 capoversi 4 e 5 LDI .

Sezione 3: Procedura di rilascio

Art. 15 Autorità di rilascio all’estero L’autorità di rilascio all’estero è una rappresentanza diplomatica o consolare sviz- zera.

Art. 16 Controllo e registrazione dei dati figuranti nei documenti d’identità 1 L’autorità di rilascio controlla la completezza delle richieste e la qualità della foto.

2 Essa registra i dati in ISA. I dati e in particolare la cittadinanza svizzera sono veri- ficati in base al registro delle famiglie o con il registro elettronico dello stato civile.

3154

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

3 Se non è possibile effettuare il controllo mediante il registro elettronico dello stato civile, in caso di dubbio sull’esattezza dei dati personali l’autorità di rilascio proce- de a un confronto con le informazioni contenute nel registro delle famiglie.

Art. 17 Ulteriori controlli e decisione di rilascio

1 L’autorità di rilascio esamina se:

a. sussiste il consenso del rappresentante legale eventualmente necessario per la richiesta del documento d’identità; b. esiste già un altro documento d’identità valido dello stesso tipo; c. la persona richiedente è segnalata per arresto a causa di un crimine o di un delitto; se del caso, essa consulta l’autorità che ha emesso la segnalazione; d. esiste un altro motivo di rifiuto secondo l’articolo 6 LDI. 2 Per l’esame di cui al capoverso 1 lettere b-d essa si basa su ISA e sul sistema in- formatizzato di ricerca RIPOL. 3 Essa notifica alla persona richiedente un’eventuale decisione di rifiuto con l’indi- cazione dei rimedi giuridici. L’autorità richiedente è informata del diniego.

Art. 18 Preparazione dei passaporti provvisori I passaporti provvisori sono preparati dall’autorità di rilascio e consegnati alla per- sona richiedente.

Art. 19 Conservazione del modulo di richiesta 1 L’autorità di rilascio conserva il modulo di richiesta per due mesi. In seguito, lo distrugge. 2 Se la decisione su una richiesta dipende dall’esito di una causa, il modulo corri- spondente è conservato fino alla pronuncia.

Sezione 4: Passaporti sostitutivi

Art. 20 Presupposto 1 Un passaporto sostitutivo di un passaporto esistente può essere rilasciato se altri- menti un viaggio divenisse difficoltoso o impossibile.

2 La richiesta per un passaporto sostitutivo dev’essere motivata per scritto.

Art. 21 Deposito 1 Se è stato rilasciato un passaporto sostitutivo, uno dei due passaporti va depositato presso un’autorità di rilascio. 2 L’autorità può eccezionalmente permettere un altro tipo di deposito, sempre che sia esclusa ogni possibilità di abuso.

3155

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Sezione 5: Perdita

Art. 22 Definizione Per perdita s’intende qualsiasi scomparsa del documento d’identità, in particolare per furto, smarrimento o distruzione completa.

Art. 23 Denuncia di perdita e notifica 1 La perdita di un documento d’identità dev’essere immediatamente denunciata alla polizia locale dal suo titolare. 2 Gli Svizzeri all’estero che perdono un documento d’identità all’estero lo notificano a una rappresentanza diplomatica o consolare. Questa notifica la perdita all’Ufficio federale per l’iscrizione nella ricerca d’oggetti RIPOL. 3 Gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero e non vi richiedono al- cun documento d’identità sostitutivo, dopo il rientro in Svizzera notificano inoltre la perdita del documento d’identità a un ufficio di polizia svizzero.

4 Chi richiede un documento d’identità sostitutivo deve presentare la denuncia

di perdita: a. di un ufficio di polizia svizzero, se è in Svizzera; b. dell’ufficio di polizia straniero competente, se è all’estero.

Art. 24 Documenti scomparsi e ritrovati 1 I documenti d’identità di cui è stata notificata la perdita sono dichiarati non validi. Non possono più essere utilizzati. 2 I documenti d’identità ritrovati vanno consegnati a un’autorità di rilascio. Questa informa la polizia.

Sezione 6: Restituzione e annullamento

Art. 25 Principio 1 Il vecchio documento d’identità è consegnato all’autorità presso cui è inoltrata la richiesta per il nuovo documento. Questa lo rende inservibile prima di trasmettere la richiesta. 2 Se al momento della richiesta il vecchio documento d’identità non può essere con- segnato, perché ad esempio serve ancora per un atto giuridico, lo scambio dei docu- menti d’identità può essere effettuato da un’altra autorità, come un ufficio di stato civile o un tribunale. 3 Su richiesta e se non siano da temere abusi, il documento d’identità reso inservi- bile può essere lasciato al titolare o, se di una persona deceduta, al parente.

3156

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Art. 26 Restituzione dei passaporti provvisori 1 I passaporti provvisori vanno restituiti all’autorità di rilascio dopo il rientro in Svizzera 2 In casi motivati un passaporto provvisorio può continuare ad essere utilizzato fino alla scadenza della validità.

Sezione 7: Consegna dei documenti d’identità

Art. 27 1 Il servizio preposto alla stesura consegna il documento d’identità direttamente all’indirizzo di consegna indicato sul modulo della richiesta. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare disposizioni dero- gatorie per la consegna di documenti d’identità all’estero. 3 I documenti d’identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi all’autorità di rilascio. Questa li conserva per 12 mesi dalla data di consegna dopo di che li di- strugge. 4 Il destinatario verifica subito che il documento d’identità consegnatogli non sia difettoso né danneggiato. Il servizio preposto alla stesura rende espressamente at- tento il destinatario sull’obbligo di procedere a tale verifica.

Capitolo 3: Elaborazione e protezione dei dati Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 28 Scopi ISA serve in particolare per: a. verificare l’identità asserita in base al documento presentato; b. controllare documenti d’identità esistenti validi e non validi; c. impedire il rilascio e la modifica illeciti di documenti d’identità; d. decidere il ritiro di documenti d’identità non validi o utilizzati illecitamente; e. evadere le domande d’assistenza giudiziaria in relazione all’impiego abusivo di documenti d’identità; f. impedire il rilascio di documenti d’identità usati per sottrarre una persona al perseguimento penale; g. verificare l’autenticità dei documenti; h. amministrare i documenti in bianco e i documenti campione.

3157

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Art. 29 Contenuto 1 In ISA sono elaborati i dati delle persone a cui è rilasciato un documento d’identità in base alla LDI, nonché dati amministrativi e altri dati. 2 Per impedire abusi e il rilascio multiplo non autorizzato, i dati delle persone a cui non è ancora stato rilasciato alcun documento d’identità secondo la LDI possono essere elaborati in relazione: a. al blocco del documento d’identità; b. al deposito di un documento d’identità; c. al ritiro di un documento d’identità; d. alle misure di protezione per minorenni o interdetti secondo l’articolo 11 ca- poverso 1 lettera g LDI; e. alla perdita della cittadinanza per legge o per decisione dell’autorità.

Sezione 2: Elaborazione dei dati

Art. 30 Diritti d’accesso 1 L’accesso a ISA da parte delle autorità coinvolte e l'estensione dei loro diritti sono disciplinati nell’allegato 1. 2 La consultazione dei dati ISA per la verifica dell’identità avviene esclusivamente mediante il numero del documento d’identità da controllare.

Art. 31 Comunicazione dei dati per scopi amministrativi I dati di ISA sono periodicamente trasmessi elettronicamente alle autorità di rilascio per la fatturazione e per scopi amministrativi e statistici.

Art. 32 Comunicazione dei dati per la registrazione delle notifiche di perdita 1 Gli uffici cantonali registrano le perdite dei documenti d’identità nel sistema in- formatizzato di ricerca RIPOL. 2 ISA mette a disposizione un’interfaccia affinché gli uffici cantonali possano trasfe- rire da ISA al loro sistema cantonale i dati di cui hanno bisogno per preparare la re- gistrazione RIPOL.

Art. 33 Comunicazione dei dati all’estero In singoli casi l’Ufficio federale comunica i dati personali alle autorità straniere che ne fanno debita richiesta, sempre che una convenzione internazionale lo preveda.

Art. 34 Elaborazione dati off line 1 Se non è possibile una trasmissione on line dei dati, l’Ufficio federale decide in merito ad altre possibilità per la registrazione dei dati in ISA.

3158

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

2 Se sopraggiungono difficoltà presso le rappresentanze all’estero, in particolare per l’elaborazione elettronica dei dati, l’Ufficio federale stabilisce una regolamentazione previa consultazione del DFAE.

Art. 35 Rettifica e riunione dei dati 1 L’autorità di rilascio rettifica i dati supplementari di cui all’articolo 11 capoverso 1 LDI.

2 Se, a causa di un cambiamento del nome, in ISA la medesima persona figura su

record diversi, questi vengono riuniti dall’autorità di rilascio in maniera tale che la loro connessione sia visibile.

3 Se il cambiamento di nome è dovuto ad adozione o cambiamento di sesso le regi-

strazioni non sono riunite.

Art. 36 Esattezza dei dati 1 Tutte le autorità coinvolte provvedono nel loro settore affinché i dati personali sia- no elaborati conformemente alle prescrizioni. 2 Ogni persona che elabora dati personali deve accertarsi che i dati che immette nel sistema o che comunica alle autorità competenti siano completi, esatti e aggiornati.

Art. 37 Archiviazione e distruzione dei dati 1 I dati memorizzati in ISA per un documento d’identità sono distrutti dopo 20 anni dalla loro prima memorizzazione, sempre che non siano da custodire nell’Archivio federale. L’Archivio federale decide sul valore archivistico dei dati personali. 2 I dati relativi al blocco e al deposito del documento d’identità sono distrutti il giorno stesso in cui perviene la decisione di revoca.

Sezione 3: Sicurezza dei dati e controllo

Art. 38 Requisiti dei terminali 1 I terminali previsti per l’uso esterno alla Confederazione corrispondono alle norme tecniche per le attrezzature informatiche della Confederazione.

2 L’Ufficio federale disciplina i dettagli.

Art. 39 Cifratura La trasmissione dei dati è effettuata interamente in forma cifrata.

3159

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Art. 40 Verbalizzazione

1 Ogni elaborazione dei dati è verbalizzata.

2 I verbali sono conservati per un anno e in forma adeguata alle esigenze della revi- sione.

Art. 41 Vigilanza della Confederazione 1 L’Ufficio federale vigila sull’elaborazione dei dati personali da parte di uffici terzi. Coordina la sua attività con le autorità coinvolte in ISA.

2 Emana un regolamento per gli utenti.

3 Sorveglia il rispetto della presente ordinanza e delle istruzioni emanate in base ad essa.

Sezione 4: Diritti delle persone interessate

Art. 42 Diritto d’informazione e diritto di rettifica 1 Chiunque può domandare per scritto all’Ufficio federale se sono elaborati dati a suo riguardo. 2 L’informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati memorizzati nel sistema d’informazione sul richiedente. 3 Per rifiutare, limitare o differire l’informazione è applicabile l’articolo 9 della leg- ge del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati.

4 Chiunque può esigere che i dati inesatti sul suo conto siano rettificati.

Art. 43 Altri diritti delle persone interessate Gli altri diritti delle persone interessate sono retti dall’articolo 25 della legge del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.

Sezione 5: Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni

Art. 44 1 La Confederazione finanzia l’allacciamento e la gestione delle linee di trasmissio- ne dei dati dal computer centrale a un raccordo centrale (distributore principale) del capoluogo cantonale. 2 I Cantoni assumono i costi d’istallazione e di gestione per la distribuzione capillare sul loro territorio.

2 RS 235.1 3 RS 235.1

3160

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

3 I Cantoni e le altre autorità collegate a ISA assumono i costi d’acquisto e di ge- stione dei loro apparecchi, sempre che questi non siano parte integrante dei pacchetti d’equipaggiamento prefinanziati dalla Confederazione.

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 45 Emolumenti per i documenti d’identità Chi richiede una carta d’identità, un passaporto ordinario o provvisorio, versa un emolumento.

Art. 46 Emolumenti per altre prestazioni

1 Per le seguenti altre prestazioni sono riscossi emolumenti:

a. iscrizioni aggiuntive giusta l’articolo 2 capoverso 4 LDI; b. rilascio di passaporti provvisori presso le autorità di rilascio, al di fuori delle fasce orarie normali di lavoro nonché di sabato, di domenica e in un giorno festivo legale; c. rilascio di passaporti provvisori in un aeroporto.

2 Per le seguenti altre prestazioni possono essere riscossi emolumenti:

a. ulteriori chiarimenti particolari in relazione al rilascio di un documento d’identità ordinario o di un passaporto provvisorio secondo l’articolo 7 ca- poverso 2; b. ritiro di un documento d’identità; c. restituzione di un documento d’identità ritirato; d. richiesta di documenti supplementari e trasmissione di documenti.

Art. 47 Tariffe applicabili Le tariffe figurano nell’allegato 2.

Art. 48 Adeguamento degli emolumenti

1 Il Consiglio federale adegua gli emolumenti se:

a. rispetto all’ultimo adeguamento degli emolumenti l’indice svizzero dei prez- zi al consumo è variato di oltre il 5 per cento; b. rispetto all’ultimo adeguamento degli emolumenti il rincaro degli elementi di costo variabili del materiale e dei salari, secondo l’indice usuale nel ramo, è variato di oltre il 5 per cento.

2 Gli emolumenti sono arrotondati ai cinque franchi superiori o inferiori.

3161

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Art. 49 Spese 1 Le spese sono calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Esse sono riscos- se assieme agli emolumenti. 2 Sono spese tutti i costi supplementari dovuti alle singole prestazioni di servizio:

a. le spese di porto, di telefono e di fax in Svizzera e all’estero; b. i costi dei lavori che le unità amministrative fanno eseguire da terzi; c. le spese di materiale e di distribuzione.

Art. 50 Riscossione

1 Gli emolumenti per i documenti d’identità sono versati contemporaneamente alla

presentazione della richiesta all’ufficio competente. 2 In caso di richiesta di un passaporto provvisorio, l’ufficio competente riscuote solo la quota dei suoi emolumenti; il resto è riscosso dall’autorità di rilascio. 3 Gli emolumenti per altre prestazioni e le spese sono versati all’autorità che fornisce il servizio. 4 All’estero gli emolumenti e le spese sono pagati nella valuta nazionale locale. Il DFAE può emanare disposizioni derogatorie. Le rappresentanze stabiliscono il corso del cambio secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 51 Rimborso spese nel caso di documenti d’identità rifiutati Se il documento d’identità richiesto non può essere rilasciato, l’autorità richiedente restituisce la quota per la produzione in base all’allegato 3, sempre che il documento non sia già stato prodotto.

Art. 52 Assunzione delle spese nel caso di errori e ritardi 1 Se la persona richiedente riceve un documento d’identità errato, incompleto o ro- vinato, le viene gratuitamente fornito un documento d’identità sostitutivo se segnala il difetto entro 10 giorni dal ricevimento. 2 In Svizzera il termine di consegna del documento d’identità è di 15 giorni lavorati- vi dalla richiesta. All’estero il termine di consegna è di 40 giorni lavorativi dal rice- vimento della richiesta. La rappresentanza all’estero può fissare in singoli casi un termine di consegna più lungo. 3 Se il termine di consegna non è rispettato, la persona richiedente può reclamare entro 5 giorni. In questo caso ha diritto gratuitamente ad un nuovo documento d’identità. Se il tempo per ricevere un documento d’identità ordinario non è suffi- ciente, l’autorità di rilascio, se necessario, rilascia gratuitamente anche un passa- porto provvisorio. 4 Se la responsabilità per gli errori del documento d’identità o per il ritardo nella consegna incombe al servizio preposto alla stesura, l’autorità richiedente o l’autorità di rilascio gli consegnano i documenti che giustificano la stesura gratuita del docu- mento d’identità.

3162

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

5 In caso di divergenza fra l’autorità di rilascio e il servizio preposto alla stesura de- cide l’Ufficio federale.

Art. 53 Conteggio degli emolumenti e loro ripartizione.

1 La Confederazione effettua il conteggio degli emolumenti con i Cantoni.

2 La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell’allegato 3.

Capitolo 5: Rimedi giuridici

Art. 54 1 Contro le decisioni delle autorità cantonali competenti può essere interposto ricor- so conformemente al diritto cantonale. Le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale. 2 L’autorità di decisione per i documenti d’identità richiesti all’estero è l’Ufficio federale. 3 I rimedi giuridici sono disciplinati dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Capitolo 6: Passaporti diplomatici e di servizio

Art. 55 Persone autorizzate

1 I passaporti diplomatici e di servizio possono essere rilasciati:

a. alle persone attive presso il DFAE, in carica o in pensione, nonché ai mem- bri delle loro famiglie e ai loro accompagnatori; b. alle persone che esercitano una funzione ufficiale presso un’autorità federale o un’organizzazione parastatale, in carica o in pensione, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro accompagnatori; c. alle persone in missione ufficiale all’estero, per la durata della missione; d. a determinati collaboratori di alto livello attivi presso organizzazioni inter- nazionali; e. ai membri del Consiglio federale, compreso il cancelliere della Confedera- zione, in carica o in pensione, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro accompagnatori; f. ai presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati e alle perso- ne che esercitano una funzione in seno alle Camere federali e che viaggiano all’estero nell’ambito di una commissione parlamentare. 2 Questi documenti d’identità possono essere consegnati all’avente diritto per una durata limitata o illimitata.

3 Il DFAE disciplina i dettagli.

3163

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Art. 56 Particolarità Il DFAE disciplina le particolarità per i passaporti diplomatici e di servizio secondo i capitoli 1–5 della presente ordinanza.

Art. 57 Decisioni Le decisioni e gli ordini di servizio del DFAE relativi al rilascio e alla consegna nonché al ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio non sono decisioni soggette all’ordinaria procedura di ricorso.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 58 Esecuzione

1 Il Dipartimento esegue la presente ordinanza.

2 Esso emana per il passaporto ordinario, per il passaporto provvisorio e per la carta d’identità le istruzioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza. 3 Esso emana istruzioni per l’utilizzo di ISA e per la sicurezza dei dati. Stabilisce le esigenze che le istallazioni tecniche per la trasmissione dei dati devono soddisfare. A tal fine si basa in particolare sulle raccomandazioni dell’organo di strategia infor- matica della Confederazione.

Art. 59 Abrogazione del diritto previgente Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 17 luglio 19594 concernente il passaporto svizzero;

2. Ordinanza del 18 maggio 19945 relativa alla carta d’identità svizzera.

Art. 60 Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 ottobre 1999 6 sugli emolumenti in materia di stato civile

Allegato 1, n. 2.1 Attestazione della cittadinanza rilasciata in casi urgenti 30

Allegato 4, n. 3.1–3.1.2 Abrogati

4 RU 1959 583, 1969 81 5 RU 1994 1412 6 RS 172.042.110

3164

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

2. Ordinanza del 17 novembre 1999 7 sull’organizzazione

del Dipartimento federale di giustizia e polizia Art. 11 cpv. 4 4 È l’autorità di decisione per i documenti d’identità domandati all’estero secondo la legge federale del 22 giugno 20018 sui documenti d’identità.

3. Ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 9

Art. 3 cpv. 3 lett. i 3 Per lo svolgimento dei loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare direttamente (on-line) le rispettive banche dati: i. le autorità di rilascio giusta la legge del 22 giugno 200110 sui documenti d’identità per verificare eventuali motivi di rifiuto.

4. Ordinanza del 30 gennaio 198511 sulle tasse delle rappresentanze

diplomatiche e consolari svizzere Art. 14 Abrogato

Art. 61 Disposizioni transitorie 1 Le perdite di documenti d’identità rilasciati prima del 1° gennaio 2003 non posso- no essere registrate in ISA. 2 Per impedire i rilasci multipli non autorizzati, le autorità di rilascio consultano la banca dati della Confederazione sulla carta d’identità 95 e il loro registro cantonale, fintantoché vi si trovano registrazioni su documenti d’identità validi. A questo scopo possono comparare i dati ISA con il loro registro valido.

7 RS 172.213.1 8 RS 143.1; RU 2002 3061 9 RS 172.213.61 10 RS 143.1; RU 2002 3061 11 RS 191.11

3165

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Art. 62 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002.

2 Gli articoli 59 e 60 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3166

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Allegato 1 (art. 30 cpv.1)

Autorizzazione per l’elaborazione o la consultazione dei dati registrati in ISA

A = domanda; E = registrazione e domanda; K = correzione tecnica

Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi

DFAE A. est. rilascio DFAE A. int. rilascio Uff. pol. CID chiari-

UFP doc. id. DFAE int. UPP DFAE est. UPP Cant. A. rilascio Uff. pol perdita UFP Pol CGCF Cant. UPP menti S. stesura

Record doc. d’id. + banca dati

I. Dati del documento d’identità

Cognome ufficiale, E A E E E E A E E A A art. 2 cpv. 1 lett. a LDI

Nome (i), lett. b E A E E E E A E E A A

Sesso, lett. c E A E E E E A E E A A

Data di nascita, lett. d E A E E E E A E E A A

Luogo d’origine, lett. e E A E E E E A E E A A

Nazionalità, lett. f E A E E E E A E E A A

Statura, lett. g E A E E E E A E E A A

Firma, lett. h E A E E E E A E E A A K

Fotografia, lett. i E A E E E E A E E A A K

Autorità di rilascio, lett. j E A E E E E A E E A A

Data di rilascio, lett. k E A E E E E A E E A A E

Data di scadenza della vali- E A E E E E A E E A A E dità, lett. l

Numero del documento, E A E E E E A E E A A E lett. m

Tipo di documento, lett. m E A E E E E A E E A A

3167

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi

DFAE A. est. rilascio DFAE A. int. rilascio Uff. pol. CID chiari-

UFP doc. id. DFAE int. UPP DFAE est. UPP Cant. A. rilascio Uff. pol perdita UFP Pol CGCF Cant. UPP menti S. stesura

Zona leggibile elettronica- E E E E E E A E E A A E mente, art. 2 cpv. 2 LDI

Limitazione della validità, E A E E E E A E E A A cpv. 3

Registrazioni su domanda E A E E E E A E E A A del/la richiedente, cpv. 4

Rappresentanti legali dei E A E E E E A E E A A minorenni, cpv. 5

II. Dati supplementari nella banca dati

Autorità richiedente, E A E E E E A E E A A art. 11 cpv. 1 lett. a LDI

Luogo di nascita, lett. b E A E E E E A E E A A

Altri luoghi d’origine, lett. c E A E E E E A E E A A

Nome dei genitori, lett. d E A E E E E A E E A A

Data del primo e del nuovo E A E E E E A E E A A rilascio, lett. e

Modifiche dei dati contenuti E A E E E E A E E A A nel documento

Iscrizioni inerenti al blocco, E A E E A A A E A A A lett. f

Deposito di un documento E A E E A A A E A A A

Rifiuto E A E E A A A E A A A

Notifica o revoca della E A E E E E A E E A E perdita

Ritiro E A E E A A A E A A A

Misure di protezione di mino- E A E E A A A E A A A renni o interdetti, lett. g

3168

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi

DFAE A. est. rilascio DFAE A. int. rilascio Uff. pol. CID chiari-

UFP doc. id. DFAE int. UPP DFAE est. UPP Cant. A. rilascio Uff. pol perdita UFP Pol CGCF Cant. UPP menti S. stesura

Firma/e del rappresentante E A E E E E A E E A A K legale per documenti intestati a minorenni, lett. h

Perdita e revoca della cittadi- E A E E E E E A nanza, lett. i

Particolarità dei documenti A E E d’identità diplomatici e consolari, lett. j (campo parti- colare)

Abbreviazioni

UFP doc.id. Ufficio federale di polizia, Sezione documenti d’identità (servizio federale competente, art. 12 cpv. 1 lett. a LDI) UFP Pol Ufficio federale di polizia come servizio di polizia competente della Confederazione (art. 12 cpv. 2 lett. e LDI) DFAE A. int. di rilascio DFAE autorità di rilascio interne per passaporti diplomatici e di servizio DFAE int. UPP DFAE autorità di rilascio interne per passaporti diplomatici e di servizio provvisori DFAE. A. est di rilascio DFAE autorità di rilascio esterne per passaporti ordinari all’estero DFAE est. UPP DFAE autorità di rilascio esterne per passaporti provvisori all’estero CGCF Corpo delle guardie di confine (art. 12 cpv. 2 lett. c LDI) Cant A. di rilascio Autorità cantonale di rilascio per passaporti ordinari (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) Cant. UPP Autorità cantonale di rilascio per passaporti provvisori Uff. pol. CID-chiarimenti Uffici di polizia designati dai Cantoni per chiarimenti sull’identità

3169

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Uff. pol perdita Uffici di polizia designati dai Cantoni per ricevere le notifiche di perdita S. stesura Servizio preposto alla stesura dei documenti d’identità ordinari (art. 12 cpv. 1 lett. c LDI)

3170

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Allegato 2 (art. 47)

Emolumenti per i documenti d’identità (art. 45)

CID Pass. Pass + CID Pass. provv. fr. fr. assieme fr.

Bambini 30.00 55.00 63.00 100.00 Adulti 65.00 120.00 128.00 100.00

Emolumenti per altre prestazioni (art. 46)

Supplementi obbligatori (giusta il capoverso 1) Fr.

a. registrazioni successive presso un’autorità di rilascio 20.00 b. rilascio di un passaporto provvisorio – al di fuori degli ordinari orari d’ufficio 25.00 – il sabato, la domenica e nei giorni festivi legali 50.00 c. rilascio di un passaporto provvisorio in un aeroporto 50.00 Supplementi facoltativi (giusta il capoverso 2) a. per particolari verifiche in relazione al rilascio di un docu- mento d’identità ordinario o di un passaporto provvisorio – tempo di lavoro tariffa oraria 80.00 b. ritiro di un documento 40.00 c. restituzione di un documento 40.00 d. richiesta di documenti e trasmissione di documenti – emolumento di base 20.00 – spese giusta l’articolo 49 secondo i costi effettivi

3171

Ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Allegato 3 (art. 53 cpv. 2)

Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni

Documenti d’identità Confederazione Cantoni

Quota per la Quota della Confede- Quota del produzione razione in senso stretto Cantone fr. fr. fr.

CID Bambini 3.80 2.40 23.80 Adulti 8.25 5.15 51.60 Passaporto Bambini 17.20 3.40 34.40 Adulti 37.50 7.50 75.— Pass. e CID assieme Bambini 25.20 3.40 34.40 Adulti 45.50 7.50 75.— Pass. provv. 30.— 0.— 70.—

3172