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AS 2002 3187

Ordinanza sul traffico S

Ordinanza sul traffico S (OTS)

del 20 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 57, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale, ordina:

Art. 1 Autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose nel traffico S 1 Gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose e i corrispondenti rimorchi pos- sono essere muniti, nel traffico S, davanti e dietro del segnale conformemente all’al- legato 4 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). 2 Il traffico S comprende i trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo do- cumentabile, iniziano e terminano esclusivamente in Cantoni particolarmente im- portanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con vei- coli vuoti. Tali Cantoni sono elencati nell’allegato. 3 I trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano o terminano esclusivamente in aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti possono essere autorizzati come traffico S. Per aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale s’intendono le: a. succursali di imprese domiciliate nella Svizzera meridionale; b. aziende con funzioni di distribuzione che possono comprovare almeno un trasporto settimanale in provenienza dalla Svizzera meridionale; c. aziende che possono comprovare almeno dieci trasporti mensili con destina- zione la Svizzera meridionale o in provenienza da quest’ultima. 4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni può modificare l’allegato alla presente ordinanza.

Art. 2 Permessi 1 Corse da e per aziende di cui all’articolo 1 capoverso 3 sono ammesse solo sulla base di un permesso scritto.

RS 741.631

2002-2022 3187

Ordinanza sul traffico S RU 2002

2 Le autorità competenti dei Cantoni del Ticino e dei Grigioni rilasciano permessi alle aziende particolarmente importanti per l’economia del rispettivo territorio can- tonale. 3 Il permesso è limitato a 12 mesi; se le circostanze restano immutate il permesso può essere prolungato.

4 Nel permesso sono indicati:

a. il nome e il luogo dell’azienda di cui all’articolo 1 capoverso 3; b. la condizione secondo cui il conducente deve fornire la prova di cui all’articolo 1 capoverso 3. 5 Il permesso può essere revocato in ogni momento, segnatamente in caso di abuso.

Art. 3 Disposizione penale Chiunque utilizza illecitamente il segnale di cui all'allegato 4 OETV3 allo scopo di conseguire un indebito vantaggio, è punito con l'arresto o con la multa non inferiore a 500 franchi.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 23 settembre 2002.

20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 741.41

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Ordinanza sul traffico S RU 2002

Allegato (art. 1 cpv. 3)

I seguenti Cantoni sono considerati particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale:

A. Area economica situata lungo l’asse della strada nazionale N2:

9. Uri

B. Area economica situata lungo l’asse della strada nazionale N4:

5. Zurigo

C. Area economica situata lungo l’asse della strada nazionale N13:

5. San Gallo

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