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AS 2002 319

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del 21 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 settembre 19981 sulle armi è modificata come segue:

Ingresso vista la legge del 20 giugno 19972 sulle armi (LArm, legge); visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 19953,

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Abrogato

Art. 5a Parti di armi appositamente costruite (art. 1 cpv. 2 lett. a LArm)

Sono considerate parti di armi appositamente costruite le parti di armi da fuoco pro- gettate o modificate appositamente per tali armi e che nella stessa esecuzione non possono essere utilizzate anche per altri scopi. Non sono considerate appositamente costruite le parti di armi quali molle, spine normalizzate, copiglie, viti o parti di le- gno o di plastica del fusto.

Art. 7 cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1 Sono vietati l’acquisto, il porto, la mediazione per acquirenti in Svizzera nonché l’importazione di: ... 2 Benché, a titolo non professionale, ne siano consentiti senza permesso l’acquisto, la mediazione e l’importazione è vietato il porto di: ...

2001-1227 319

Ordinanza sulle armi RU 2002

Titolo prima dell’art. 21 Capitolo 5: Importazione

Art. 22 rubrica e cpv. 1 Autorizzazione d’importazione a titolo professionale (art. 24 LArm) 1 La domanda per un’autorizzazione d’importazione a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve essere inoltrata in- sieme all’apposito modulo e a una copia della patente di commercio di armi all’Uffi- cio centrale Armi.

Art. 23 Abrogato

Titolo prima dell’art. 24 Abrogato

Art. 24 rubrica, cpv. 1 lett. c e 3 Autorizzazione d’importazione a titolo non professionale (art. 25 cpv. 1 LArm)

1 La domanda per un’autorizzazione d’importazione a titolo non professionale di

armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve essere inol- trata con l’apposito modulo e i seguenti allegati all’Ufficio centrale Armi: c. copia del permesso d’acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale se per l’oggetto da importare occorre un tale permesso.

3 Abrogato

Art. 24a Autorizzazione d’importazione per armi che soggiacciono all’obbligo di un’autorizzazione d’eccezione (art. 5, 24 e 25 LArm)

La domanda per un’autorizzazione d’eccezione per l’importazione di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge deve essere inoltrata con l’apposito modulo e i seguenti allegati all’Ufficio centrale Armi: a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo; b. permesso cantonale eccezionale giusta l’articolo 48; c. copia di un documento ufficiale di legittimazione.

Art. 25 Abrogato

Ordinanza sulle armi RU 2002

Art. 25a rubrica e cpv. 3 Autorizzazione d’importazione per agenti di scorta

3 Abrogato

Art. 26 frase introduttiva e lett. b-g L’autorizzazione d’importazione non è necessaria per: b. gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri in occasione di visite ufficiali annunciate, se riesportano successivamente le stesse armi; c. gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera dopo visite ufficiali annunciate, all’estero, se reimportano le stesse armi; d. le persone che comprovano di impiegare le loro armi, con le relative muni- zioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e di riesportare in seguito le stesse armi; e. le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all’estero e che si tratta delle stesse armi esportate a tale scopo; f. le truppe straniere e i loro membri che entrano in Svizzera per motivi d’istruzione, se riesportano successivamente le loro armi; g. le truppe svizzere e i loro membri che rientrano in Svizzera dopo un impiego internazionale o un’istruzione all’estero.

Art. 27 rubrica e lett. b-e Eccezioni all’obbligo di denunzia al momento dell’importazione Sono esentati dall’obbligo di denunzia secondo l’articolo 6 della legge del 1° otto- bre 19254 sulle dogane: b. gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri in occasione di visite ufficiali annunciate, se importano le loro armi e le relative munizioni; c. gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera in occasione di visite ufficiali annunciate, all’estero, se reimportano le loro armi e le relative munizioni; d. le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all’estero e che si tratta delle stesse armi esportate a tale scopo; e. le persone che comprovano di impiegare le loro armi, con le relative muni- zioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e di riesportare le stesse armi.

4 RS 631.0

Ordinanza sulle armi RU 2002

Art. 33 cpv. 1 e 3 1 L’autorità cantonale competente esercita la sorveglianza sulla fabbricazione, l’ac- quisto, il commercio e la mediazione di armi, parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. 3 L’Ufficio centrale Armi esercita la sorveglianza sull’importazione di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite ai sensi dell’articolo 5 capo- verso 1 lettera a della legge, munizioni ed elementi di munizioni.

Art. 35 Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate valgono gli emolumenti secondo l’allegato.

Art. 40 cpv. 1 lett. f

1 L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti:

f. rilascia e rinnova le autorizzazioni d’importazione di armi, parti essenziali di armi, munizioni nonché parti appositamente costruite e accessori di armi ai sensi degli articoli 4 e 5 capoverso 1 lettera a della legge, munizioni ed ele- menti di munizioni (art. 24 cpv. 5 e art. 25 cpv. 3 LArm);

Art. 46 cpv. 1 e 2

1 Lo sdoganamento è retto dalle disposizioni della legislazione doganale.

2 Le autorità doganali comunicano all’autorità che rilascia autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni d’importazione. Su richiesta, forniscono a tale autorità informazioni sull’importazione di armi.

Art. 48 rubrica, cpv. 1 e 3 frase introduttiva Permessi eccezionali 1 I permessi cantonali eccezionali (art. 5 cpv. 3, 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 LArm) posso- no essere rilasciati soltanto in singoli casi motivati, per una determinata persona e di norma per una sola arma, una sola parte essenziale di arma, una sola parte apposita- mente costruita ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge o un solo accessorio di un determinato tipo di arma. Tali permessi devono essere limitati nel tempo e possono essere vincolati a oneri. 3 Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata un’autorizzazione per l’importazione o la mediazione in Svizzera di più di un’arma, di più di una parte essenziale di arma, di più di una parte appositamente costruita ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge o di più di un accessorio di ar- ma a condizione che: ...

Art. 51 Abrogato

Ordinanza sulle armi RU 2002

II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.

21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sulle armi RU 2002

Allegato (art. 35)

Emolumenti riscossi per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate

Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti: a. permesso d’acquisto di armi: Fr.

1. armi a gas e scacciacani con dispositivo di lancio per pezzi

pirotecnici 20.–

2. spray per l’autodifesa e armi tipo Flobert (cal. 22 corto) 20.–

3. armi da fuoco portatili 50.–

4. altre armi 50.–

5. parti essenziali di armi 20.–

b. proroga dell’autorizzazione d’importazione e del permesso d’acquisto di armi 10.– c. autorizzazione eccezionale per acquisto, porto, mediazione e importazione di:

1. pugnali e coltelli ai sensi dell’articolo 7 della presente

ordinanza 20.–

2. armi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge 20.–

3. armi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera e della legge 50.–

4. armi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge 150.–

4bis. parti di armi appositamente costruite ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge 50.–

5. armi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera d della legge 120.–

6. accessori di armi 100.–

d. autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 3 LArm) 100.– e. autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e modifica a titolo non professionale (art. 19 LArm) 50.– f. autorizzazione eccezionale per trasformazioni vietate (art. 20 LArm) 50.– g. attestazione dell’Ufficio centrale Armi (art. 12 cpv. 4 LArm) 50.– h. patente di commercio di armi

1. esame pratico 150.–

2. esame teorico 150.–

3. rilascio 350.–

Ordinanza sulle armi RU 2002

i. permesso di porto di armi Fr.

1. esame pratico 70.–

2. esame teorico 70.–

3. rilascio 50.–

j. sequestro e custodia di armi 100.– k. autorizzazione d’importazione a titolo professionale di armi o munizioni da parte di un titolare di una patente di commercio di armi 150.– l. autorizzazione d’importazione, a titolo non professionale, di armi o munizioni 50.– m. autorizzazione d’importazione di armi e munizioni per agenti di scorta (art. 25a) 50.–