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AS 2002 3212

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 3 luglio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:

Art. 27 cpv. 3 3 Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri che non posseggono la licenza di condurre pertinente su motoveicoli come anche su o in altri veicoli a motore con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accom- pagnatore.

Art. 35 cpv. 2 2 I trattori, i veicoli cingolati, i veicoli muniti di pneumatici chiodati come anche i motoveicoli di cilindrata fino a 50 cm3 non possono circolare sulle autostrade e sulle semiautostrade.

Art. 78 cpv. 1 terzo periodo

1 … I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o

combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono am- messi per il peso massimo legale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.11

3212 2002-0780