AS 2002 3212
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:
Art. 27 cpv. 3 3 Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri che non posseggono la licenza di condurre pertinente su motoveicoli come anche su o in altri veicoli a motore con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accom- pagnatore.
Art. 35 cpv. 2 2 I trattori, i veicoli cingolati, i veicoli muniti di pneumatici chiodati come anche i motoveicoli di cilindrata fino a 50 cm3 non possono circolare sulle autostrade e sulle semiautostrade.
Art. 78 cpv. 1 terzo periodo
1 … I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o
combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono am- messi per il peso massimo legale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 741.11
3212 2002-0780