AS 2002 3215
Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Modifica del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:
Art. 37 rubrica, cpv. 1 lett. c e d Carri a mano, monoassi e ciclomotori leggeri 1 I veicoli a motore seguenti sono equiparati ai velocipedi per quanto riguarda la responsabilità civile e l’assicurazione: c. i ciclomotori leggeri; d. le carrozzelle per invalidi con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 741.31
2002-0781 3215