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AS 2002 3215

Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del 3 luglio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Art. 37 rubrica, cpv. 1 lett. c e d Carri a mano, monoassi e ciclomotori leggeri 1 I veicoli a motore seguenti sono equiparati ai velocipedi per quanto riguarda la responsabilità civile e l’assicurazione: c. i ciclomotori leggeri; d. le carrozzelle per invalidi con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.31

2002-0781 3215

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