AS 2002 3216
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigente tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione L’espressione «peso totale» negli articoli 6 capoverso 4, 184 capoversi 1 e 2, 195 capoverso 2 e 211 capoverso 2 è sostituita da «peso garantito».
Art. 7 cpv. 4 4 Il «peso totale» è il peso determinante per l’ammissione (art. 9 cpv. 3bis LCStr). È il peso effettivo massimo con cui il veicolo può circolare.
Art. 18 Ciclomotori Sono «ciclomotori»: a. i «ciclomotori leggeri», vale a dire i veicoli ad un posto, con due ruote collo- cate una dietro l’altra, aventi un ausilio elettrico del pedale fino a una velo- cità massima di 25 km/h e una potenza nominale massima di 0,25 kW; b. altri veicoli ad un posto con una velocità massima per la loro costruzione di
30 km/h a rodaggio avvenuto su strada piana e una cilindrata massima di
50 cm3 per motori a combustione interna;
c. le «carrozzelle per invalidi», vale a dire sedie a rotelle a un posto, con tre o più ruote e un dispositivo di propulsione proprio per il trasporto di condu- centi invalidi, aventi una velocità massima per la loro costruzione di 30 km/h a rodaggio avvenuto su strada piana e una cilindrata massima di 50 cm3 per motori a combustione interna.
1 RS 741.41
3216 2002-0783
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2002
Art. 42 rubrica e cpv. 2 primo periodo Modifica del peso garantito, pesi all’estero
2 Non sono autorizzate modifiche al veicolo se comportano un abbassamento del
peso garantito. …
Art. 44 cpv. 1 1 Fatto salvo il capoverso 3, in un punto facilmente accessibile deve essere fissata una targhetta di materiale resistente con iscritti in maniera indelebile il nome del costruttore, il numero d’identificazione del veicolo (numero del telaio ad es. codice- VIN con 17 cifre), il peso garantito, il peso totale garantito (in caso di veicoli trat- tori), il carico garantito sull’asse dei singoli assi, per i semirimorchi anche il carico garantito sulla sella d’appoggio nonché un eventuale numero di approvazione CE.
Art. 127 cpv. 4 primo periodo 4 I veicoli trattori con un carico rimorchiato autorizzato superiore a 5 t per rimorchi frenati con aria compressa devono essere provvisti di un sistema di frenatura a cir- cuito doppio. ...
Art. 175 cpv. 3 secondo periodo
3 … Il peso garantito deve superare di almeno 100 kg il peso a vuoto.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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