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AS 2002 3309

Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali

Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

Modifica del 3 luglio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Appendice 1, numero 1.2 Fanno eccezione: ... – ciclomotori leggeri – carrozzelle per invalidi, con dispositivo di propulsione elettrica e una velo- cità massima di 10 km/h.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.511

2002-0784 3309

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