AS 2002 3309
Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali
Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
Modifica del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:
Appendice 1, numero 1.2 Fanno eccezione: ... – ciclomotori leggeri – carrozzelle per invalidi, con dispositivo di propulsione elettrica e una velo- cità massima di 10 km/h.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 741.511
2002-0784 3309